Smart working: infortunio, rischio elettivo e responsabilità datoriale

Approfondimento editoriale
In tema di smart working ex L. 81/2017, sussiste la responsabilità penale e risarcitoria del datore di lavoro (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008) per l'infortunio occorso al dipendente in un luogo di lavoro scelto arbitrariamente da quest'ultimo e non previamente concordato? L'eccezione del "rischio elettivo" si scontra con l'obbligo datoriale di fornire l'informativa scritta sui rischi generali e specifici, creando una zona grigia sulla concreta esigibilità e perimetrazione del controllo datoriale a distanza.
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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