Licenziamento GMO e motivo ritorsivo: riparto onere prova e nullità

Approfondimento editoriale
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966) impugnato allegando il motivo ritorsivo esclusivo (art. 18, comma 1, L. 300/1970), come si ripartisce l'onere della prova se il datore dimostra l'effettiva soppressione del posto? Esiste una delicata zona grigia processuale in cui la dimostrazione della riorganizzazione aziendale potrebbe non escludere la nullità, qualora emergano presunzioni gravi e concordanti di ritorsione per precedenti denunce all'ITL.
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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