Il caso spiegato
Sanzione del Garante Privacy al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati: il diritto all'oblio prevale sull'albo
7 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Gli sviluppi recenti di questa vicenda riportano l'attenzione sulla gestione dei dati personali da parte degli enti pubblici e degli ordini professionali. Secondo quanto riferito dalla stampa specialistica (in particolare Terzultima Fermata e Diritto e Giustizia), la vicenda trae origine da un provvedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali, che ha sanzionato un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per aver mantenuto pubblicamente visibili sul proprio sito dati relativi a sanzioni disciplinari ormai risalenti nel tempo. I fatti contestati riguardano, nello specifico, la permanenza sul sito web istituzionale delle informazioni relative a una sospensione dall'esercizio professionale eseguita oltre un decennio prima della contestazione. L'articolo ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale alla base della decisione, evidenziando come la trasparenza amministrativa non possa tradursi in una gogna perpetua per l'iscritto. Attraverso la disamina di un «caso gemello» a scopo didattico, si analizzeranno le implicazioni operative per i soggetti incaricati di gestire archivi digitali e albi online, offrendo indicazioni pratiche sulla gestione del diritto alla cancellazione e sulla de-indicizzazione dei contenuti dai motori di ricerca.
In sintesi
L'analisi approfondisce la sanzione da 10.000 euro inflitta dal Garante Privacy al COA di Bari per violazione del diritto all'oblio. Il provvedimento chiarisce che la pubblicità legale delle sanzioni disciplinari deve essere limitata al tempo necessario all'esecuzione delle stesse. Una volta espiata la sanzione, il dato non deve più essere reperibile tramite motori di ricerca o albi pubblici online, pur rimanendo negli archivi interni dell'ente per finalità amministrative.
Il fatto
Secondo quanto riportato dalle testate Terzultima Fermata e Diritto e Giustizia, la vicenda riguarda un provvedimento amministrativo sanzionatorio definitivo adottato dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Bari.
Un legale ha proposto reclamo lamentando che l'informazione relativa a una sospensione dall'esercizio professionale risalente al 2008 risultasse ancora indicizzata dai motori di ricerca e liberamente consultabile sul sito dell'Ordine nel 2023. Il COA ha difeso il proprio operato sostenendo che la conservazione del dato fosse giustificata dallo svolgimento di compiti di interesse pubblico e dalle previsioni della legge professionale forense, interpretata quale fondamento per una trasparenza senza limiti di tempo.
L'Autorità ha tuttavia accertato la violazione, irrogando una sanzione di 10.000 euro sul presupposto che la funzione di pubblicità legale fosse ormai integralmente esaurita.
Le norme in gioco
Le disposizioni fondamentali si rinvengono nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Il Regolamento sancisce i principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione, in forza dei quali i dati personali non possono essere conservati in forma identificabile oltre il tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti.
La disciplina sulla liceità del trattamento impone che il perseguimento dell'interesse pubblico sia sempre bilanciato con i diritti fondamentali dell'interessato. In questo quadro trova collocazione il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), che impone al titolare del trattamento di rimuovere le informazioni non più necessarie.
Nel contesto forense, la legge professionale impone la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, ma il Garante ha chiarito che tale prescrizione non legittima in alcun modo la pubblicazione perpetua dei provvedimenti disciplinari storici.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto all'oblio costituisce un profilo essenziale del diritto alla riservatezza, destinato a prevalere sull'interesse pubblico alla conoscibilità di vicende pregresse con il decorso del tempo.
Gli orientamenti consolidati tracciano una netta distinzione tra l'albo dinamico, inteso a rappresentare l'attuale posizione professionale dell'iscritto, e l'archivio storico, il quale non può rimanere liberamente accessibile od indicizzabile mediante i motori di ricerca.
Anche le corti europee hanno ribadito che i gestori di siti web e i titolari del trattamento sono tenuti ad adoperarsi affinché le informazioni non più pertinenti o sovrabbondanti rispetto al tempo trascorso non risultino immediatamente reperibili da parte dei terzi.
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Cosa insegna ai professionisti
- Gli Ordini professionali devono adottare procedure automatizzate dirette a far cessare la visibilità esterna delle sanzioni disciplinari decorso il periodo di esecuzione.
- Occorre distinguere rigorosamente tra l'obbligo di conservazione amministrativa a fini d'archivio (di natura permanente) e il dovere di pubblicità legale verso i terzi (di natura temporanea).
- A fronte dell'istanza dell'iscritto, l'ente deve valutare il tempo trascorso; opporre un diniego al diritto all'oblio senza un giustificato motivo di attualità espone l'organizzazione a gravose sanzioni.
- È opportuno implementare idonee soluzioni tecniche, quali il file *robots.txt o appositi meta-tag*, per impedire l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca delle pagine contenenti provvedimenti risalenti.
Riferimenti: Regolamento generale sulla protezione dei datiLegge professionale forenseCodice in materia di protezione dei dati personali
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Domande frequenti
Quali sono le sanzioni previste per la violazione del GDPR da parte di un ente pubblico?
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati, le sanzioni amministrative pecuniarie possono raggiungere i 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato globale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. Per gli enti pubblici italiani, l'importo della sanzione viene quantificato dal Garante valutando caso per caso la gravità della violazione, secondo principi di proporzionalità, effettività e dissuasività.
Quanto tempo deve passare per invocare il diritto all'oblio su una sanzione professionale?
Non sussiste un termine fisso stabilito aprioristicamente dalla legge. Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale e dell'Autorità di controllo, una volta espiata la sanzione e trascorso un lasso di tempo congruo rispetto alla gravità del fatto senza l'insorgenza di nuove infrazioni, il diritto del professionista alla riservatezza diviene prevalente sull'interesse pubblico alla conoscibilità del dato.
Cosa può fare un professionista se una vecchia sanzione compare ancora su Google?
Il professionista può inoltrare un'istanza formale di cancellazione o de-indicizzazione al titolare del trattamento (ad esempio l'Ordine di appartenenza) ed eventualmente ai gestori dei motori di ricerca. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro entro il termine di legge, è possibile proporre reclamo dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali oppure adire l'autorità giudiziaria ordinaria.
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