Il caso spiegato

Libertà di stampa e diritto all'oblio: le nuove frontiere del Garante Privacy

6 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il bilanciamento tra il diritto alla memoria storica e la tutela della reputazione individuale ha conosciuto un'importante evoluzione nel corso del 2024. Gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali e della Corte di Cassazione hanno delineato nuovi criteri guida per gli editori digitali, chiamati a gestire la permanenza online di articoli risalenti concernenti vicende giudiziarie ormai definite. Questo contributo esamina gli orientamenti giurisprudenziali in materia di indicizzazione sui motori di ricerca e gestione degli archivi storici, offrendo criteri operativi per individuare il momento in cui una notizia cessa di rispondere a un interesse pubblico di cronaca per trasformarsi in una lesione della sfera privata. Attraverso l'analisi di un caso gemello a scopo didattico, verranno esaminate le tutele previste dalla normativa vigente e dalla recente Riforma Cartabia.

In sintesi

Il contributo affronta il bilanciamento tra libertà di stampa e diritto all'oblio. Muovendo dalle recenti indicazioni del Garante Privacy e dalla giurisprudenza di legittimità, l'esame distingue l'obbligo di de-indicizzazione dai motori di ricerca dal diritto alla conservazione negli archivi storici della testata. Vengono inoltre approfonditi il ruolo della Riforma Cartabia nell'aggiornamento delle informazioni giudiziarie e i profili di responsabilità civile dell'editore nell'ipotesi di mancata tutela della reputazione di soggetti assolti o prosciolti.

  1. Il fatto

    Come riportato dagli organi di informazione (tra cui Prima Comunicazione, Huffington Post e Il Giorno) tra il 2023 e il 2024, numerosi cittadini hanno presentato reclamo al Garante Privacy lamentando la persistente reperibilità, tramite motori di ricerca, di articoli relativi a vicende giudiziarie ormai risalenti.

    Il caso di specie riguarda soggetti coinvolti in indagini preliminari o processi di primo grado, poi definiti con assoluzione o proscioglimento oltre dieci anni fa, i cui nominativi restano associati a titoli lesivi della reputazione digitando il proprio nome su Google. La fattispecie non riguarda un singolo ufficio giudiziario, ma trova riscontro in una pluralità di provvedimenti amministrativi del Garante e di ordinanze della Corte di Cassazione. I ricorrenti lamentano che la mancata de-indicizzazione o l'omesso aggiornamento con l'esito favorevole del giudizio determinino una cosiddetta gogna digitale permanente, non più giustificata da un interesse pubblico attuale.

  2. Le norme in gioco

    Il quadro normativo trova il proprio fondamento nell'art. 17 del GDPR (Diritto all'oblio), che sancisce il diritto alla cancellazione dei dati non più necessari rispetto alle finalità perseguite, bilanciandolo con la libertà di informazione. Gli artt. 136-139 del Codice Privacy disciplinano le deroghe al consenso per finalità giornalistiche, mentre l'art. 99 regola la conservazione dei dati per scopi storici.

    Di centrale rilevanza è l'art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia, che attribuisce all'interessato la facoltà di richiedere la cancellazione o l'annotazione del provvedimento di proscioglimento o assoluzione per ottenere la de-indicizzazione. La violazione di tali disposizioni può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82 del GDPR.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto all'oblio non comporta necessariamente la cancellazione dell'articolo dall'archivio storico della testata, il quale costituisce un presidio della memoria collettiva. Sussiste tuttavia l'obbligo di de-indicizzazione: l'editore deve adottare misure tecniche idonee affinché la pagina web non compaia tra i risultati dei motori di ricerca generalisti.

    Il Garante Privacy ha ritenuto che un intervallo di circa 10 anni sia di norma congruo per far prevalere la tutela del singolo sull'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, salvo che il soggetto ricopra incarichi pubblici o la vicenda mantenga una straordinaria ed attuale rilevanza sociale.

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. Predisporre istanze di de-indicizzazione circostanziate, invocando espressamente l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. ove ne ricorrano i presupposti;
    2. Verificare sul piano tecnico, tramite strumenti SEO, che la pagina sia effettivamente preclusa all'indicizzazione da parte dei web crawler dei motori di ricerca;
    3. Distinguere e valutare autonomamente i profili di responsabilità dell'editore rispetto a quelli del motore di ricerca;
    4. Monitorare i tempi di conservazione dei dati, considerando il termine decennale quale criterio orientativo e non come una soglia rigida.

Riferimenti: Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Art. 17, Art. 82D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), Artt. 136, 137, 138, 139, 99Art. 64-ter disp. att. c.p.p. (Riforma Cartabia)

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Domande frequenti

Quanto tempo deve passare per chiedere il diritto all'oblio?

Non sussiste un termine perentorio previsto dalla legge; tuttavia, la prassi del Garante individua in un decennio dalla definizione del procedimento giudiziario un arco temporale idoneo, salvi i casi di eccezionale ed attuale interesse pubblico.

La testata giornalistica è obbligata a cancellare l'articolo?

No, la testata ha il diritto di conservare la notizia all'interno del proprio archivio storico, ma è tenuta ad adottare le misure tecniche necessarie a impedirne la reperibilità attraverso i motori di ricerca generalisti (de-indicizzazione).

Cosa fare se il giornale non risponde alla richiesta di oblio?

È possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la de-indicizzazione del contenuto e l'eventuale risarcimento del danno.

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