Il caso spiegato
AGCOM e il processo mediatico: la ricostituzione del Comitato tra TV e social media
6 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha avviato la ricostituzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di media e procedimenti giudiziari. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa nel corso dell'estate 2024, l'organismo intende rafforzare la tutela della presunzione di non colpevolezza all'interno di un ecosistema informativo profondamente mutato, nel quale la linea di demarcazione tra cronaca giornalistica e narrazione sui social media appare sempre più sfumata.
In sintesi
L'AGCOM ha riattivato il Comitato preposto alla vigilanza sul rispetto del Codice di autoregolamentazione nei procedimenti giudiziari, estendendone l'ambito di monitoraggio a vlogger e content creator. Il provvedimento mira a contemperare il diritto di cronaca ex art. 21 Cost. con la garanzia dell'indagato di non essere rappresentato come colpevole prima di una sentenza irrevocabile, contrastando la spettacolarizzazione dei processi penali sia sui media tradizionali sia sulle piattaforme digitali.
Il fatto
Secondo quanto riferito dalle testate Prima Comunicazione e Articolo21, il Consiglio dell'AGCOM ha deliberato la ricostituzione del Comitato incaricato di vigilare sul rispetto del Codice di autoregolamentazione media e procedimenti giudiziari, originariamente sottoscritto nel 2009.
L'iniziativa non trae origine da un singolo processo penale, bensì si inserisce nell'ambito di un procedimento amministrativo di regolamentazione e vigilanza volto ad aggiornare le tutele per indagati e imputati. La novità principale risiede nell'estensione del monitoraggio non soltanto alle emittenti televisive tradizionali, ma anche ai professionisti della rete, quali vlogger e podcaster, qualora la loro attività presenti un impatto rilevante sull'opinione pubblica.
L'obiettivo è prevenire effetti sanzionatori e pregiudizi reputazionali anticipati rispetto alla conclusione dei gradi di giudizio.
Le norme in gioco
Il quadro normativo trova il proprio fondamento nella Costituzione Italiana, in particolare nell'art. 21, a tutela della libertà di stampa, e nell'art. 27, secondo comma, a garanzia della presunzione di non colpevolezza. A livello sovranazionale, la Direttiva (UE) 2016/343 impone agli Stati membri di assicurare che le autorità pubbliche non si riferiscano a un indagato come colpevole prima della condanna definitiva.
Tale principio è stato recepito nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 188/2021, il quale limita la diffusione di dettagli processuali privi di rilevanza pubblica. Infine, il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi (TUSMA) attribuisce all'AGCOM il potere di sanzionare i soggetti che violano il dovere di obiettività e il rispetto della dignità umana.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo consolidato il cosiddetto decalogo del giornalista, stabilendo che l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo soltanto in presenza di tre requisiti concorrenti: la verità oggettiva (o la rigorosa e diligente verifica delle fonti), la pertinenza (ossia l'interesse pubblico all'informazione) e la continenza (ossia la forma civile e non eccedente nell'esposizione).
Gli orientamenti della Corte di Cassazione chiariscono che la presunzione di non colpevolezza non ostacola la narrazione dei fatti d'indagine, ma ne vieta la rappresentazione in chiave suggestiva o colpevolista. Parimenti, le corti europee hanno ribadito la necessità di evitare la formazione di un pregiudizio pubblico mediante dichiarazioni premature diffuse ai media.
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Cosa insegna ai professionisti
1. Monitoraggio dei canali digitali: gli avvocati devono monitorare non soltanto la stampa tradizionale ma anche le piattaforme social per rilevare tempestivamente violazioni della presunzione di non colpevolezza.
2. Qualificazione dell'attività di comunicazione: è fondamentale verificare se il content creator operi con finalità editoriali al fine di invocare le tutele del TUSMA.
3. Tempestività della rettifica: sollecitare una rettifica immediata si rivela più efficace di una sanzione tardiva per contenere il danno reputazionale.
4. Linguaggio prudente: ai professionisti dell'informazione e della comunicazione va raccomandato l'impiego del modo condizionale e il costante riferimento allo stato effettivo del procedimento.
Riferimenti: Articolo 21 Costituzione ItalianaArticolo 27 Costituzione ItalianaDirettiva (UE) 2016/343D.Lgs. 188/2021D.Lgs. 208/2021 (TUSMA)Codice di autoregolamentazione media e procedimenti giudiziari 2009
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Domande frequenti
Quali sono le sanzioni per chi viola la presunzione di innocenza nei media?
Le sanzioni possono essere di natura amministrativa (sanzioni pecuniarie e ordini dell'AGCOM), disciplinare (irrogate dall'Ordine dei Giornalisti) o civile (risarcimento del danno). Nei casi più gravi possono configurarsi profili di responsabilità penale per diffamazione.
La presunzione di innocenza si applica anche ai post su Instagram o YouTube?
Sì, qualora il contenuto svolga una funzione informativa e l'autore operi in forma professionale o con rilevante impatto mediatico, l'AGCOM può intervenire per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dell'indagato.
Quanto dura la tutela della presunzione di innocenza?
La tutela opera durante l'intero procedimento penale e cessa soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Fino a quel momento, la persona deve essere indicata esclusivamente come indagata o imputata.
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