Guida pratica
Come redigere un atto di citazione in azione diretta RCA con l'AI
5 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'azione diretta costituisce lo strumento processuale fondamentale previsto dall'art. 144 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), che consente al danneggiato da un sinistro stradale di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Tale procedura agevola il ristoro del danno, garantendo la possibilità di rivolgersi a un soggetto solvibile per il risarcimento integrale dei pregiudizi patiti a persone o cose. La norma prevede precisi obblighi informativi e termini dilatori da rispettare rigorosamente prima dell'instaurazione del giudizio, a pena di improcedibilità della domanda. L'atto di citazione deve integrare i requisiti prescritti dall'art. 163 c.p.c. con le specificità della disciplina speciale sulla circolazione stradale e con la prova dell'avvenuta richiesta stragiudiziale.
In sintesi
L'azione diretta ex art. 144 D.Lgs. 209/2005 permette il risarcimento del danno da circolazione stradale verso l'assicuratore del responsabile. La procedibilità dipende dal rispetto dei termini di 60 o 90 giorni previsti dagli artt. 145 e 148 e dall'esperimento della negoziazione assistita. L'atto di citazione, redatto secondo l'art. 163 c.p.c., deve includere il proprietario del veicolo quale litisconsorte necessario. I termini a comparire sono di 120 giorni ex Riforma Cartabia. L'AI agevola la redazione di capitoli di prova, istanze di CTU e richiami all'art. 2054 c.c.
I passaggi
- 1.
Verifica delle condizioni di procedibilità e della diffida stragiudiziale
Prima di redigere l'atto, occorre verificare il preventivo invio della richiesta risarcitoria ex artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005 a mezzo raccomandata A/R o PEC. L'azione è proponibile unicamente decorsi sessanta giorni (ridotti a trenta ove il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti) per i danni alle cose, ovvero novanta giorni per i danni alla persona a decorrere dalla messa a disposizione del certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi. In questa fase, la diffida deve contenere tutti gli elementi identificativi del sinistro, delle parti e del danno. La prova del perfezionamento della notifica e la completezza della messa in mora costituiscono condizioni di procedibilità che il giudice verifica d'ufficio alla prima udienza.
- 2.
Identificazione delle parti e litisconsorzio necessario
L'atto deve essere notificato all'impresa di assicurazione del responsabile civile e, ai sensi dell'art. 144, comma 3, al responsabile del danno (ovvero il proprietario del veicolo), che riveste la qualità di litisconsorte necessario. La sua omessa citazione impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio. È indispensabile indicare con esattezza i dati anagrafici, la residenza o sede legale e il codice fiscale di tutti i convenuti. La regolare instaurazione del contraddittorio assicura l'opponibilità della sentenza a tutti i soggetti coinvolti nella dinamica del sinistro.
- 3.
Esposizione dei fatti e dinamica del sinistro
Nella sezione espositiva, occorre descrivere dettagliatamente data, ora, luogo e dinamica del sinistro, indicando i veicoli coinvolti e le infrazioni al Codice della Strada. È fondamentale richiamare la sottoscrizione dell'eventuale modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e gli accertamenti compiuti sul posto dalle autorità di pubblica sicurezza. La ricostruzione dei fatti deve risultare coerente con le allegazioni della fase stragiudiziale, al fine di evitare contestazioni. È altresì necessario specificare le lesioni personali e i danni materiali patiti, evidenziandone il nesso di causalità diretta con l'evento dannoso.
- 4.
Inquadramento giuridico e responsabilità
La pretesa deve trovare fondamento nell'applicazione della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. e nella disciplina dell'azione diretta ex art. 144 o del risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni. Occorre motivare la responsabilità esclusiva o concorsuale del conducente del veicolo antagonista sulla scorta degli elementi probatori acquisiti. È necessario precisare la procedura azionata (azione diretta ordinaria o risarcimento diretto) in base alla tipologia di sinistro e ai veicoli coinvolti. L'inquadramento in diritto deve sorreggere la legittimazione ad agire e la sussistenza del diritto al pieno risarcimento.
- 5.
Formulazione delle conclusioni e istanze istruttorie
Nelle conclusioni si deve rassegnare la richiesta di condanna in solido dei convenuti al pagamento dell'importo determinato o da quantificarsi in corso di causa, precisando che la responsabilità della compagnia è contenuta entro il massimale di polizza. Sul piano istruttorio, occorre formulare le istanze di interrogatorio formale, prova testimoniale e nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) per la ricostruzione della dinamica o per la quantificazione dei danni biologici. Vanno allegati la documentazione medica, i giustificativi di spesa e i verbali redatti dalle autorità. I capitoli di prova devono essere articolati in modo specifico e circostanziato al fine di consentirne l'ammissibilità.
- 6.
Notificazione e iscrizione a ruolo
L'atto di citazione deve essere notificato a mezzo PEC o tramite ufficiale giudiziario a tutti i convenuti nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c., elevati a 120 giorni a seguito della Riforma Cartabia. Perfezionata la notifica, il difensore procede all'iscrizione a ruolo mediante deposito telematico della citazione, della procura alle liti, della ricevuta del contributo unificato e del fascicolo di parte. Deve altresì essere inserita la prova della comunicazione ex art. 145 a conferma della procedibilità. La ritardata iscrizione a ruolo non priva di efficacia la citazione qualora la parte convenuta si costituisca tempestivamente (art. 171 c.p.c.).
Base giuridica: art. 144 D.Lgs. 209/2005art. 145 D.Lgs. 209/2005art. 149 D.Lgs. 209/2005art. 2054 c.c.art. 163 c.p.c.art. 171 c.p.c.art. 163 bis c.p.c.
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Tribunale adito
Indicazione del Giudice di Pace o del Tribunale competente per valore e per territorio in base al luogo del sinistro o alla residenza del danneggiato.
Parti
Dati identificativi dell'attore, dell'impresa di assicurazione convenuta e del responsabile civile litisconsorte necessario.
Fatto
Descrizione analitica della dinamica del sinistro, dei danni patiti e del rispetto delle condizioni di procedibilità stragiudiziali.
Diritto
Fondamento giuridico della pretesa basato sulle norme in materia di responsabilità civile e sul Codice delle Assicurazioni.
Conclusioni
Formulazione delle domande di condanna risarcitoria, con richiesta di interessi, rivalutazione monetaria e competenze di lite.
In via istruttoria
Istanze di ammissione dei mezzi istruttori, della prova testimoniale, della documentazione prodotta e della CTU medico-legale o cinematica.
Luogo, data, sottoscrizione e procura
Sottoscrizione del difensore con richiamo alla procura alle liti e all'indice dei documenti offerti in comunicazione.
Errori da evitare
- Mancato rispetto dei termini dilatori di 60 giorni (30 in presenza di CAI a doppia firma) o 90 giorni dalla diffida stragiudiziale, con conseguente improcedibilità della domanda.
- Omessa citazione del proprietario del veicolo quale litisconsorte necessario, che impone la sospensione del processo per l'integrazione del contraddittorio.
- Errata individuazione del giudice competente, per inosservanza dei criteri del foro speciale del luogo del sinistro o della residenza del danneggiato.
- Omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria in materia di RCA, che determina l'improcedibilità della domanda rilevabile d'ufficio.
Domande frequenti
È obbligatorio citare il proprietario del veicolo oltre all'assicurazione?
Sì, ai sensi dell'art. 144, comma 3, D.Lgs. 209/2005, il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario nel giudizio promosso con azione diretta. La sua mancata citazione impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Quali sono i termini per la procedibilità dell'azione?
L'azione è proponibile decorsi 60 giorni (30 in presenza di CAI a doppia firma) dalla richiesta risarcitoria per danni a cose e 90 giorni per danni alla persona, decorrenti dalla messa a disposizione del certificato di avvenuta guarigione o stabilizzazione dei postumi. Tali termini consentono all'assicuratore di valutare il sinistro e formulare un'offerta.
Cosa succede se non si attiva la negoziazione assistita?
Nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Qualora il giudice rilevi l'omissione, assegna alle parti un termine di quindici giorni per la trasmissione dell'invito a stipulare la convenzione.

Cosa automatizza edit.legal
- —Verifica automatica dei termini di invio della diffida stragiudiziale ex art. 145 D.Lgs. 209/2005 per accertare la procedibilità dell'azione.
- —Generazione dinamica delle clausole di litisconsorzio necessario per la corretta citazione del proprietario del veicolo.
- —Controllo incrociato tra la disciplina RCA e l'art. 163 c.p.c. per evitare vizi e nullità dell'atto di citazione.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.