Il caso spiegato

Legittimità e natura della Fondazione Milano-Cortina 2026: tra diritto privato e controllo pubblico

6 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'indagine sulla Fondazione Milano-Cortina 2026 ha sollecitato un dibattito centrale sulla natura giuridica degli enti preposti all'organizzazione di grandi eventi. Secondo quanto riportato dalla stampa nel periodo compreso tra il 2024 e il 2025, l'attenzione della magistratura si è concentrata sulla possibile qualificazione di un ente formalmente privato quale organismo di diritto pubblico, con i conseguenti vincoli in materia di evidenza pubblica e di responsabilità penale dei dirigenti. In questo approfondimento si ricostruiscono i termini della vicenda giudiziaria, esaminando la fattispecie di corruzione e turbativa d'asta applicata al contesto delle fondazioni partecipate. Infine, viene presentato un caso gemello ipotetico per illustrare come i criteri giurisprudenziali possano condurre all'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a un dirigente privato.

In sintesi

Il contributo analizza l'indagine a carico della Fondazione Milano-Cortina 2026 in ordine alle ipotesi di corruzione e turbativa d'asta. Il nodo concettuale risiede nella riconducibilità della fondazione alla figura dell'organismo di diritto pubblico, da cui deriverebbe l'obbligo di applicare le procedure a evidenza pubblica. Attraverso la disamina del Codice dei Contratti Pubblici e della disciplina penale di riferimento, si delineano i profili di responsabilità dei vertici e le indicazioni operative per la gestione degli enti a partecipazione pubblica.

  1. Il fatto

    La vicenda trae origine da un'inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano che, secondo quanto riportato da testate quali Il Sole 24 Ore, Il Giorno e Sky TG24, ha ipotizzato irregolarità nell'affidamento di servizi tecnologici e digitali necessari alla realizzazione dei Giochi olimpici invernali.

    Al centro del procedimento, tuttora nella fase delle indagini preliminari, figurano l'ex CEO Vincenzo Novari e alcuni imprenditori del settore IT. L'ipotesi accusatoria prospetta che la selezione dei fornitori sia avvenuta a fronte della promessa o dazione di utilità e in violazione delle regole sulla concorrenza.

    Ove l'assunto accusatorio trovasse riscontro, la tesi degli inquirenti si fonderebbe sul presupposto che la Fondazione, pur costituita nelle forme del diritto privato, operi sostanzialmente quale braccio operativo della Pubblica Amministrazione, gestendo risorse finanziarie e interessi di rilievo pubblico tutelati dall'ordinamento.

  2. Le norme in gioco

    I cardini normativi della vicenda si individuano nell'art. 319 c.p., che punisce la corruzione propria (l'accordo mercenario volto al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio), e nell'art. 353 c.p., relativo alla turbata libertà degli incanti, che sanziona le condotte dirette a impedire o turbare il regolare svolgimento delle gare.

    Rileva al riguardo il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che definisce l'organismo di diritto pubblico: un ente che, prescindendo dalla forma privatistica assunta, soddisfa esigenze di interesse generale prive di carattere industriale o commerciale ed è soggetto al finanziamento o al controllo dominante della Pubblica Amministrazione. Infine, il D.L. 16/2020 disciplina l'organizzazione dell'evento olimpico, prevedendo forme di vigilanza da parte della Corte dei conti.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui la veste formale privatistica di un ente non ostacola l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai suoi esponenti: ai fini penali rileva infatti la natura della funzione concretamente esercitata.

    In ambito amministrativo trova applicazione il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in forza del quale le fondazioni costituite per perseguire scopi pubblici e gestire risorse statali sono tenute all'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica, ponendo al riparo i principi di trasparenza, parità di trattamento e libera concorrenza tra gli operatori economici.

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    Dall'analisi svolta derivano le seguenti indicazioni di carattere operativo:

    1. Verifica sostanziale: occorre effettuare un vaglio rigoroso dei requisiti dell'ente, senza fare affidamento esclusivo sulla veste formale di diritto privato.
    2. Compliance preventiva: è opportuno raccomandare l'adozione di procedure ad evidenza pubblica anche nei soggetti a partecipazione o controllo pubblico indeterminato.
    3. Mappatura dei rischi penali: occorre perimetrare preventivamente i ruoli idonei ad assumere la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai fini dell'aggiornamento dei Modelli 231.

Riferimenti: Articolo 319 Codice PenaleArticolo 353 Codice PenaleD.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)D.L. 16/2020 (Decreto Olimpiadi)D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza)

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Domande frequenti

Quali sono le pene previste per i reati di corruzione e turbativa d'asta?

La corruzione propria ex art. 319 c.p. è punita con la reclusione da 6 a 10 anni. Per il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. la pena edittale va da 6 mesi a 5 anni di reclusione. Le sanzioni possono subire variazioni in virtù di circostanze attenuanti o aggravanti.

Quando una fondazione di diritto privato assume la qualifica di organismo di diritto pubblico?

Ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, la qualifica ricorre qualora l'ente sia dotato di personalità giuridica, sia istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e sia sottoposto a finanziamento maggioritario o a controllo gestionale da parte dello Stato, di enti locali o di altri organismi di diritto pubblico.

Quali conseguenze rischia il dirigente di una fondazione partecipata in sede di indagini?

Oltre alle possibili sanzioni penali detentive, il dirigente può essere destinatario di misure cautelari personali o interdittive e di provvedimenti di sequestro preventivo dei beni. Risulta pertanto fondamentale monitorare la conformità dei processi interni alle regole di trasparenza sin dalla fase delle indagini preliminari.

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