Guida pratica
Come redigere un atto di citazione in rivalsa o regresso con l'AI
4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'atto di citazione in rivalsa o regresso costituisce lo strumento processuale fondamentale con cui il coobbligato che abbia adempiuto l'intera obbligazione agisce nei confronti dei condebitori per recuperare le rispettive quote di debito. Tale azione trova il proprio fondamento nell'art. 2055 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale, e nell'art. 1299 c.c., in materia di obbligazioni solidali in generale, svolgendo una funzione di riequilibrio patrimoniale. Vi si ricorre ogni qualvolta un soggetto sia stato tenuto a pagare un importo eccedente la propria quota di responsabilità, come avviene di frequente in ambito assicurativo o nella gestione di sinistri stradali complessi. La redazione dell'atto richiede estremo rigore nell'individuazione del titolo del pagamento e nella corretta ripartizione interna dell'onere economico tra i corresponsabili.
In sintesi
L'atto di citazione in regresso o rivalsa, basato sugli artt. 1299 e 2055 c.c., permette al coobbligato che ha adempiuto l'obbligazione di recuperare le quote dai condebitori. L'azione richiede il pagamento effettivo, provato da quietanza o bonifico, eccedente la propria quota di responsabilità. La redazione segue l'art. 163 c.p.c. e distingue la rivalsa assicurativa ex art. 144 D.Lgs. 209/2005. La prescrizione è decennale, salvo termini brevi del Codice delle Assicurazioni. L'insolvenza di un coobbligato si ripartisce tra i restanti. L'AI supporta la redazione dei requisiti formali.
I passaggi
- 1.
Verifica dei presupposti e del pagamento
Prima di agire in giudizio, è indispensabile accertare l'avvenuto pagamento, integrale o parziale ma eccedente la propria quota, in favore del terzo danneggiato. Il diritto di regresso sorge infatti soltanto nel momento in cui il debito sia stato effettivamente estinto, ai sensi dell'art. 1299 c.c. Occorre quindi acquisire documentazione probatoria certa, quale la quietanza di pagamento o la contabile di un bonifico bancario irrevocabile, che dimostri il depauperamento del patrimonio dell'attore. In mancanza della prova dell'avvenuto adempimento, l'azione risulterebbe improponibile o comunque priva di interesse ad agire.
- 2.
Determinazione della competenza e rito
La competenza territoriale e per valore va individuata secondo le regole generali del codice di procedura civile, facendo di norma riferimento al foro del convenuto ovvero al luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione. Trattandosi di un'azione di condanna al pagamento di somme di denaro, il valore della causa si determina in base all'importo chiesto in restituzione. La citazione deve essere redatta nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 163 c.p.c., prestando particolare attenzione ai termini a comparire previsti dalla disciplina vigente. È altresì fondamentale qualificare correttamente l'azione, distinguendo tra regresso ordinario e rivalsa assicurativa ex art. 144 D.Lgs. 209/2005.
- 3.
Analisi della solidarietà e delle quote
L'atto deve contenere una ricostruzione analitica del vincolo di solidarietà che legava i condebitori originari ai sensi dell'art. 2055 c.c. Salvo diversa pattuizione o provata differente gravità delle rispettive colpe, le quote di responsabilità si presumono uguali tra i coobbligati. Il difensore deve esporre con chiarezza i fatti che giustificano un'eventuale ripartizione differenziata, fondata sul grado di colpa di ciascun concorrente nella causazione del danno e sull'entità delle relative conseguenze. Qualora la colpa sia interamente imputabile a uno solo dei condebitori, l'azione di regresso potrà avere ad oggetto l'intero importo corrisposto.
- 4.
Descrizione del titolo e della causa petendi
È fondamentale descrivere dettagliatamente il rapporto originario da cui è sorto il debito, citando gli eventuali titoli giudiziali già formatisi, quali sentenze o decreti ingiuntivi. La causa petendi deve chiarire la genesi dell'obbligazione solidale dei convenuti e il nesso con il danno patito dal terzo. È inoltre opportuno allegare l'eventuale atto di transazione o la documentazione relativa al precedente giudizio risarcitorio. Una precisa ricostruzione in fatto e in diritto previene eccezioni di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda.
- 5.
Conclusioni e calcolo degli accessori
Nelle conclusioni si deve rassegnare la richiesta di condanna del convenuto al pagamento dell'importo spettante a titolo di regresso, oltre agli interessi legali e all'eventuale rivalutazione monetaria. Gli interessi decorrono di regola dal giorno dell'avvenuto pagamento da parte dell'attore, momento in cui si perfeziona il depauperamento patrimoniale. È consigliabile formulare la domanda quantificando in via principale la quota specifica e, in via subordinata, chiedendo l'importo che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria. Infine, occorre richiedere la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali.
Base giuridica: art. 2055 c.c.art. 1299 c.c.art. 1916 c.c.art. 144 D.Lgs. 209/2005art. 163 c.p.c.
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Tribunale adito
Indicazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio e per valore in base all'importo del regresso richiesto.
Parti
Identificazione completa dell'attore che ha eseguito il pagamento e del convenuto coobbligato inadempiente.
Fatto
Descrizione del titolo del pagamento già eseguito al danneggiato e del fondamento giuridico del diritto di regresso.
Diritto
Analisi della solidarietà passiva ex artt. 2055 o 1299 c.c. e determinazione della quota di responsabilità spettante al convenuto.
Conclusioni
Richiesta di condanna del convenuto alla restituzione delle somme pagate pro quota, inclusi interessi e spese processuali.
In via istruttoria
Produzione documentale della quietanza di pagamento, della polizza assicurativa e di ogni atto del giudizio risarcitorio originario.
Luogo, data, sottoscrizione e procura
Sottoscrizione del difensore munito di procura alle liti con indicazione della data e degli allegati notificati.
Errori da evitare
- Notifica dell'atto prima di aver effettivamente eseguito il pagamento al terzo danneggiato, con conseguente difetto di legittimazione o mancanza dell'interesse ad agire.
- Errata quantificazione della quota di regresso, omettendo di valutare la diversa gravità delle rispettive colpe dei coobbligati.
- Mancata citazione di tutti i condebitori nelle ipotesi di obbligazione indivisibile o di litisconsorzio necessario.
- Omissione della prova documentale dell'avvenuto pagamento (quale la quietanza), elemento costitutivo essenziale del diritto azionato.
Domande frequenti
Qual è il termine di prescrizione per l'azione di regresso?
Il diritto al regresso si prescrive solitamente in dieci anni, decorrenti dal momento in cui il coobbligato ha effettuato il pagamento al creditore. Tuttavia, in ambito di responsabilità civile automobilistica, occorre prestare attenzione ai termini brevi previsti dal Codice delle Assicurazioni.
È possibile agire in regresso se il debito è stato pagato parzialmente?
Sì, ma l'azione è esperibile solo se la somma pagata eccede la quota di responsabilità interna del soggetto che agisce. Se il pagamento è inferiore alla propria quota, non sorge alcun diritto di credito verso gli altri coobbligati.
Cosa succede se uno dei condebitori è insolvente?
Ai sensi dell'art. 1299, secondo comma, c.c., la perdita causata dall'insolvenza di uno dei condebitori si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. Questo principio garantisce una distribuzione equa del rischio di insolvibilità tra tutti i soggetti solidalmente responsabili.

Cosa automatizza edit.legal
- —Calcolo automatizzato delle quote di responsabilità e degli interessi legali a decorrere dalla data del pagamento.
- —Verifica automatica della competenza territoriale basata sui criteri legali degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
- —Suggerimenti avanzati per la redazione della causa petendi e il richiamo agli artt. 2055 e 1299 c.c.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.