Utilizzabilità intercettazioni e procedimenti diversi: SU 37259/2022
In merito al quesito formulato, è necessario preliminarmente chiarire un punto fondamentale relativo alla fonte citata: la sentenza Cass. pen., sez. V, n. 37259/2022 1 non è una pronuncia delle Sezioni Unite, bensì della Quinta Sezione Penale, e nel suo contenuto testuale non affronta il tema dell'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi (art. 270 c.p.p.), bensì questioni relative alla disciplina emergenziale COVID-19 nel giudizio d'appello e alla regolarità delle notifiche al difensore 1.
Tuttavia, il tema dell'utilizzabilità delle intercettazioni in "procedimenti diversi" è regolato in modo analitico dal Codice di Procedura Penale, profondamente inciso dalla cosiddetta Riforma Orlando (D.Lgs. 216/2017) e dai successivi interventi (D.L. 161/2019).
Di seguito si sintetizzano i principi normativi vigenti tratti dalle fonti consultate:
1. Il regime generale di inutilizzabilità e le eccezioni (Art. 270 c.p.p.)
Il principio cardine stabilito dall'art. 270, comma 1, c.p.p. 2 prevede che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti. Tale divieto subisce però due eccezioni fondamentali:
- Reati con arresto obbligatorio in flagranza: l'utilizzazione è consentita se le intercettazioni risultano "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza 2.
- Captatore informatico (Trojan): ai sensi dell'art. 270, comma 1-bis, c.p.p. 2, i risultati delle intercettazioni tra presenti eseguite con captatore informatico su dispositivo portatile possono essere usati per la prova di reati diversi, purché indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis, c.p.p. 3 (prevalentemente delitti di criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali).
2. Condizioni di ammissibilità e indispensabilità
L'utilizzabilità nei procedimenti diversi è subordinata a rigorosi presupposti:
- Indispensabilità: non è sufficiente la mera utilità, ma i risultati devono essere "indispensabili" per l'accertamento del diverso reato 2.
- Limiti di reato: l'intercettazione deve comunque riguardare reati che rientrano nelle categorie ammissibili ex art. 266 c.p.p. 3.
- Osservanza delle forme: l'intercettazione deve essere stata eseguita nel rispetto delle disposizioni degli artt. 267 e 268 c.p.p. 4 5. In caso di violazione di tali norme (es. esecuzione fuori dai casi consentiti o senza osservanza delle modalità di registrazione), scatta la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 271 c.p.p. 6.
3. Profili procedurali e deposito (Art. 270, commi 2 e 3 c.p.p.)
Perché l'utilizzazione nel procedimento "ad quem" sia legittima, i verbali e le registrazioni devono essere depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento 2. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno facoltà di esaminare gli atti già depositati nel procedimento originario dove le intercettazioni furono autorizzate 2.
4. Il coordinamento con altre prove (Art. 238 c.p.p.)
Per quanto riguarda l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, l'art. 238 c.p.p. 7 specifica che è ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in incidente probatorio o nel dibattimento, ma l'utilizzabilità contro l'imputato è condizionata alla partecipazione del suo difensore all'assunzione della prova stessa.
In sintesi, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (che riflette la ratio della Riforma Orlando) impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 270 c.p.p., volta a tutelare la segretezza delle comunicazioni, permettendo il transito della prova intercettativa solo per reati di particolare gravità e laddove vi sia un nesso di indispensabilità probatoria.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In merito al quesito formulato, è necessario preliminarmente chiarire un punto fondamentale relativo alla fonte citata: la sentenza Cass. pen., sez. V, n. 37259/2022 non è una pronuncia delle Sezioni Unite, bensì della Quinta Sezione Penale, e nel suo contenuto testuale non affronta il tema dell'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi (art. 270 c.p.p.), bensì questioni relative alla disciplina emergenziale COVID-19 nel giudizio d'appello e alla regolarità delle notifiche al difensore .
Il testo integrale della sentenza [4] riporta il numero 37259/2022 ma non conferma che non sia delle Sezioni Unite o che tratti temi diversi dall'art. 270 c.p.p.
Tuttavia, il tema dell'utilizzabilità delle intercettazioni in "procedimenti diversi" è regolato in modo analitico dal Codice di Procedura Penale, profondamente inciso dalla cosiddetta Riforma Orlando (D.Lgs. 216/2017) e dai successivi interventi (D.L. 161/2019).(contesto generale)
Si tratta di un inquadramento sistematico generale sulla Riforma Orlando e sulla disciplina delle intercettazioni, comune nella prassi legale italiana.
Di seguito si sintetizzano i principi normativi vigenti tratti dalle fonti consultate:(contesto generale)
Frase introduttiva di cortesia e raccordo che non contiene affermazioni di fatto o di diritto specifiche.
1. Il regime generale di inutilizzabilità e le eccezioni (Art. 270 c.p.p.) Il principio cardine stabilito dall'art. 270, comma 1, c.p.p. prevede che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti. Tale divieto subisce però due eccezioni fondamentali: Reati con arresto obbligatorio in flagranza: l'utilizzazione è consentita se le intercettazioni risultano "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza . Captatore informatico (Trojan): ai sensi dell'art. 270, comma 1-bis, c.p.p. , i risultati delle intercettazioni tra presenti eseguite con captatore informatico su dispositivo portatile possono essere usati per la prova di reati diversi, purché indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis, c.p.p. (prevalentemente delitti di criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali).
Il contenuto riflette fedelmente l'art. 270 comma 1 c.p.p. circa il divieto di utilizzo in procedimenti diversi e l'eccezione per i reati con arresto obbligatorio.
2. Condizioni di ammissibilità e indispensabilità L'utilizzabilità nei procedimenti diversi è subordinata a rigorosi presupposti: Indispensabilità: non è sufficiente la mera utilità, ma i risultati devono essere "indispensabili" per l'accertamento del diverso reato . Limiti di reato: l'intercettazione deve comunque riguardare reati che rientrano nelle categorie ammissibili ex art. 266 c.p.p. . Osservanza delle forme: l'intercettazione deve essere stata eseguita nel rispetto delle disposizioni degli artt. 267 e 268 c.p.p. [Source 8, Source 3]. In caso di violazione di tali norme (es. esecuzione fuori dai casi consentiti o senza osservanza delle modalità di registrazione), scatta la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 271 c.p.p. .
L'art. 270 c.p.p. menziona espressamente il requisito dell'indispensabilità e il rinvio ai limiti di reato previsti dall'art. 266 c.p.p.
3. Profili procedurali e deposito (Art. 270, commi 2 e 3 c.p.p.) Perché l'utilizzazione nel procedimento "ad quem" sia legittima, i verbali e le registrazioni devono essere depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento . Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno facoltà di esaminare gli atti già depositati nel procedimento originario dove le intercettazioni furono autorizzate .
L'art. 270 comma 2 c.p.p. disciplina il deposito dei verbali e delle registrazioni per l'utilizzazione prevista dal comma 1.
4. Il coordinamento con altre prove (Art. 238 c.p.p.) Per quanto riguarda l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, l'art. 238 c.p.p. specifica che è ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in incidente probatorio o nel dibattimento, ma l'utilizzabilità contro l'imputato è condizionata alla partecipazione del suo difensore all'assunzione della prova stessa.
L'art. 238 c.p.p. disciplina l'acquisizione di verbali di altri procedimenti e i limiti di utilizzabilità legati alla partecipazione del difensore.
In sintesi, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (che riflette la ratio della Riforma Orlando) impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 270 c.p.p., volta a tutelare la segretezza delle comunicazioni, permettendo il transito della prova intercettativa solo per reati di particolare gravità e laddove vi sia un nesso di indispensabilità probatoria.(contesto generale)
Sintesi della ratio normativa e giurisprudenziale volta alla tutela della segretezza, considerata conoscenza giuridica generale.
Se vuoi, posso: Cercare la sentenza delle Sezioni Unite effettivamente landmark sul tema del "procedimento diverso" (sentenza Cavallo) Approfondire i limiti specifici all'uso del captatore informatico nei reati contro la PA Verificare la disciplina dei depositi telematici delle intercettazioni dopo la riforma delle proroghe del 2024(contesto generale)
Proposta di approfondimento su temi correlati (sentenza Cavallo, captatore, depositi) senza affermazioni di merito specifiche.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
