Guida pratica

Come redigere l'atto di citazione per responsabilità sanitaria con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'atto di citazione per responsabilità sanitaria costituisce lo strumento processuale fondamentale per introdurre un giudizio di merito volto al risarcimento dei danni derivanti da colpa medica ai sensi della Legge 24/2017. La sua funzione principale consiste nel delineare il perimetro oggettivo e soggettivo della pretesa risarcitoria del paziente nei confronti della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria. Tale atto si inserisce nel sistema a doppio binario introdotto dalla riforma Gelli-Bianco, distinguendo tra il regime di responsabilità contrattuale e quello extracontrattuale. La corretta redazione impone il rigoroso rispetto dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., come aggiornati dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), compresi gli avvertimenti obbligatori di cui al n. 7 del terzo comma, prescritti a pena di nullità ex art. 164 c.p.c., e la previa verifica del soddisfacimento della condizione di procedibilità.

In sintesi

L'atto di citazione per responsabilità sanitaria ex Legge 24/2017, redatto anche con supporto AI, definisce la pretesa verso strutture e sanitari. La redazione deve rispettare l'art. 163 c.p.c., modificato dalla Riforma Cartabia, e la condizione di procedibilità ex art. 8 tramite ATP o mediazione. La responsabilità è contrattuale per la struttura (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale per il medico (art. 2043 c.c.). L'attore deve provare il nesso causale e quantificare i danni tramite le tabelle di Milano o Roma.

I passaggi

  1. 1.

    Individuazione della competenza e delle parti

    Il primo passaggio consiste nell'individuare il Tribunale competente secondo i criteri ordinari di valore e territorio, tenendo conto del foro del consumatore qualora applicabile al paziente. Occorre identificare con precisione la struttura sanitaria (pubblica o privata) e gli eventuali medici coinvolti, applicando correttamente le regole sulla legittimazione passiva. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 24/2017, la struttura risponde a titolo contrattuale, mentre il sanitario risponde a titolo extracontrattuale, salvo il caso di obbligazione contrattuale diretta. Una corretta individuazione dei soggetti evita eccezioni di carenza di legittimazione o chiamate in causa tardive.

  2. 2.

    Esposizione dei fatti e nesso causale

    La narrazione deve essere analitica e deve ricostruire cronologicamente la vicenda clinica, individuando la condotta negligente, imprudente o imperita del sanitario. È fondamentale allegare specificamente l'errore commesso, sia esso diagnostico, terapeutico o esecutivo, e descrivere le conseguenze dannose subite dal paziente. L'attore deve dimostrare l'esistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento lesivo, secondo il criterio del «più probabile che non». Una descrizione generica dei fatti può portare alla nullità dell'atto per incertezza dell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c.

  3. 3.

    Qualificazione giuridica e onere della prova

    In questa fase occorre distinguere la responsabilità della struttura (ex art. 1218 c.c.) da quella del medico (ex art. 2043 c.c.), operando la corretta ripartizione dell'onere probatorio. Per la struttura, il paziente deve allegare l'inadempimento e il danno, mentre per il medico deve provare anche la colpa o il dolo. Vanno citati gli articoli fondamentali della Legge 24/2017 a fondamento della pretesa, unitamente alle norme del codice civile sul risarcimento del danno. È necessario precisare che la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria è solidale, ai sensi dell'art. 1292 c.c., rispetto a quella della struttura.

  4. 4.

    Verifica della condizione di procedibilità

    L'art. 8 della Legge 24/2017 impone l'esperimento obbligatorio del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (ATP) o, in alternativa, del procedimento di mediazione. L'atto di citazione deve contenere l'espressa indicazione dell'avvenuto espletamento di tali procedure, allegando i relativi verbali o la relazione peritale. Qualora il tentativo di conciliazione non sia stato esperito, il giudice assegna un termine perentorio per l'avvio della procedura a pena di improcedibilità della domanda. È opportuno riportare sinteticamente gli esiti della fase stragiudiziale per dimostrare la buona fede processuale.

  5. 5.

    Quantificazione del danno e conclusioni

    La domanda deve essere determinata nel quantum, specificando le voci di danno biologico (permanente e temporaneo), danno morale ed eventuale danno patrimoniale. Occorre utilizzare le tabelle di riferimento (solitamente quelle di Milano o Roma) per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. Le conclusioni devono essere formulate in modo chiaro, chiedendo la condanna in solido o disgiunta dei convenuti al pagamento delle somme accertate. È necessario includere la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al soddisfo.

  6. 6.

    Formulazione delle istanze istruttorie

    L'atto deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende valersi, con particolare attenzione alla documentazione medica completa. Deve essere richiesta la nomina di un collegio peritale comprensivo di un medico-legale e di uno specialista nella disciplina oggetto del contenzioso. Occorre formulare istanza per l'acquisizione della cartella clinica qualora non sia già in possesso del paziente o risulti incompleta. Infine, vanno articolati i capitoli di prova per l'interrogatorio formale e la prova per testi sulle circostanze di fatto non documentali.

Base giuridica: art. 7 L. 24/2017art. 8 L. 24/2017art. 1218 c.c.art. 2043 c.c.art. 2059 c.c.art. 163 c.p.c.art. 32 Costituzione

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Tribunale adito

    Indicazione del Giudice competente per valore e territorio con eventuale riferimento al foro del consumatore.

  2. Parti

    Identificazione completa del paziente attore e della struttura sanitaria o medico convenuti con relativi codici fiscali.

  3. Fatto

    Ricostruzione dettagliata della vicenda clinica, dell'errore medico e della sussistenza del nesso causale.

  4. Diritto

    Inquadramento giuridico ex art. 7 L. 24/2017 e distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

  5. Condizione di procedibilità

    Attestazione dell'avvenuto esperimento dell'ATP conciliativo o della mediazione obbligatoria ex art. 8 L. 24/2017.

  6. Conclusioni

    Richiesta formale di condanna al risarcimento dei danni quantificati, comprensivi di interessi e rivalutazione.

  7. In via istruttoria

    Elenco dei documenti, istanza di CTU medico-legale e articolazione delle prove testimoniali.

  8. Luogo, data, sottoscrizione e procura

    Sottoscrizione del difensore, indicazione della procura alle liti e elenco degli allegati prodotti.

Errori da evitare

  • Mancata attivazione del procedimento di ATP o della mediazione, che determina l'improcedibilità della domanda giudiziale.
  • Errata qualificazione della responsabilità del medico dipendente come contrattuale, ignorando il regime extracontrattuale previsto dall'art. 7 L. 24/2017.
  • Omissione della produzione integrale della cartella clinica, rendendo impossibile l'accertamento peritale del nesso di causalità.
  • Genericità nella formulazione dei quesiti da sottoporre al CTU o dei capitoli di prova testimoniale sul danno non patrimoniale.

Domande frequenti

È obbligatorio esperire sia l'ATP che la mediazione?

No, l'art. 8 della Legge 24/2017 prevede che le due procedure siano alternative ai fini della procedibilità. Tuttavia, l'ATP è generalmente preferibile in ambito medico per la presenza di una relazione tecnica che agevola la conciliazione.

Qual è il termine di prescrizione per l'azione contro la struttura?

La responsabilità della struttura ha natura contrattuale, pertanto il termine di prescrizione è di dieci anni. Diversamente, per il medico che risponde a titolo extracontrattuale, il termine è di cinque anni.

Si può citare direttamente l'assicurazione del medico o della struttura?

Sì, la Legge 24/2017 prevede l'azione diretta contro l'assicuratore della struttura o del sanitario. È però necessario che sia stato preventivamente esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio e che l'azione veda la partecipazione necessaria della struttura e del medico (litisconsorzio necessario).

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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