Guida pratica
Come redigere un atto di citazione per risarcimento del danno con l'AI
4 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'atto di citazione per risarcimento del danno rappresenta lo strumento processuale principale per esercitare l'azione di responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 c.c. Tale atto introduce un giudizio di cognizione ordinaria volto a ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti a causa di un fatto illecito altrui, sia esso doloso o colposo. La sua corretta redazione richiede la puntuale individuazione degli elementi costitutivi della responsabilità civile e il rispetto dei requisiti di forma previsti dal codice di rito. L'attore deve inoltre osservare rigorosamente le prescrizioni dell'art. 163 c.p.c. per evitare la nullità della citazione e garantire il corretto instaurarsi del contraddittorio.
In sintesi
L'atto di citazione ex art. 2043 c.c. introduce il giudizio di cognizione per il risarcimento del danno extracontrattuale. La redazione deve rispettare i requisiti formali dell'art. 163 c.p.c. e individuare il giudice competente secondo l'art. 20 c.p.c. L'attore deve allegare il nesso causale ex artt. 40 e 41 c.p. e distinguere tra danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2059 c.c. La procedura richiede l'attestazione della mediazione e il rispetto dei termini di notifica ex art. 163-bis c.p.c. L'AI supporta la predisposizione dei capitoli di prova e della CTU.
I passaggi
- 1.
Individuazione del Giudice e delle Parti
Occorre individuare l'autorità giudiziaria competente secondo i criteri per valore e per territorio, con particolare attenzione al forum commissi delicti di cui all'art. 20 c.p.c. Vanno inserite le generalità complete delle parti, con i relativi codici fiscali, l'attestazione dell'assolvimento delle condizioni di procedibilità (mediazione o negoziazione assistita) e gli avvertimenti di legge sulle decadenze e sul patrocinio obbligatorio ex art. 163, comma 3, nn. 3-bis e 7, c.p.c., unitamente ai dati del difensore e alla relativa procura alle liti.
- 2.
Esposizione dei Fatti e del Nesso Causale
Descrivere in modo analitico la dinamica dell'illecito, precisando data, luogo e modalità della condotta lesiva. È necessario evidenziare con chiarezza il nesso causale tra la condotta (attiva od omissiva) del danneggiante e l'evento lesivo, in conformità con i principi stabiliti dagli artt. 40 e 41 c.p. Una ricostruzione fattuale confusa o lacunosa rischia di compromettere la strategia processuale e la prova dell'an e del quantum debeatur.
- 3.
Qualificazione Giuridica e Profili di Responsabilità
Inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., argomentando l'ingiustizia del danno e la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa). Occorre articolare analiticamente le singole voci risarcitorie, distinguendo con precisione tra danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2059 c.c., ed esplicitando in che modo la condotta del convenuto abbia integrato la violazione del principio del neminem laedere.
- 4.
Formulazione delle Conclusioni e del Petitum
Formulare le conclusioni chiedendo l'accertamento della responsabilità del convenuto e la sua condanna al risarcimento integrale del danno. Quantificare le somme pretese, richiedendo espressamente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali con decorrenza dal fatto illecito al saldo effettivo. Il petitum deve essere esplicitato con chiarezza al fine di evitare incertezze sulla domanda e consentire l'emissione di un provvedimento di condanna determinato.
- 5.
Istanze Istruttorie e Notificazione
Indicare e produrre i documenti a supporto della domanda, articolando i capitoli di prova testimoniale utili alla ricostruzione dei fatti. Richiedere, ove necessario, l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) per l'accertamento e la quantificazione dei danni. Procedere infine alla notificazione dell'atto nel rispetto del termine a comparire libero di 120 giorni (art. 163-bis c.p.c.) e all'iscrizione a ruolo tramite deposito telematico entro 10 giorni dall'avvenuta notifica (art. 165 c.p.c.).
Base giuridica: art. 2043 c.c.art. 2059 c.c.art. 163 c.p.c.art. 163-bis c.p.c.art. 165 c.p.c.art. 40 c.p.art. 41 c.p.
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Tribunale adito
Indicazione dell'autorità giudiziaria adita, determinata secondo i criteri di competenza per valore e per territorio.
Parti
Identificazione completa dell'attore, del convenuto e dei rispettivi difensori, comprensiva di codice fiscale e riferimenti della procura.
Fatto
Ricostruzione cronologica e dettagliata dell'evento illecito da cui trae origine il diritto al risarcimento.
Diritto
Analisi delle norme di legge violate e dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
Formulazione delle richieste di accertamento e di condanna del convenuto al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite.
In via istruttoria
Indicazione dei mezzi di prova, produzione dei documenti allegati, formulazione dei capitoli di prova testimoniale ed eventuale richiesta di CTU.
Luogo, data, sottoscrizione e procura
Elementi formali di chiusura dell'atto, comprensivi della sottoscrizione del procuratore e della procura alle liti.
Errori da evitare
- Mancata o errata formulazione degli avvertimenti di legge ex art. 163, comma 3, c.p.c. relativi alle decadenze, alla mediazione o negoziazione assistita e al patrocinio obbligatorio.
- Genericità o totale omissione della descrizione del nesso di causalità materiale tra la condotta illecita e i pregiudizi lamentati.
- Errata applicazione del termine a comparire (pari a 120 giorni liberi) o del termine per l'iscrizione a ruolo (10 giorni dalla notifica).
- Mancata distinzione analitica tra danno emergente e lucro cessante nell'ambito del danno patrimoniale.
Domande frequenti
Qual è il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento ex art. 2043 c.c.?
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive generalmente in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Se l'illecito deriva dalla circolazione di veicoli, il termine è di due anni.
Cosa succede se l'atto di citazione è nullo per mancata esposizione dei fatti?
Se l'esposizione dei fatti o la determinazione della cosa oggetto della domanda risultano omesse o assolutamente incerte, il Giudice dichiara la nullità della citazione e fissa un termine perentorio per la rinnovazione o l'integrazione della domanda. Gli effetti della domanda si producono esclusivamente dal momento dell'integrazione o rinnovazione.
È possibile richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di reato?
Sì, il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. deve essere risarcito non solo quando il fatto costituisce reato, ma anche nei casi previsti dalla legge o quando risultino lesi diritti della persona costituzionalmente garantiti. Permane in ogni caso l'onere in capo all'attore di allegare e provare il pregiudizio subito.

Cosa automatizza edit.legal
- —Verifica automatica della conformità dell'atto ai requisiti formali di validità previsti dall'art. 163 c.p.c., inclusi i numeri 3-bis e 7 del terzo comma.
- —Supporto dell'AI nella ricostruzione del nesso causale e nella distinzione tecnica tra danno patrimoniale e non patrimoniale.
- —Strutturazione guidata delle istanze istruttorie con suggerimenti per la corretta articolazione dei capitoli di prova.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.