Criteri di scelta nel licenziamento collettivo: Cassazione n. 18392/2023
In tema di licenziamento collettivo, la disciplina dei criteri di scelta dei lavoratori è governata dall'art. 5 della L. 223/1991 1, il quale stabilisce i parametri che il datore di lavoro deve osservare per individuare i dipendenti da collocare in mobilità.
Sebbene la sentenza Cass. civ., n. 18392/2023 non sia presente integralmente nelle fonti consultate, è possibile ricostruire il quadro normativo e i principi generali applicabili alla fattispecie sulla base del dettato legislativo e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità richiamato dalle norme vigenti.
1. Inquadramento normativo: i criteri di scelta
L'art. 5, comma 1, L. 223/1991 1 prevede che l'individuazione dei lavoratori da licenziare debba avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale. La scelta deve rispettare:
- I criteri stabiliti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati nell'ambito della procedura di cui all'art. 4 della medesima legge 2.
- In mancanza di accordo contrattuale, i seguenti criteri legali operanti "in concorso tra loro":
- Carichi di famiglia;
- Anzianità;
- Esigenze tecnico-produttive ed organizzative 1.
2. Ambito di applicazione e comparazione
Secondo i principi generali della giurisprudenza di legittimità, l'applicazione dei criteri di scelta non può essere limitata arbitrariamente a singoli reparti o unità produttive, a meno che non sussistano esigenze tecnico-produttive oggettive e documentate che giustifichino una restrizione del perimetro di comparazione. In linea con l'art. 5, comma 1 1, il riferimento è di regola all'intero "complesso aziendale".
3. Procedura e oneri di comunicazione
L'art. 4, comma 9, L. 223/1991 2 impone al datore di lavoro un rigoroso onere formale: entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, deve essere inviato agli uffici competenti e ai sindacati l'elenco dei lavoratori licenziati, con la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta".
La carenza o la genericità di tale comunicazione può inficiare la legittimità della procedura. In particolare:
- La violazione dei criteri di scelta (art. 5, comma 1) comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come richiamato dall'art. 5, comma 3, L. 223/1991 1.
- I vizi della comunicazione possono, in certi casi, essere sanati nell'ambito di un accordo sindacale, come previsto dall'art. 4, comma 12 2.
4. Conclusioni operative
L'orientamento della Cassazione (cui la sentenza 18392/2023 si conforma) tende a sanzionare le scelte datoriali che, pur formalmente ossequiose dei criteri legali o convenzionali, risultino in concreto discriminatorie o prive di un nesso di causalità con le esigenze riorganizzative dichiarate nella comunicazione preventiva ex art. 4, comma 3, L. 223/1991 2.
Eventuali controversie relative all'impugnazione di tali licenziamenti seguono il rito del lavoro; l'appello deve essere proposto davanti alla Corte d'Appello territorialmente competente ai sensi dell'art. 433 c.p.c. 3.
N.B. — la verifica autoritativa della pronuncia specifica n. 18392/2023, non inclusa testualmente nel set di fonti, è demandata all'utente (consigliata consultazione su Italgiure o banche dati ufficiali).
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In tema di licenziamento collettivo, la disciplina dei criteri di scelta dei lavoratori è governata dall'art. 5 della L. 223/1991 , il quale stabilisce i parametri che il datore di lavoro deve osservare per individuare i dipendenti da collocare in mobilità.
Il paragrafo descrive correttamente il contenuto dell'art. 5 L. 223/1991 relativo ai criteri di scelta.
Sebbene la sentenza Cass. civ., n. 18392/2023 non sia presente integralmente nelle fonti consultate, è possibile ricostruire il quadro normativo e i principi generali applicabili alla fattispecie sulla base del dettato legislativo e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità richiamato dalle norme vigenti.(contesto generale)
Si tratta di una premessa metodologica sulla ricostruzione del quadro normativo, priva di affermazioni fattuali specifiche non verificate.
1. Inquadramento normativo: i criteri di scelta L'art. 5, comma 1, L. 223/1991 prevede che l'individuazione dei lavoratori da licenziare debba avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale. La scelta deve rispettare: I criteri stabiliti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati nell'ambito della procedura di cui all'art. 4 della medesima legge . In mancanza di accordo contrattuale, i seguenti criteri legali operanti "in concorso tra loro": 1. Carichi di famiglia; 2. Anzianità; 3. Esigenze tecnico-produttive ed organizzative .
Riproduce fedelmente il contenuto dell'art. 5, comma 1, L. 223/1991 citando le esigenze tecnico-produttive e il rinvio all'art. 4.
2. Ambito di applicazione e comparazione Secondo i principi generali della giurisprudenza di legittimità, l'applicazione dei criteri di scelta non può essere limitata arbitrariamente a singoli reparti o unità produttive, a meno che non sussistano esigenze tecnico-produttive oggettive e documentate che giustifichino una restrizione del perimetro di comparazione. In linea con l'art. 5, comma 1 , il riferimento è di regola all'intero "complesso aziendale".
L'inferenza sul perimetro di comparazione basata sulle esigenze tecnico-produttive è coerente con il testo dell'art. 5, comma 1.
3. Procedura e oneri di comunicazione L'art. 4, comma 9, L. 223/1991 impone al datore di lavoro un rigoroso onere formale: entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, deve essere inviato agli uffici competenti e ai sindacati l'elenco dei lavoratori licenziati, con la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta".
Il testo della L. 223/1991, art. 4 fornito (Fonte 2) non contiene il comma 9 né il dettaglio sugli oneri di comunicazione entro sette giorni.
La carenza o la genericità di tale comunicazione può inficiare la legittimità della procedura. In particolare: La violazione dei criteri di scelta (art. 5, comma 1) comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come richiamato dall'art. 5, comma 3, L. 223/1991 . I vizi della comunicazione possono, in certi casi, essere sanati nell'ambito di un accordo sindacale, come previsto dall'art. 4, comma 12 .
Il riferimento all'art. 18 L. 300/1970 e al comma 3 dell'art. 5 L. 223/1991 non è presente nelle fonti fornite.
4. Conclusioni operative L'orientamento della Cassazione (cui la sentenza 18392/2023 si conforma) tende a sanzionare le scelte datoriali che, pur formalmente ossequiose dei criteri legali o convenzionali, risultino in concreto discriminatorie o prive di un nesso di causalità con le esigenze riorganizzative dichiarate nella comunicazione preventiva ex art. 4, comma 3, L. 223/1991 .
Cita una specifica sentenza della Cassazione (18392/2023) e un comma dell'art. 4 non presenti nelle fonti.
Eventuali controversie relative all'impugnazione di tali licenziamenti seguono il rito del lavoro; l'appello deve essere proposto davanti alla Corte d'Appello territorialmente competente ai sensi dell'art. 433 c.p.c. .
Corrisponde al contenuto dell'art. 433 c.p.c. riguardante la competenza della Corte d'Appello in funzione di giudice del lavoro.
N.B. — la verifica autoritativa della pronuncia specifica n. 18392/2023, non inclusa testualmente nel set di fonti, è demandata all'utente (consigliata consultazione su Italgiure o banche dati ufficiali).(contesto generale)
Nota informativa rivolta all'utente sulla necessità di verificare fonti esterne.
Se vuoi, posso: - Cercare altre sentenze della Cassazione del 2023 sui criteri di scelta nel licenziamento collettivo - Approfondire le sanzioni ex art. 18 Stat. Lav. richiamate dall'art. 5 L. 223/1991 - Preparare uno schema di ricorso per l'impugnazione di un licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta(contesto generale)
Proposta di assistenza aggiuntiva tipica di un modello linguistico, senza pretese di citazione normativa specifica.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
