Il caso spiegato
I limiti al trattamento dei dati biometrici per scopi commerciali e lavorativi
7 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Secondo le informazioni diffuse dalla stampa nazionale e di settore, nel maggio 2026 si è giunti a un punto di svolta nell'applicazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) in coordinamento con il GDPR. Le recenti attività istruttorie del Garante per la protezione dei dati personali hanno evidenziato un rigore crescente nei confronti dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti a rilevare parametri biometrici e stati emotivi in contesti commerciali e lavorativi. La vicenda trae origine dai procedimenti d'ufficio avviati nel biennio 2023-2024 in relazione a progetti di scansione dell'iride e di monitoraggio delle prestazioni lavorative mediante algoritmi. Il presente contributo analizza i severi limiti posti dal quadro normativo europeo alla monetizzazione dei dati biometrici e al loro impiego per il controllo dei lavoratori. Attraverso la ricostruzione degli orientamenti dell'Autorità e l'esame dei divieti sanciti dall'AI Act, si esamineranno i profili di rischio per le imprese, completando l'analisi con un caso gemello a carattere didattico volto a illustrare le implicazioni pratiche della disciplina e le relative strategie difensive.
In sintesi
Il contributo esamina i limiti legali al trattamento dei dati biometrici per finalità commerciali e di controllo dei lavoratori, ricostruendo l'evoluzione del quadro sanzionatorio dal GDPR all'AI Act. Vengono analizzate le fattispecie di scansione dell'iride e di riconoscimento facciale, soffermandosi sul divieto di rilevazione delle emozioni nel contesto lavorativo. Il lavoro si chiude con un caso pratico didattico relativo al settore della grande distribuzione organizzata.
Il fatto
La vicenda trae origine da un complesso di procedimenti sanzionatori e di istruttorie conoscitive. Come evidenziato dalla stampa di settore, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha concentrato la propria attenzione su progetti a carattere internazionale, quali Worldcoin promosso da Sam Altman, volti alla raccolta di dati mediante la scansione dell'iride a fronte di vantaggi economici.
In parallelo, nel febbraio 2024, il Garante ha sanzionato due società attive nei settori della logistica e dei servizi ambientali per l'impiego non consentito di sistemi di riconoscimento facciale destinati al controllo delle presenze dei lavoratori. Allo stato attuale, le sanzioni amministrative sono divenute definitive, mentre restano aperte le verifiche sull'uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni (Emotion AI) in ambiti aziendali quali i call center, in vista della completa operatività dell'AI Act. Le contestazioni sollevate riguardano principalmente la violazione dei doveri di trasparenza e la radicale invalidità del consenso espresso in presenza di un asimmetrico rapporto di potere o di incentivi patrimoniali.
Le norme in gioco
Il quadro normativo si impernia sul Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e in particolare sull'art. 9, che stabilisce il divieto generale di trattamento di categorie particolari di dati (tra cui quelli biometrici), fatto salvo il ricorrere di tassative eccezioni, nonché sull'art. 22 concernente i processi decisionali automatizzati.
A tale disciplina si affianca il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): l'art. 5, par. 1, lett. f) vieta espressamente l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di AI volti a inferire le emozioni delle persone fisiche nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione. L'art. 26 impone inoltre precisi obblighi di sorveglianza umana per i sistemi ad alto rischio. Sul piano interno, l'art. 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) subordina il trattamento dei dati biometrici al rispetto delle garanzie stabilite dal Garante.
Cosa dice la giurisprudenza
I consolidati orientamenti della giurisprudenza e delle autorità di controllo valorizzano il rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e minimizzazione. L'Autorità Garante ha a più riprese confermato che il trattamento di dati biometrici per la sola rilevazione delle presenze è illegittimo qualora siano disponibili strumenti alternativi meno invasivi, quali i sistemi tradizionali a badge.
In ambito giuslavoristico, è pacifico che il consenso prestato dal lavoratore non costituisca idonea base giuridica, in ragione dell'insito vincolo di subordinazione che ne inficia la natura libera. La giurisprudenza amministrativa ha altresì ribadito la centralità del principio di trasparenza algoritmica, sancendo che i processi automatizzati devono essere pienamente conoscibili, intelligibili e sottoposti a supervisione umana diretta per scongiurare esiti discriminatori.
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Cosa insegna ai professionisti
Sotto il profilo operativo, l'analisi evidenzia le seguenti indicazioni per i professionisti:
- Condurre sempre una preventiva e approfondita DPIA (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) prima di adottare sistemi di visione artificiale o analisi biometrica.
- Escludere l'implementazione di algoritmi per il monitoraggio psicofisico o emotivo del personale, alla luce dei divieti perentori posti dall'AI Act.
- Verificare che non si faccia invalido affidamento sul consenso dell'interessato in ambiti lavorativi subordinati.
- Mantenere un costante monitoraggio dei provvedimenti dell'Autorità Garante e delle linee guida dei comitati europei, data la rapida evoluzione tecnologica e regolamentare.
Riferimenti: Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Art. 9, 22Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) Art. 5, 26D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) Art. 2-septiesOrientamenti del Garante sul divieto di riconoscimento facciale per la rilevazione delle presenze
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Domande frequenti
È legale usare il riconoscimento facciale per segnare l'ingresso in ufficio?
Di norma no. L'Autorità Garante ritiene sproporzionato l'uso del riconoscimento facciale per il controllo delle presenze, laddove siano idonei strumenti alternativi meno invasivi quali badge aziendali o sistemi tradizionali di registrazione.
Cosa rischia un'azienda che usa sistemi di AI vietati?
In base all'AI Act, le sanzioni amministrative pecuniarie possono raggiungere i 35 milioni di euro o il 7% del fatturato globale annuo dell'impresa, oltre ai provvedimenti inibitori di blocco del sistema e alle connesse responsabilità risarcitorie.
Posso rifiutarmi di far scansionare i miei dati biometrici al lavoro?
Sì, il lavoratore ha il diritto di opporsi a trattamenti biometrici privi di idonea base giuridica e non può subire conseguenze pregiudizievoli, salvo nei casi eccezionali previsti da specifiche disposizioni di legge per motivate esigenze di sicurezza.
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