Limiti sindacato Sezioni Unite su Consiglio di Stato ex art. 111 Cost.
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato (e degli altri giudici speciali) è limitato, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. 1, ai soli motivi inerenti alla giurisprudenza 2 3.
Con l'ordinanza n. 1395/2022 1, le Sezioni Unite hanno chiarito l'applicazione di questo perimetro in una fattispecie riguardante l'idoneità al pilotaggio militare, stabilendo i seguenti confini:
1. Inquadramento normativo del ricorso
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è disciplinato:
- Dall'art. 111, comma 8, Cost., che lo ammette per i soli motivi inerenti alla giurisdizione 1;
- Dall'art. 362 c.p.c. e dall'art. 110 del Codice del processo amministrativo (c.p.a.) 2 3, che circoscrivono il sindacato della Cassazione alla verifica del corretto esercizio del potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo;
- Dall'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., quale veicolo processuale per denunciare tali vizi 4.
2. Nozione di "motivi inerenti alla giurisdizione"
Secondo l'orientamento consolidato richiamato in 1, il vizio di giurisdizione si configura quando viene denunciato il superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa. Ciò accade qualora il giudice speciale abbia esercitato la propria potestà giurisdizionale su materie non attribuite alla propria cognizione, ovvero l'abbia negata sull'erroneo presupposto che la materia non rientrasse nella propria sfera di competenza giurisdizionale, o ancora quando sia stato esercitato un potere spettante in via esclusiva ad altri poteri dello Stato.
3. L'illegittima composizione del Collegio come vizio di giurisdizione
Il caso deciso dall'ordinanza n. 1395/2022 1 riguardava la denuncia di un difetto di terzietà e imparzialità del Presidente del collegio del Consiglio di Stato, a causa di precedenti incarichi svolti per il Ministero della Difesa (parte nel giudizio).
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'illegittima composizione del collegio può integrare un motivo di giurisdizione solo quando l'irregolarità sia tale da comportare lo stravolgimento della fisionomia dell'organo giudicante 1. Nello specifico:
- La censura riguardante la violazione delle norme sulla composizione del collegio rientra nei motivi di giurisdizione solo se il vizio investe direttamente la capacità del giudice di giudicare in quanto organo dello Stato;
- La semplice violazione delle regole sull'astensione o la sussistenza di ragioni di opportunità (anche gravi) non costituisce vizio di giurisdizione, ma mera violazione di norme processuali 1.
4. Conclusioni operative e limiti applicativi
L'ordinanza n. 1395/2022 1 ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che:
- Limiti del sindacato: Il controllo di giurisdizione non può estendersi al controllo della conformità della decisione a norme di legge o alla verifica del rispetto delle regole procedurali interne al giudizio amministrativo, che restano riservate al giudice speciale 1.
- Valutazioni tecniche: Il sindacato sulle valutazioni dell'amministrazione militare (es. idoneità al pilotaggio) spetta esclusivamente al giudice amministrativo. La Cassazione non può sindacare la "giustizia" della decisione o il modo in cui il Consiglio di Stato ha valutato i fatti 1 5.
- Identificabilità del giudice: L'inammissibilità del ricorso deriva dal fatto che l'eventuale inosservanza delle norme sull'astensione e ricusazione non incide sulla giurisdizione, non determinando di per sé la perdita della qualitas iudicis del collegio nel suo complesso 1.
In sintesi, il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. 1 è un sindacato esterno che non permette di censurare errori in iudicando o in procedendo del Consiglio di Stato, nemmeno sotto il profilo della presunta violazione del principio di terzietà del magistrato, a meno che non risulti travolta la stessa struttura dell'organo giudicante 1 6.
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Fonti:
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Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato (e degli altri giudici speciali) è limitato, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. , ai soli motivi inerenti alla giurisprudenza [Source 2, 3].
L'art. 110 del D.Lgs. 104/2010 e l'art. 362 c.p.c. confermano che il ricorso contro il Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi di giurisdizione.
Con l'ordinanza n. 1395/2022 , le Sezioni Unite hanno chiarito l'applicazione di questo perimetro in una fattispecie riguardante l'idoneità al pilotaggio militare, stabilendo i seguenti confini:
L'ordinanza 1395/2022 riguarda effettivamente un pilota dell'aeronautica militare (Marco Giulio Tasso) e i limiti del sindacato di giurisdizione.
1. Inquadramento normativo del ricorso Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è disciplinato: Dall'art. 111, comma 8, Cost., che lo ammette per i soli motivi inerenti alla giurisdizione ; Dall'art. 362 c.p.c. e dall'art. 110 del Codice del processo amministrativo (c.p.a.) [Source 2, 3], che circoscrivono il sindacato della Cassazione alla verifica del corretto esercizio del potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo; Dall'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., quale veicolo processuale per denunciare tali vizi .
Il paragrafo cita correttamente l'art. 362 c.p.c. e l'art. 110 c.p.a. come basi normative per il ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione.
2. Nozione di "motivi inerenti alla giurisdizione" Secondo l'orientamento consolidato richiamato in , il vizio di giurisdizione si configura quando viene denunciato il superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa. Ciò accade qualora il giudice speciale abbia esercitato la propria potestà giurisdizionale su materie non attribuite alla propria cognizione, ovvero l'abbia negata sull'erroneo presupposto che la materia non rientrasse nella propria sfera di competenza giurisdizionale, o ancora quando sia stato esercitato un potere spettante in via esclusiva ad altri poteri dello Stato.(contesto generale)
La definizione di limiti esterni della giurisdizione amministrativa rappresenta un concetto cardine del diritto processuale amministrativo italiano.
3. L'illegittima composizione del Collegio come vizio di giurisdizione Il caso deciso dall'ordinanza n. 1395/2022 riguardava la denuncia di un difetto di terzietà e imparzialità del Presidente del collegio del Consiglio di Stato, a causa di precedenti incarichi svolti per il Ministero della Difesa (parte nel giudizio).
L'ordinanza 1395/2022 citata in Fonte 1 tratta specificamente del ricorso di un pilota contro il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'illegittima composizione del collegio può integrare un motivo di giurisdizione solo quando l'irregolarità sia tale da comportare lo stravolgimento della fisionomia dell'organo giudicante . Nello specifico: La censura riguardante la violazione delle norme sulla composizione del collegio rientra nei motivi di giurisdizione solo se il vizio investe direttamente la capacità del giudice di giudicare in quanto organo dello Stato; La semplice violazione delle regole sull'astensione o la sussistenza di ragioni di opportunità (anche gravi) non costituisce vizio di giurisdizione, ma mera violazione di norme processuali .
L'ordinanza 1395/2022 analizza se l'irregolare composizione del collegio possa costituire un vizio di giurisdizione (limiti esterni).
4. Conclusioni operative e limiti applicativi L'ordinanza n. 1395/2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che: 1. Limiti del sindacato: Il controllo di giurisdizione non può estendersi al controllo della conformità della decisione a norme di legge o alla verifica del rispetto delle regole procedurali interne al giudizio amministrativo, che restano riservate al giudice speciale . 2. Valutazioni tecniche: Il sindacato sulle valutazioni dell'amministrazione militare (es. idoneità al pilotaggio) spetta esclusivamente al giudice amministrativo. La Cassazione non può sindacare la "giustizia" della decisione o il modo in cui il Consiglio di Stato ha valutato i fatti [Source 1, 9]. 3. Identificabilità del giudice: L'inammissibilità del ricorso deriva dal fatto che l'eventuale inosservanza delle norme sull'astensione e ricusazione non incide sulla giurisdizione, non determinando di per sé la perdita della qualitas iudicis del collegio nel suo complesso .
La Fonte 1 riporta il rigetto dell'appello e la conferma dei limiti del controllo di giurisdizione rispetto alle regole procedurali interne.
In sintesi, il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. è un sindacato esterno che non permette di censurare errori in iudicando o in procedendo* del Consiglio di Stato, nemmeno sotto il profilo della presunta violazione del principio di terzietà del magistrato, a meno che non risulti travolta la stessa struttura dell'organo giudicante [Source 1, 8].
Il contenuto riassume correttamente il principio del sindacato esterno stabilito dall'art. 111 Cost. e applicato nell'ordinanza 1395/2022.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
