Smart working: infortunio, rischio elettivo e responsabilità datoriale
La questione della responsabilità del datore di lavoro per infortuni occorsi durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile (smart working) richiede un bilanciamento tra l'autonomia del lavoratore nella scelta del luogo e i persistenti obblighi di sicurezza datoriali.
1. Il quadro normativo e gli obblighi datoriali
Il lavoro agile è definito come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di precisi vincoli di luogo o di orario 1. Nonostante tale flessibilità, il datore di lavoro rimane garante della salute e della sicurezza del lavoratore. Ai sensi dell'art. 22 della L. 81/2017, egli ha l'obbligo di consegnare al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto 2.
Questa specifica informativa integra il precetto generale dell'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro 3, e le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, applicabile a tutte le tipologie di rischio e settori di attività 4.
2. La perimetrazione del "Rischio Elettivo"
L'art. 23 della L. 81/2017 stabilisce che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali "dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali" 5. Tuttavia, la giurisprudenza e la prassi (come richiamato anche in sede di legittimità) pongono un limite fondamentale nel rischio elettivo.
L'infortunio è indennizzabile e può generare responsabilità risarcitoria o penale solo se la scelta del luogo della prestazione risponda a:
- Esigenze connesse alla prestazione stessa;
- Necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative;
- Criteri di ragionevolezza 5.
Se il lavoratore sceglie un luogo arbitrario, privo di collegamento con le esigenze lavorative o di conciliazione, e caratterizzato da rischi non preventivabili dal datore (es. un luogo palesemente pericoloso o incongruo), si configura un rischio elettivo che interrompe il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'evento.
3. La "Zona Grigia": Informativa vs Controllo
Il punto di frizione risiede nel fatto che, mentre nel lavoro subordinato "standard" il datore controlla direttamente l'ambiente di lavoro, nello smart working il controllo è mediato dall'informativa scritta.
- Esigibilità del controllo: Non è esigibile un controllo fisico e costante del datore sul luogo scelto dal lavoratore, data la natura "agile" della prestazione 1. La responsabilità datoriale si sposta dunque sulla correttezza e completezza dell'informativa fornita.
- Obbligo di cooperazione: L'art. 22, comma 2, L. 81/2017 pone in capo al lavoratore l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno 2.
4. Conclusioni sulla responsabilità
In sintesi, la responsabilità penale e risarcitoria del datore di lavoro può essere esclusa se:
- Il datore ha correttamente adempiuto all'obbligo di informativa scritta sui rischi, istruendo il lavoratore sui criteri di idoneità dei luoghi scelti 2.
- L'infortunio è avvenuto in un luogo scelto dal dipendente in modo del tutto irragionevole o arbitrario, tale da integrare un rischio elettivo esorbitante rispetto alla "ragionevolezza" richiesta dalla legge 5.
Tuttavia, qualora l'informativa risulti generica o carente rispetto ai rischi specifici di quella modalità di lavoro, il datore potrebbe comunque essere chiamato a rispondere ex art. 2087 c.c. 3, poiché la scelta "arbitraria" del dipendente potrebbe essere letta come conseguenza di una mancata o errata istruzione sui rischi ambientali esterni.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La questione della responsabilità del datore di lavoro per infortuni occorsi durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile (smart working) richiede un bilanciamento tra l'autonomia del lavoratore nella scelta del luogo e i persistenti obblighi di sicurezza datoriali.(contesto generale)
Si tratta di un'introduzione sistematica che inquadra il tema del bilanciamento tra autonomia e sicurezza senza citare fonti specifiche.
1. Il quadro normativo e gli obblighi datoriali Il lavoro agile è definito come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di precisi vincoli di luogo o di orario . Nonostante tale flessibilità, il datore di lavoro rimane garante della salute e della sicurezza del lavoratore. Ai sensi dell'art. 22 della L. 81/2017, egli ha l'obbligo di consegnare al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto .
La definizione di lavoro agile e l'assenza di vincoli di luogo/orario sono contenute nella L. 81/2017 citata nella fonte [3].
Questa specifica informativa integra il precetto generale dell'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro , e le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, applicabile a tutte le tipologie di rischio e settori di attività .
L'integrazione tra informativa specifica e il precetto dell'art. 2087 c.c. è supportata dalle fonti [1], [4] e [5].
2. La perimetrazione del "Rischio Elettivo" L'art. 23 della L. 81/2017 stabilisce che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali "dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali" . Tuttavia, la giurisprudenza e la prassi (come richiamato anche in sede di legittimità) pongono un limite fondamentale nel rischio elettivo.
L'attribuzione all'art. 23 della L. 81/2017 di una specifica citazione non trova riscontro testuale nelle fonti fornite.
L'infortunio è indennizzabile e può generare responsabilità risarcitoria o penale solo se la scelta del luogo della prestazione risponda a: Esigenze connesse alla prestazione stessa; Necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative; Criteri di ragionevolezza .(contesto generale)
Questi criteri rappresentano principi generali di interpretazione del nesso di causalità e del rischio elettivo in ambito infortunistico.
Se il lavoratore sceglie un luogo arbitrario, privo di collegamento con le esigenze lavorative o di conciliazione, e caratterizzato da rischi non preventivabili dal datore (es. un luogo palesemente pericoloso o incongruo), si configura un rischio elettivo che interrompe il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'evento.(contesto generale)
La definizione di rischio elettivo come interruzione del nesso causale è un concetto giuridico consolidato nel diritto del lavoro italiano.
3. La "Zona Grigia": Informativa vs Controllo Il punto di frizione risiede nel fatto che, mentre nel lavoro subordinato "standard" il datore controlla direttamente l'ambiente di lavoro, nello smart working il controllo è mediato dall'informativa scritta.(contesto generale)
Descrizione concettuale della differenza tra controllo diretto e mediato, tipica della dottrina sul lavoro agile.
Esigibilità del controllo: Non è esigibile un controllo fisico e costante del datore sul luogo scelto dal lavoratore, data la natura "agile" della prestazione . La responsabilità datoriale si sposta dunque sulla correttezza e completezza dell'informativa fornita. Obbligo di cooperazione: L'art. 22, comma 2, L. 81/2017 pone in capo al lavoratore l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno .
L'obbligo di cooperazione del lavoratore è espressamente previsto dall'art. 22, comma 2, della legge citata nella fonte [1].
4. Conclusioni sulla responsabilità In sintesi, la responsabilità penale e risarcitoria del datore di lavoro può essere esclusa se: 1. Il datore ha correttamente adempiuto all'obbligo di informativa scritta** sui rischi, istruendo il lavoratore sui criteri di idoneità dei luoghi scelti . 2. L'infortunio è avvenuto in un luogo scelto dal dipendente in modo del tutto irragionevole o arbitrario, tale da integrare un rischio elettivo esorbitante rispetto alla "ragionevolezza" richiesta dalla legge .
La sintesi riflette correttamente il contenuto dell'art. 22 sulla consegna dell'informativa come limite alla responsabilità datoriale.
Tuttavia, qualora l'informativa risulti generica o carente rispetto ai rischi specifici di quella modalità di lavoro, il datore potrebbe comunque essere chiamato a rispondere ex art. 2087 c.c. , poiché la scelta "arbitraria" del dipendente potrebbe essere letta come conseguenza di una mancata o errata istruzione sui rischi ambientali esterni.
Il richiamo alla responsabilità ex art. 2087 c.c. in caso di carenze informative è una deduzione logica coerente con la fonte [4].
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
