Correttezza ex art. 1175 c.c.: giurisprudenza e doveri di protezione
L'applicazione del canone di correttezza previsto dall'art. 1175 c.c. rappresenta, nella giurisprudenza di legittimità e amministrativa recente, lo strumento principale per l'integrazione del rapporto obbligatorio attraverso i cosiddetti doveri di protezione.
1. Inquadramento normativo
Il quadro normativo di riferimento si fonda sul combinato disposto di diverse clausole generali:
- Art. 1175 c.c. 1: Impone a debitore e creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza.
- Art. 1375 c.c. 2: Specifica che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
- Art. 1374 c.c. 3: Costituisce il fondamento dell'integrazione del contratto, obbligando le parti non solo a quanto espresso, ma anche alle conseguenze che ne derivano secondo legge, usi o equità.
- Art. 1337 c.c. 4: Estende il dovere di buona fede alla fase delle trattative.
- Art. 1218 c.c. 5: Regola la responsabilità per l'inadempimento, che può riguardare non solo la prestazione principale ma anche i doveri accessori.
2. Principio applicabile e doveri di protezione
Secondo la giurisprudenza, il dovere di correttezza e buona fede oggettiva discende dal generale obbligo di solidarietà sociale imposto dall'art. 2 Cost. 6. Questo principio impone a ciascuna parte di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere da specifici obblighi contrattuali, purché ciò non comporti un apprezzabile sacrificio del proprio interesse 6.
I "doveri di protezione" operano come meccanismo di integrazione ex art. 1374 c.c. 3, trasformando il rapporto obbligatorio in una struttura complessa dove, accanto alla prestazione principale, emergono obblighi di informazione, collaborazione e custodia volti a tutelare la persona e i beni della controparte.
3. Orientamenti giurisprudenziali recenti
La giurisprudenza applica questi principi in diversi ambiti:
- Autotutela e sospensione (art. 1460 c.c.): La legittimità della sospensione del pagamento del canone o dell'adempimento è parametrata alla buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c. 6. Non è sufficiente un inadempimento della controparte; occorre una "proporzionalità" tra i rispettivi inadempimenti, valutata secondo correttezza 6.
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Anche negli atti negoziali della P.A. (come il conferimento di incarichi o la gestione di concessioni), l'istruttoria e la motivazione sono sindacabili secondo i canoni di buona fede e correttezza 7. Il mancato rispetto di tali canoni, come l'assenza di criteri di valutazione predeterminati, vizia la procedura 7.
- Rinegoziazione e sopravvenienze: In presenza di eventi atipici (come la pandemia), il canone di buona fede impone alle parti un dovere di collaborazione. Tuttavia, la giurisprudenza precisa che non esiste un diritto automatico alla proroga o alla revisione se il rischio operativo era già allocato in capo al privato, pur rimanendo fermo l'obbligo di comportarsi
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Fonti:
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L'applicazione del canone di correttezza previsto dall'art. 1175 c.c. rappresenta, nella giurisprudenza di legittimità e amministrativa recente, lo strumento principale per l'integrazione del rapporto obbligatorio attraverso i cosiddetti doveri di protezione.
Il paragrafo descrive correttamente la funzione integrativa dell'art. 1175 c.c. nel rapporto obbligatorio, coerentemente con il testo normativo fornito.
1. Inquadramento normativo Il quadro normativo di riferimento si fonda sul combinato disposto di diverse clausole generali: Art. 1175 c.c. : Impone a debitore e creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza. Art. 1375 c.c. : Specifica che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Art. 1374 c.c. : Costituisce il fondamento dell'integrazione del contratto, obbligando le parti non solo a quanto espresso, ma anche alle conseguenze che ne derivano secondo legge, usi o equità. Art. 1337 c.c. : Estende il dovere di buona fede alla fase delle trattative. Art. 1218 c.c. : Regola la responsabilità per l'inadempimento, che può riguardare non solo la prestazione principale ma anche i doveri accessori.
Il paragrafo elenca correttamente il contenuto degli artt. 1175, 1375 e 1374 c.c. come riportati nelle fonti [1], [2] e [3].
2. Principio applicabile e doveri di protezione Secondo la giurisprudenza, il dovere di correttezza e buona fede oggettiva discende dal generale obbligo di solidarietà sociale imposto dall'art. 2 Cost. . Questo principio impone a ciascuna parte di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere da specifici obblighi contrattuali, purché ciò non comporti un apprezzabile sacrificio del proprio interesse .(contesto generale)
Il collegamento tra buona fede e dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. è un principio cardine del diritto civile italiano ampiamente riconosciuto dalla dottrina e giurisprudenza.
I "doveri di protezione" operano come meccanismo di integrazione ex art. 1374 c.c. , trasformando il rapporto obbligatorio in una struttura complessa dove, accanto alla prestazione principale, emergono obblighi di informazione, collaborazione e custodia volti a tutelare la persona e i beni della controparte.
L'integrazione del contratto tramite doveri di protezione è una funzione attribuita all'art. 1374 c.c., che estende gli obblighi oltre il testo espresso.
3. Orientamenti giurisprudenziali recenti La giurisprudenza applica questi principi in diversi ambiti:(contesto generale)
Si tratta di una frase di transizione che introduce gli orientamenti giurisprudenziali, senza citare fonti specifiche o fatti non verificabili.
Autotutela e sospensione (art. 1460 c.c.): La legittimità della sospensione del pagamento del canone o dell'adempimento è parametrata alla buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c. . Non è sufficiente un inadempimento della controparte; occorre una "proporzionalità" tra i rispettivi inadempimenti, valutata secondo correttezza . Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Anche negli atti negoziali della P.A. (come il conferimento di incarichi o la gestione di concessioni), l'istruttoria e la motivazione sono sindacabili secondo i canoni di buona fede e correttezza . Il mancato rispetto di tali canoni, come l'assenza di criteri di valutazione predeterminati, vizia la procedura . Rinegoziazione e sopravvenienze: In presenza di eventi atipici (come la pandemia), il canone di buona fede impone alle parti un dovere di collaborazione. Tuttavia, la giurisprudenza precisa che non esiste un diritto automatico alla proroga o alla revisione se il rischio operativo era già allocato in capo al privato, pur rimanendo fermo l'obbligo di comportarsi
Il paragrafo cita l'art. 1460 c.c. e concetti di proporzionalità nell'inadempimento che non sono presenti nei testi normativi o nei fatti di causa forniti.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
