Responsabilità oggettiva del produttore: la Cassazione n. 21261/2019
La sentenza Cass. civ., sez. III, n. 21261/2019 non risulta presente nelle mie fonti documentali. Le fonti attualmente consultabili includono la giurisprudenza di legittimità dal 2021 ad oggi, con richiami a pronunce precedenti solo qualora citate testualmente nei provvedimenti più recenti.
Tuttavia, sulla base della disciplina generale del Codice del Consumo e dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da prodotto difettoso, è possibile delineare il quadro normativo e interpretativo applicabile.
1. Inquadramento normativo
La responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto è disciplinata dagli artt. 114 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Ai sensi dell'art. 114, il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Tale responsabilità ha natura oggettiva, prescindendo dalla verifica della colpa del produttore, al fine di garantire una tutela rafforzata al consumatore.
2. Principi applicabili in tema di responsabilità oggettiva
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la responsabilità prevista dal Codice del Consumo si fonda sui seguenti principi:
- Natura della responsabilità: Si tratta di una responsabilità che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), ma si basa sulla messa in circolazione di un prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.
- Onere della prova: Il danneggiato ha l'onere di provare il difetto, il danno e il nesso di causalità tra difetto e danno. Non è invece tenuto a provare la colpa del produttore.
- Definizione di prodotto difettoso: Un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione e l'uso al quale può essere ragionevolmente destinato.
- Cause di esclusione: La responsabilità è esclusa se il produttore prova, tra le altre ipotesi, che il difetto non esisteva quando ha messo il prodotto in circolazione o che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento della messa in circolazione, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso (rischio da sviluppo).
3. Nesso di causalità e danno risarcibile
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini del risarcimento, il nesso di causalità deve essere accertato secondo la regola civilistica del "più probabile che non". Il risarcimento, oltre ai danni alla persona, può riguardare anche il danno a cose diverse dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzate dal danneggiato.
In via residuale o concorrente, resta ferma l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. 1, laddove il danneggiato intenda agire secondo le regole generali della responsabilità extracontrattuale, sebbene ciò comporti l'onere più gravoso di provare la colpa del danneggiante.
N.B. — la verifica autoritativa della pronuncia specifica citata (Cass. n. 21261/2019) è demandata all'utente (consigliato consultare Italgiure o il Massimario della Cassazione).
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La sentenza Cass. civ., sez. III, n. 21261/2019 non risulta presente nelle mie fonti documentali. Le fonti attualmente consultabili includono la giurisprudenza di legittimità dal 2021 ad oggi, con richiami a pronunce precedenti solo qualora citate testualmente nei provvedimenti più recenti.(contesto generale)
Il paragrafo descrive i limiti operativi del sistema e la disponibilità delle fonti senza citare norme specifiche.
Tuttavia, sulla base della disciplina generale del Codice del Consumo e dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da prodotto difettoso, è possibile delineare il quadro normativo e interpretativo applicabile.(contesto generale)
Inquadramento generale sulla disciplina del Codice del Consumo e principi giurisprudenziali consolidati.
1. Inquadramento normativo La responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto è disciplinata dagli artt. 114 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Ai sensi dell'art. 114, il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Tale responsabilità ha natura oggettiva, prescindendo dalla verifica della colpa del produttore, al fine di garantire una tutela rafforzata al consumatore.
Cita specifici articoli (114 D.Lgs. 206/2005) non presenti nelle fonti fornite.
2. Principi applicabili in tema di responsabilità oggettiva Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la responsabilità prevista dal Codice del Consumo si fonda sui seguenti principi:(contesto generale)
Introduzione ai principi della Corte di Cassazione sulla responsabilità oggettiva senza citare sentenze specifiche.
Natura della responsabilità: Si tratta di una responsabilità che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), ma si basa sulla messa in circolazione di un prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Onere della prova: Il danneggiato ha l'onere di provare il difetto, il danno e il nesso di causalità tra difetto e danno. Non è invece tenuto a provare la colpa del produttore. Definizione di prodotto difettoso: Un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione e l'uso al quale può essere ragionevolmente destinato. Cause di esclusione: La responsabilità è esclusa se il produttore prova, tra le altre ipotesi, che il difetto non esisteva quando ha messo il prodotto in circolazione o che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento della messa in circolazione, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso (rischio da sviluppo).(contesto generale)
Descrizione dottrinale e giurisprudenziale standard della responsabilità oggettiva e dell'onere della prova.
3. Nesso di causalità e danno risarcibile La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini del risarcimento, il nesso di causalità deve essere accertato secondo la regola civilistica del "più probabile che non". Il risarcimento, oltre ai danni alla persona, può riguardare anche il danno a cose diverse dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzate dal danneggiato.(contesto generale)
Spiegazione del nesso di causalità civile (più probabile che non) e tipologia di danni risarcibili.
In via residuale o concorrente, resta ferma l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. , laddove il danneggiato intenda agire secondo le regole generali della responsabilità extracontrattuale, sebbene ciò comporti l'onere più gravoso di provare la colpa del danneggiante.
Il paragrafo cita correttamente l'art. 2043 c.c. come norma generale per la responsabilità extracontrattuale basata sulla colpa.
N.B. — la verifica autoritativa della pronuncia specifica citata (Cass. n. 21261/2019) è demandata all'utente (consigliato consultare Italgiure o il Massimario della Cassazione).
Cita una specifica sentenza (Cass. n. 21261/2019) non presente tra le fonti documentali fornite.
Se vuoi, posso: - Cercare giurisprudenza della Cassazione dal 2021 ad oggi che richiami i principi della sentenza 21261/2019 - Approfondire le cause di esclusione della responsabilità del produttore ex art. 118 Codice del Consumo - Redigere uno schema di atto di citazione per danno da prodotto difettoso
Propone approfondimenti su norme (art. 118 Codice Consumo) e sentenze non incluse nelle fonti.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
