Responsabilità P.A. per danno da ritardo ex art. 2-bis L. 241/1990
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per l'inosservanza dei termini di conclusione del procedimento è disciplinata principalmente dall'art. 2-bis della Legge n. 241/1990 1. Tale fattispecie tutela l'interesse del privato alla certezza temporale dell'azione amministrativa, intesa come bene della vita autonomo rispetto alla spettanza del bene finale.
1. Inquadramento normativo e presupposti dell'azione
L'art. 2 L. 241/1990 pone in capo alla P.A. l'obbligo generale di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro termini certi 2. La violazione di tale obbligo integra la responsabilità sancita dall'art. 2-bis, che prevede il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento 1.
I presupposti fondamentali per l'azione risarcitoria sono:
- Inosservanza del termine: il superamento dei termini (ordinariamente 30 giorni, salvo diverse previsioni fino a un massimo di 180 giorni) stabiliti dalla legge o dai regolamenti 2.
- Elemento soggettivo: il ritardo deve essere riconducibile a dolo o colpa dell'amministrazione 1.
- Danno ingiusto: il pregiudizio subito dal privato deve essere conseguenza immediata e diretta del ritardo, secondo i criteri civilistici generali 3 4.
2. L'onere della prova e la natura del danno
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno da ritardo non è configurabile in re ipsa. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al ricorrente l'onere di provare rigorosamente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie 5 6:
- An debeatur: la prova del pregiudizio patrimoniale (danno emergente o lucro cessante) derivante dall'incertezza temporale 4 6.
- Nesso causale: la dimostrazione che il danno è stato causato specificamente dalla dilazione dei tempi e non da altri fattori 6.
- Spettanza del bene della vita: per il risarcimento del danno da ritardo (diverso dal mero indennizzo per il ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis), occorre verificare se l'istanza del privato fosse meritevole di accoglimento, poiché non può esservi danno ingiusto se il provvedimento finale è legittimamente negativo 1 6.
3. Rapporto tra danno da ritardo e danno da provvedimento illegittimo
L'ordinamento distingue due tipologie di pregiudizio risarcibile ex art. 30 Cod. Proc. Amm. 7 8:
- Danno da provvedimento illegittimo: deriva dall'adozione di un atto invalido (annullato dal giudice) che nega illegittimamente un bene della vita spettante.
- Danno da ritardo (o da silenzio): deriva dal mancato esercizio dell'attività obbligatoria nei termini di legge 7.
Mentre il danno da provvedimento illegittimo presuppone l'annullamento dell'atto, l'azione per il danno da ritardo può essere proposta anche in via autonoma, fermo restando il termine di decadenza di 120 giorni che inizia a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere 7 8.
4. Giurisdizione e tutele processuali
Le controversie relative al risarcimento del danno da inosservanza del termine sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 9. Il privato può agire attraverso il rito avverso il silenzio ex art. 117 C.P.A. per ottenere l'ordine di provvedere 10 11 12. Qualora venga proposta congiuntamente l'azione risarcitoria, il giudice può definire con rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con rito ordinario la domanda di risarcimento 10.
In via sussidiaria e distinta dal risarcimento, l'art. 2-bis, comma 1-bis, prevede un indennizzo automatico per il mero ritardo (limitatamente ai procedimenti ad istanza di parte, con esclusione dei concorsi e del silenzio qualificato), volto a ristorare il disagio derivante dalla violazione del termine indipendentemente dalla prova del danno e dalla spettanza del bene finale 1 12.
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La responsabilità della Pubblica Amministrazione per l'inosservanza dei termini di conclusione del procedimento è disciplinata principalmente dall'art. 2-bis della Legge n. 241/1990 . Tale fattispecie tutela l'interesse del privato alla certezza temporale dell'azione amministrativa, intesa come bene della vita autonomo rispetto alla spettanza del bene finale.
L'art. 2-bis L. 241/1990 disciplina la responsabilità per inosservanza del termine, tutelando la certezza temporale come bene autonomo.
1. Inquadramento normativo e presupposti dell'azione L'art. 2 L. 241/1990 pone in capo alla P.A. l'obbligo generale di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro termini certi . La violazione di tale obbligo integra la responsabilità sancita dall'art. 2-bis, che prevede il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento .
L'art. 2 L. 241/1990 stabilisce l'obbligo di conclusione espressa, mentre l'art. 2-bis definisce la responsabilità per dolo o colpa.
I presupposti fondamentali per l'azione risarcitoria sono: Inosservanza del termine: il superamento dei termini (ordinariamente 30 giorni, salvo diverse previsioni fino a un massimo di 180 giorni) stabiliti dalla legge o dai regolamenti . Elemento soggettivo: il ritardo deve essere riconducibile a dolo o colpa dell'amministrazione . Danno ingiusto: il pregiudizio subito dal privato deve essere conseguenza immediata e diretta del ritardo, secondo i criteri civilistici generali [Source 6, Source 8].
I presupposti (inosservanza, dolo/colpa, danno ingiusto) sono derivabili dal testo dell'art. 2-bis e dai principi generali richiamati.
2. L'onere della prova e la natura del danno Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno da ritardo non è configurabile in re ipsa. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al ricorrente l'onere di provare rigorosamente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie [Source 7, Source 13]: An debeatur: la prova del pregiudizio patrimoniale (danno emergente o lucro cessante) derivante dall'incertezza temporale [Source 8, Source 13]. Nesso causale: la dimostrazione che il danno è stato causato specificamente dalla dilazione dei tempi e non da altri fattori . Spettanza del bene della vita: per il risarcimento del danno da ritardo (diverso dal mero indennizzo per il ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis), occorre verificare se l'istanza del privato fosse meritevole di accoglimento, poiché non può esservi danno ingiusto se il provvedimento finale è legittimamente negativo [Source 1, Source 13].
L'onere della prova in capo al ricorrente è sancito dall'art. 2697 c.c. e confermato nella prassi giurisprudenziale citata nel documento 13.
3. Rapporto tra danno da ritardo e danno da provvedimento illegittimo L'ordinamento distingue due tipologie di pregiudizio risarcibile ex art. 30 Cod. Proc. Amm. [Source 3, Source 9]: 1. Danno da provvedimento illegittimo: deriva dall'adozione di un atto invalido (annullato dal giudice) che nega illegittimamente un bene della vita spettante. 2. Danno da ritardo (o da silenzio): deriva dal mancato esercizio dell'attività obbligatoria nei termini di legge .
L'art. 30 del Codice del Processo Amministrativo disciplina l'azione di condanna per danno da illegittimo esercizio o mancato esercizio del potere.
Mentre il danno da provvedimento illegittimo presuppone l'annullamento dell'atto, l'azione per il danno da ritardo può essere proposta anche in via autonoma, fermo restando il termine di decadenza di 120 giorni che inizia a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere [Source 3, Source 9].
L'art. 30, comma 3, del C.P.A. prevede espressamente il termine di decadenza di 120 giorni e le modalità di decorrenza per il danno da ritardo.
4. Giurisdizione e tutele processuali Le controversie relative al risarcimento del danno da inosservanza del termine sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo . Il privato può agire attraverso il rito avverso il silenzio ex art. 117 C.P.A. per ottenere l'ordine di provvedere [Source 5, Source 11, Source 14]. Qualora venga proposta congiuntamente l'azione risarcitoria, il giudice può definire con rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con rito ordinario la domanda di risarcimento .
L'art. 133 C.P.A. attribuisce alla giurisdizione esclusiva il danno da inosservanza del termine; l'art. 117 disciplina il rito avverso il silenzio.
In via sussidiaria e distinta dal risarcimento, l'art. 2-bis, comma 1-bis, prevede un indennizzo automatico per il mero ritardo (limitatamente ai procedimenti ad istanza di parte, con esclusione dei concorsi e del silenzio qualificato), volto a ristorare il disagio derivante dalla violazione del termine indipendentemente dalla prova del danno e dalla spettanza del bene finale [Source 1, Source 14].
L'art. 2-bis, comma 1-bis, disciplina l'indennizzo per mero ritardo per i procedimenti ad istanza di parte, con le esclusioni indicate.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
