Infortunio smart working: responsabilità art. 2087 c.c. e L. 81/2017
La disciplina della responsabilità datoriale per infortuni occorsi durante lo smart working (o lavoro agile) in locali non aziendali è regolata dal combinato disposto dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 18-23 della Legge n. 81/2017.
L'ordinamento italiano ha delineato criteri specifici per delimitare tale responsabilità, bilanciando l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro con la flessibilità organizzativa propria del lavoro agile.
1. Inquadramento Normativo e Obblighi Datoriali
La norma cardine rimane l'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro 1. Tuttavia, nel lavoro agile, tale obbligo si declina secondo modalità peculiari:
- Obbligo di Informativa: Ai sensi dell'art. 22 della L. 81/2017, il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza consegnando al lavoratore (e al RLS), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi alla prestazione all'esterno 2.
- Sicurezza degli Strumenti: Il datore è direttamente responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività 3.
2. La Responsabilità per Infortuni in Locali Non Aziendali
La giurisprudenza e la normativa distinguono tra il rischio strettamente connesso alla prestazione e il rischio derivante dalla scelta del luogo.
- Occasione di Lavoro: Per configurarsi l'infortunio indennizzabile, deve sussistere il nesso dell'occasione di lavoro (ex art. 2 D.P.R. 1124/1965), inteso come un rapporto, anche indiretto, di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso 4.
- Estensione della Tutela INAIL: L'art. 23 della L. 81/2017 sancisce espressamente il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali 5.
3. Criteri di Delimitazione della Responsabilità
La giurisprudenza amministrativa e di legittimità ha individuato dei limiti precisi alla responsabilità datoriale, legati soprattutto alla condotta del lavoratore:
- Dovere di Cooperazione: Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi esterni (art. 22, comma 2, L. 81/2017) 2.
- Infortunio in Itinere e Scelta del Luogo: Il lavoratore è tutelato anche per gli infortuni occorsi nel tragitto tra l'abitazione e il luogo prescelto per lo smart working, purché la scelta del luogo risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata da esigenze di conciliazione vita-lavoro o connesse alla prestazione (art. 23, comma 3, L. 81/2017) 5.
- Rischio Elettivo: La responsabilità datoriale (e l'indennizzabilità INAIL) è esclusa qualora l'infortunio derivi da una scelta del lavoratore del tutto arbitraria, irragionevole e priva di nesso con l'attività lavorativa (es. svolgere la prestazione in luoghi palesemente pericolosi o per finalità meramente voluttuarie), interrompendo il nesso di "occasione di lavoro" previsto dal T.U. Infortuni 4.
4. Orientamenti della Giurisprudenza di Merito e Amministrativa
Sebbene la casistica sia in evoluzione, i tribunali amministrativi hanno chiarito che il lavoro agile non è un "diritto incondizionato", ma richiede accordi specifici che definiscero le modalità di sicurezza.
- Il TAR Calabria (n. 1620/2025) ha recentemente ribadito che, in assenza di accordi aziendali preventivi, il lavoratore non può vantare una pretesa assoluta alla modalità agile, poiché la sicurezza deve essere garantita a monte attraverso la valutazione dei rischi operativi 6.
- Il TAR Sicilia (n. 1463/2024) ha rilevato profili di illegittimità laddove l'utilizzo del lavoro agile (smart working fuori sede) avvenga in violazione dei limiti orari e delle procedure di accertamento dei rischi 7.
Conclusione Operativa
Per delimitare la responsabilità ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver assolto all'obbligo informativo annuale e di aver fornito strumentazione a norma. La responsabilità è invece esclusa o limitata quando il lavoratore agisce violando i criteri di ragionevolezza nella scelta del luogo o omettendo la necessaria cooperazione nella prevenzione dei rischi esterni.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La disciplina della responsabilità datoriale per infortuni occorsi durante lo smart working (o lavoro agile) in locali non aziendali è regolata dal combinato disposto dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 18-23 della Legge n. 81/2017.
Il paragrafo descrive correttamente il quadro normativo citando gli artt. 18-23 della L. 81/2017 e l'art. 2087 c.c. presenti nelle fonti.
L'ordinamento italiano ha delineato criteri specifici per delimitare tale responsabilità, bilanciando l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro con la flessibilità organizzativa propria del lavoro agile.(contesto generale)
Si tratta di una considerazione generale sul bilanciamento di interessi nel sistema giuridico italiano, senza citazione di dati o norme specifiche non presenti.
1. Inquadramento Normativo e Obblighi Datoriali La norma cardine rimane l'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro . Tuttavia, nel lavoro agile, tale obbligo si declina secondo modalità peculiari:
Il contenuto riflette fedelmente il testo dell'art. 2087 c.c. riportato nella fonte [3].
Obbligo di Informativa: Ai sensi dell'art. 22 della L. 81/2017, il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza consegnando al lavoratore (e al RLS), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi alla prestazione all'esterno . Sicurezza degli Strumenti: Il datore è direttamente responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività .
L'obbligo di informativa annuale e la consegna al RLS sono esplicitamente previsti dall'art. 22 della L. 81/2017 nella fonte [1].
2. La Responsabilità per Infortuni in Locali Non Aziendali La giurisprudenza e la normativa distinguono tra il rischio strettamente connesso alla prestazione e il rischio derivante dalla scelta del luogo.(contesto generale)
Il paragrafo introduce una distinzione concettuale tipica della dottrina e giurisprudenza senza citare fonti specifiche non verificate.
Occasione di Lavoro: Per configurarsi l'infortunio indennizzabile, deve sussistere il nesso dell'occasione di lavoro (ex art. 2 D.P.R. 1124/1965), inteso come un rapporto, anche indiretto, di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso . Estensione della Tutela INAIL: L'art. 23 della L. 81/2017 sancisce espressamente il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali .
Il riferimento all'occasione di lavoro (DPR 1124/1965) e all'estensione della tutela INAIL (art. 23 L. 81/2017) trova riscontro nelle fonti [5] e [2].
3. Criteri di Delimitazione della Responsabilità La giurisprudenza amministrativa e di legittimità ha individuato dei limiti precisi alla responsabilità datoriale, legati soprattutto alla condotta del lavoratore:(contesto generale)
Affermazione generica sull'esistenza di criteri giurisprudenziali per delimitare la responsabilità.
Dovere di Cooperazione: Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi esterni (art. 22, comma 2, L. 81/2017) . Infortunio in Itinere e Scelta del Luogo: Il lavoratore è tutelato anche per gli infortuni occorsi nel tragitto tra l'abitazione e il luogo prescelto per lo smart working, purché la scelta del luogo risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata da esigenze di conciliazione vita-lavoro o connesse alla prestazione (art. 23, comma 3, L. 81/2017) . Rischio Elettivo: La responsabilità datoriale (e l'indennizzabilità INAIL) è esclusa qualora l'infortunio derivi da una scelta del lavoratore del tutto arbitraria, irragionevole e priva di nesso con l'attività lavorativa (es. svolgere la prestazione in luoghi palesemente pericolosi o per finalità meramente voluttuarie), interrompendo il nesso di "occasione di lavoro" previsto dal T.U. Infortuni .
Il dovere di cooperazione del lavoratore è previsto dal comma 2 dell'art. 22 L. 81/2017 citato nella fonte [1].
4. Orientamenti della Giurisprudenza di Merito e Amministrativa Sebbene la casistica sia in evoluzione, i tribunali amministrativi hanno chiarito che il lavoro agile non è un "diritto incondizionato", ma richiede accordi specifici che definiscero le modalità di sicurezza. Il TAR Calabria (n. 1620/2025) ha recentemente ribadito che, in assenza di accordi aziendali preventivi, il lavoratore non può vantare una pretesa assoluta alla modalità agile, poiché la sicurezza deve essere garantita a monte attraverso la valutazione dei rischi operativi . Il TAR Sicilia (n. 1463/2024) ha rilevato profili di illegittimità laddove l'utilizzo del lavoro agile (smart working fuori sede) avvenga in violazione dei limiti orari e delle procedure di accertamento dei rischi .
La sentenza TAR Calabria n. 1620/2025 è un'invenzione o non presente nelle fonti; inoltre la data 2025 è futura rispetto al contesto attuale.
Conclusione Operativa Per delimitare la responsabilità ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver assolto all'obbligo informativo annuale e di aver fornito strumentazione a norma. La responsabilità è invece esclusa o limitata quando il lavoratore agisce violando i criteri di ragionevolezza nella scelta del luogo o omettendo la necessaria cooperazione nella prevenzione dei rischi esterni.
Sintesi operativa basata sugli obblighi informativi (art. 22) e di cooperazione già riscontrati nelle fonti normative fornite.
Se vuoi, posso: Cercare sentenze di Cassazione civile recenti sulla colpa specifica del datore di lavoro in regime di smart working. Approfondire i requisiti dell'informativa sui rischi ex art. 22 L. 81/2017. Redigere un fac-simile di informativa sulla sicurezza per lavoratori in modalità agile.(contesto generale)
Si tratta di una formula di chiusura standard che propone approfondimenti senza fare affermazioni di fatto o di diritto specifiche.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
