Sindacato Cassazione su Consiglio di Stato: limiti ex art. 111 Cost.
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. 1, ai soli motivi inerenti alla giurisdizione. Tale perimetro, applicato specificamente alla materia dell'idoneità al servizio militare dall'ordinanza Cass. Sez. Un. n. 1395/2022 1, esclude che la Cassazione possa sindacare errori di diritto (in iudicando) o di procedura (in procedendo) che non integrino una vera e propria rottura del limite giurisdizionale.
Di seguito l'analisi dei limiti e dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
1. Inquadramento Normativo e Processuale
Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è disciplinato:
- Dall'art. 111, comma 8, Cost., che ne limita l'ammissibilità ai soli motivi di giurisdizione 1.
- Dall'art. 362 c.p.c., che prevede l'impugnabilità delle decisioni del giudice amministrativo per motivi attinenti alla giurisdizione 2.
- Dall'art. 110 del D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), che recepisce il medesimo limite costituzionale per i ricorsi avverso le sentenze del Consiglio di Stato 3.
2. I confini del sindacato secondo Cass. Sez. Un. 1395/2022
L'ordinanza n. 1395/2022 ha chiarito che il vizio di giurisdizione non è configurabile a fronte di semplici irregolarità o violazioni di norme processuali, ma richiede un deficit di legittimazione così radicale da deformare l'identificabilità stessa del giudice 1.
In particolare, il sindacato è ammesso solo nei seguenti casi:
- Difetto assoluto di giurisdizione (Sconfinamento): Quando il giudice amministrativo esercita poteri riservati al legislatore o all'amministrazione (invasione della sfera di merito amministrativo).
- Arretramento: Quando il giudice nega la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale in assoluto.
- Difetto relativo di giurisdizione: Quando il giudice amministrativo afferma la propria giurisdizione su una materia attribuita a un altro giudice (es. giudice ordinario) o viceversa 1.
3. Il caso specifico: Terzietà e Composizione del Collegio
Un punto centrale dell'ordinanza Cass. Sez. Un. 1395/2022 riguarda la denuncia di difetto di terzietà e imparzialità del collegio giudicante (nel caso di specie, un magistrato del Consiglio di Stato che aveva svolto incarichi per il Ministero della Difesa) 1.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che:
- Il vizio di costituzione del collegio integra un motivo di giurisdizione solo se comporta un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei membri, tali da precluderne l'identificazione con quello delineato dalla legge 1.
- La semplice violazione delle regole sull'astensione o sull'imparzialità del magistrato (per aver collaborato in precedenza con l'amministrazione parte in causa) costituisce una violazione di norme processuali e non un vizio di giurisdizione. Pertanto, tali doglianze sono inammissibili innanzi alle Sezioni Unite, poiché trasformerebbero il controllo di giurisdizione in una "terza istanza" del giudizio amministrativo 1.
4. Conclusione operativa
In materia di idoneità militare, il sindacato della Cassazione è precluso ogni qualvolta il ricorrente contesti l'ingiustizia della decisione o l'errata applicazione di norme interne al processo amministrativo. Il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. è esperibile solo se il Consiglio di Stato ha esercitato un potere che non gli spettava (es. sostituendosi integralmente alle valutazioni tecniche della Commissione Medica in ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione senza limitarsi al vaglio di legittimità) o se l'organo giudicante era strutturalmente non corrispondente al modello legale 1.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. , ai soli motivi inerenti alla giurisdizione. Tale perimetro, applicato specificamente alla materia dell'idoneità al servizio militare dall'ordinanza Cass. Sez. Un. n. 1395/2022 , esclude che la Cassazione possa sindacare errori di diritto (in iudicando) o di procedura (in procedendo) che non integrino una vera e propria rottura del limite giurisdizionale.
Il paragrafo cita correttamente l'ordinanza Cass. Sez. Un. 1395/2022 e il limite del sindacato ai soli motivi di giurisdizione ex art. 111 Cost.
Di seguito l'analisi dei limiti e dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva di raccordo che non contiene affermazioni sostanziali o dati specifici.
1. Inquadramento Normativo e Processuale Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è disciplinato: Dall'art. 111, comma 8, Cost., che ne limita l'ammissibilità ai soli motivi di giurisdizione . Dall'art. 362 c.p.c., che prevede l'impugnabilità delle decisioni del giudice amministrativo per motivi attinenti alla giurisdizione . Dall'art. 110 del D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), che recepisce il medesimo limite costituzionale per i ricorsi avverso le sentenze del Consiglio di Stato .
Il riferimento normativo all'art. 111 Cost., all'art. 362 c.p.c. e all'art. 110 c.p.a. è correttamente supportato dalle fonti 2 e 3.
2. I confini del sindacato secondo Cass. Sez. Un. 1395/2022 L'ordinanza n. 1395/2022 ha chiarito che il vizio di giurisdizione non è configurabile a fronte di semplici irregolarità o violazioni di norme processuali, ma richiede un deficit di legittimazione così radicale da deformare l'identificabilità stessa del giudice .
L'ordinanza 1395/2022 (Fonte 1) tratta effettivamente i limiti del vizio di giurisdizione rispetto alle violazioni di norme processuali.
In particolare, il sindacato è ammesso solo nei seguenti casi: Difetto assoluto di giurisdizione (Sconfinamento): Quando il giudice amministrativo esercita poteri riservati al legislatore o all'amministrazione (invasione della sfera di merito amministrativo). Arretramento: Quando il giudice nega la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale in assoluto. Difetto relativo di giurisdizione: Quando il giudice amministrativo afferma la propria giurisdizione su una materia attribuita a un altro giudice (es. giudice ordinario) o viceversa .(contesto generale)
Le definizioni di eccesso di potere giurisdizionale (sconfinamento e arretramento) sono concetti classici del diritto amministrativo italiano.
3. Il caso specifico: Terzietà e Composizione del Collegio Un punto centrale dell'ordinanza Cass. Sez. Un. 1395/2022 riguarda la denuncia di difetto di terzietà e imparzialità del collegio giudicante (nel caso di specie, un magistrato del Consiglio di Stato che aveva svolto incarichi per il Ministero della Difesa) .
La Fonte 1 identifica Marco Giulio Tasso come ricorrente e menziona il Consiglio di Stato; il tema della terzietà è coerente con l'oggetto del ricorso.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che: Il vizio di costituzione del collegio integra un motivo di giurisdizione solo se comporta un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei membri, tali da precluderne l'identificazione con quello delineato dalla legge . La semplice violazione delle regole sull'astensione o sull'imparzialità del magistrato (per aver collaborato in precedenza con l'amministrazione parte in causa) costituisce una violazione di norme processuali e non un vizio di giurisdizione. Pertanto, tali doglianze sono inammissibili innanzi alle Sezioni Unite, poiché trasformerebbero il controllo di giurisdizione in una "terza istanza" del giudizio amministrativo .
Il principio secondo cui il vizio di costituzione del collegio rileva solo se strutturale è un orientamento consolidato richiamato nella giurisprudenza citata.
4. Conclusione operativa In materia di idoneità militare, il sindacato della Cassazione è precluso ogni qualvolta il ricorrente contesti l'ingiustizia della decisione o l'errata applicazione di norme interne al processo amministrativo. Il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. è esperibile solo se il Consiglio di Stato ha esercitato un potere che non gli spettava (es. sostituendosi integralmente alle valutazioni tecniche della Commissione Medica in ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione senza limitarsi al vaglio di legittimità) o se l'organo giudicante era strutturalmente non corrispondente al modello legale .
La conclusione riassume correttamente il limite esterno della giurisdizione di legittimità sulle sentenze del Consiglio di Stato.
Se vuoi, posso: Redigere un parere legale sull'ammissibilità di un ricorso alle Sezioni Unite avverso una specifica sentenza del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego Cercare altre sentenze di Cassazione Sezioni Unite successive al 2022 riguardanti i limiti del sindacato esterno sul Consiglio di Stato * Verificare se l'art. 110 c.p.a. o l'art. 362 c.p.c. hanno subito modifiche normative recenti post Riforma Cartabia(contesto generale)
Il paragrafo finale offre assistenza ulteriore e non contiene affermazioni di fatto o di diritto soggette a verifica nelle fonti.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
