Il caso spiegato

Regolamentazione AI e biometria: l'iter legislativo tra sicurezza e riservatezza

6 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La questione del riconoscimento facciale in tempo reale negli spazi pubblici rappresenta uno dei terreni di confronto più complessi tra le esigenze di pubblica sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali. Come ricostruito dalle cronache degli ultimi anni, i tentativi delle autorità di pubblica sicurezza di implementare sistemi di sorveglianza biometrica hanno innescato un articolato iter normativo volto a contemperare l'efficacia della prevenzione e repressione dei reati con la salvaguardia della libertà individuale, fino a giungere alla fase cruciale di recepimento ed attuazione della disciplina europea. In questo approfondimento si ricostruiscono le tappe fondamentali della vicenda, dai provvedimenti inibitori emessi dalle autorità nazionali fino alla definitiva approvazione del Regolamento (UE) 2024/1689. Attraverso l'analisi di un caso gemello appositamente ricostruito, si esamineranno l'impatto delle nuove norme sull'intelligenza artificiale (AI) sull'operato delle forze dell'ordine e i limiti imposti alla tecnologia per scongiurare forme di sorveglianza di massa indiscriminata.

In sintesi

L'articolo analizza l'evoluzione normativa della sorveglianza biometrica in Italia. Partendo dal blocco del sistema SARI Real Time e dalla moratoria nazionale del 2021, viene esaminato l'impatto del Regolamento europeo sull'AI (AI Act), che vieta, salvo deroghe tassative, l'identificazione biometrica remota in tempo reale. Attraverso la ricostruzione di un caso ipotetico, si illustrano gli obblighi di valutazione di impatto e la rigorosa riserva di legge nazionale necessaria per l'impiego di tali tecnologie in ambito giudiziario e di pubblica sicurezza.

  1. Il fatto

    La vicenda trae origine dall'iniziativa del Ministero dell'Interno di introdurre il sistema denominato SARI Real Time per il riconoscimento facciale automatizzato. Secondo quanto riportato dalla stampa d'agenzia, nel marzo 2021 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso parere negativo, inibendo l'attivazione del sistema per carenza di idonea base giuridica e violazione del principio di proporzionalità.

    Successivamente, con il cosiddetto Decreto Capienze (D.L. 139/2021), il legislatore ha disposto una moratoria sull'impiego di tali sistemi fino al 31 dicembre 2025. Con l'approvazione definitiva dell'AI Act nel maggio 2024, il quadro normativo è entrato in una fase di adeguamento istituzionale: spetta ora all'ordinamento italiano definire le modalità di esercizio delle deroghe previste per la prevenzione e repressione di gravi reati e minacce alla sicurezza.

  2. Le norme in gioco

    Il pilastro della disciplina europea è costituito dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). L'art. 5 del Regolamento sancisce il divieto generale di utilizzazione dei sistemi di identificazione biometrica remota (RBI) in tempo reale in spazi accessibili al pubblico, ammettendo eccezioni circoscritte a ipotesi tassative. Tali deroghe devono comunque rispettare l'art. 9 del GDPR, che qualifica i dati biometrici come categorie particolari di dati personali e ne rafforza la tutela.

    A livello costituzionale rilevano gli articoli 13 e 15 della Costituzione, posti a presidio della libertà personale e della segretezza delle comunicazioni, i quali impongono una rigorosa riserva di legge: soltanto il Parlamento può autorizzare limitazioni ai diritti fondamentali. Infine, il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) esige una base legislativa espressa e specifica per ogni trattamento di dati effettuato da soggetti pubblici per finalità istituzionali.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza e le autorità di controllo hanno declinato principi di rigorosa applicazione. Il Garante Privacy ha ribadito che la sorveglianza biometrica indiscriminata contrasta insanabilmente con il principio di minimizzazione dei dati. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che qualsiasi forma di monitoraggio deve essere circoscritta a quanto strettamente necessario e deve ancorarsi a elementi oggettivi e verificabili.

    In sede sovranazionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sottolineato come l'impiego capillare del riconoscimento facciale possa produrre un effetto di deterrenza, il cosiddetto *chilling effect*, suscettibile di scoraggiare i cittadini dall'esercizio dei propri diritti civili e politici negli spazi pubblici.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    In primo luogo, emerge l'obbligo inderogabile di svolgere una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) prima dell'adozione di sistemi fondati su soluzioni di AI. In secondo luogo, occorre verificare preventivamente il rispetto della riserva di legge, giacché nell'ordinamento italiano l'impiego di tecnologie biometriche remote non può fondarsi su semplici atti regolamentari o deliberativi locali.

    Infine, è essenziale distinguere l'identificazione ex post, ammissibile nell'ambito di indagini penali ordinarie secondo le norme di rito, dall'identificazione in tempo reale, assoggettata a un regime autorizzatorio speciale e a presupposti straordinariamente restrittivi.

Riferimenti: Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)Decreto Legislativo 196/2003 (Codice Privacy)Articoli 13 e 15 Costituzione ItalianaD.L. 139/2021 (Decreto Capienze)

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Domande frequenti

Quali sono le sanzioni previste per l'uso illegittimo dell'AI biometrica?

L'AI Act stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie estremamente severe, fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato globale annuo dell'impresa per le violazioni più gravi, fatte salve le edittali responsabilità civili e i conseguenti obblighi risarcitori.

Il riconoscimento facciale è sempre precluso alle forze dell'ordine?

No. L'impiego «in tempo reale» è tuttavia circoscritto a ipotesi tassative (esigenze di contrasto al terrorismo, ricerca di vittime di reato, prevenzione di reati tassativamente elencati) e richiede la preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria o indipendente, fatti salvi i casi straordinari di estrema urgenza disciplinati dalla legge.

Quali tutele può attivare il cittadino che tema di essere sottoposto a sorveglianza biometrica illecita?

Il cittadino può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero adire l'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere l'immediata inibitoria del trattamento, la cancellazione dei dati e il risarcimento dei danni patiti.

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