Impugnazione estratto di ruolo e cartella: Sezioni Unite 26283/2022
Il tema dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento non notificata è stato oggetto di una profonda revisione normativa e giurisprudenziale, culminata con l'intervento del legislatore nel 2021 e la successiva interpretazione nomofilattica.
1. Inquadramento normativo
Il sistema della giustizia tributaria identifica gli atti autonomamente impugnabili all'art. 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992 1, tra i quali figurano il ruolo e la cartella di pagamento (lett. d). Tuttavia, l'estratto di ruolo, essendo un documento interno emesso dall'agente della riscossione su richiesta del contribuente, non rientra di norma in tale elenco.
Il quadro è stato irrigidito dall'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 (introdotto dal D.L. 146/2021) 2, il quale stabilisce che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. L'impugnazione della cartella di pagamento (di cui si sia avuta conoscenza tramite estratto) è ammessa solo in tre casi tassativi, qualora la mancata notifica possa pregiudicare:
- La partecipazione a una procedura di appalto;
- La riscossione di somme dovute da soggetti pubblici;
- La perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
2. Il principio dell'interesse ad agire
La limitazione introdotta dal legislatore si fonda sulla necessità di verificare il concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. 3. Secondo la disciplina generale, il contribuente non può adire il giudice tributario per una mera pretesa di "pulizia" del proprio estratto di ruolo, a meno che non dimostri un pregiudizio attuale e concreto, come previsto dalle deroghe citate 2.
3. L'orientamento delle Sezioni Unite
La giurisprudenza di legittimità ha dovuto coordinare la portata precettiva dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 1 — il quale prevede che la mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consenta l'impugnazione unitamente a quest'ultimo — con le nuove restrizioni introdotte per l'estratto di ruolo.
L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della portata temporale e della legittimità della nuova norma, precisando l'immediata applicabilità del divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo, salvo il ricorrere delle specifiche eccezioni di pregiudizio stabilite dal legislatore 2. L'interpretazione giurisprudenziale ha chiarito che tale limitazione non lede i diritti di difesa del contribuente, in quanto la contestazione dell'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento può sempre essere sollevata nel momento in cui venga notificato un atto successivo della riscossione, come previsto dal sistema delle impugnazioni 1.
Nota di precisione documentale: Sebbene citata nella richiesta, si segnala che la pronuncia Cass. pen. sez. VII, n. 26283/2022 4 riguarda in realtà profili di inammissibilità in ambito penale (art. 73 d.P.R. 309/90) e non costituisce il precedente di riferimento per il contenzioso tributario sull'estratto di ruolo. Il riferimento corretto per la materia tributaria è alla sentenza Cass. Sez. Un. n. 26283/2022 (civile), la quale ha sancito l'applicazione immediata del divieto di impugnazione anche ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma.
4. Conclusione operativa
Attualmente, l'impugnazione "recuperatoria" diretta contro una cartella di cui si è avuta notizia solo dall'estratto di ruolo è:
- Inammissibile, se non ricorre una delle condizioni di pregiudizio previste dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 2;
- Ammissibile, senza limiti di termine (non applicandosi il termine di 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 5 proprio per l'assenza di notifica), solo se il contribuente dimostra il bisogno di partecipare a gare d'appalto o sbloccare pagamenti della P.A.
In tutti gli altri casi, il contribuente dovrà attendere la notifica di un atto esecutivo o cautelare per far valere il vizio di notifica della cartella presupposta.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Il tema dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento non notificata è stato oggetto di una profonda revisione normativa e giurisprudenziale, culminata con l'intervento del legislatore nel 2021 e la successiva interpretazione nomofilattica.(contesto generale)
Introduzione di contesto generale sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale senza citazioni specifiche.
1. Inquadramento normativo Il sistema della giustizia tributaria identifica gli atti autonomamente impugnabili all'art. 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992 , tra i quali figurano il ruolo e la cartella di pagamento (lett. d). Tuttavia, l'estratto di ruolo, essendo un documento interno emesso dall'agente della riscossione su richiesta del contribuente, non rientra di norma in tale elenco.
L'art. 19 D.Lgs. 546/1992 elenca correttamente il ruolo e la cartella come atti impugnabili (lett. d).
Il quadro è stato irrigidito dall'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 (introdotto dal D.L. 146/2021) , il quale stabilisce che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. L'impugnazione della cartella di pagamento (di cui si sia avuta conoscenza tramite estratto) è ammessa solo in tre casi tassativi, qualora la mancata notifica possa pregiudicare: La partecipazione a una procedura di appalto; La riscossione di somme dovute da soggetti pubblici; La perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
L'art. 12 comma 4-bis D.P.R. 602/1973 disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
2. Il principio dell'interesse ad agire La limitazione introdotta dal legislatore si fonda sulla necessità di verificare il concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. . Secondo la disciplina generale, il contribuente non può adire il giudice tributario per una mera pretesa di "pulizia" del proprio estratto di ruolo, a meno che non dimostri un pregiudizio attuale e concreto, come previsto dalle deroghe citate .
Il riferimento all'art. 100 c.p.c. per l'interesse ad agire è coerente con il testo della norma fornita.
3. L'orientamento delle Sezioni Unite La giurisprudenza di legittimità ha dovuto coordinare la portata precettiva dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 — il quale prevede che la mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consenta l'impugnazione unitamente a quest'ultimo — con le nuove restrizioni introdotte per l'estratto di ruolo.
Il testo dell'art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/1992 non è presente tra le fonti fornite.
L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della portata temporale e della legittimità della nuova norma, precisando l'immediata applicabilità del divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo, salvo il ricorrere delle specifiche eccezioni di pregiudizio stabilite dal legislatore . L'interpretazione giurisprudenziale ha chiarito che tale limitazione non lede i diritti di difesa del contribuente, in quanto la contestazione dell'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento può sempre essere sollevata nel momento in cui venga notificato un atto successivo della riscossione, come previsto dal sistema delle impugnazioni .
La sentenza [1] Cass. 26283/2022 è penale e non tratta l'applicabilità del divieto tributario citato.
Nota di precisione documentale: Sebbene citata nella richiesta, si segnala che la pronuncia Cass. pen. sez. VII, n. 26283/2022 riguarda in realtà profili di inammissibilità in ambito penale (art. 73 d.P.R. 309/90) e non costituisce il precedente di riferimento per il contenzioso tributario sull'estratto di ruolo. Il riferimento corretto per la materia tributaria è alla sentenza Cass. Sez. Un. n. 26283/2022 (civile), la quale ha sancito l'applicazione immediata del divieto di impugnazione anche ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma.
Corretta identificazione della natura penale (art. 73 d.P.R. 309/90) della sentenza [1] fornita.
4. Conclusione operativa Attualmente, l'impugnazione "recuperatoria" diretta contro una cartella di cui si è avuta notizia solo dall'estratto di ruolo è: 1. Inammissibile, se non ricorre una delle condizioni di pregiudizio previste dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 ; 2. Ammissibile**, senza limiti di termine (non applicandosi il termine di 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 proprio per l'assenza di notifica), solo se il contribuente dimostra il bisogno di partecipare a gare d'appalto o sbloccare pagamenti della P.A.
L'inammissibilità basata sull'art. 12 comma 4-bis è supportata dalla fonte [2].
In tutti gli altri casi, il contribuente dovrà attendere la notifica di un atto esecutivo o cautelare per far valere il vizio di notifica della cartella presupposta.(contesto generale)
Descrizione di una conseguenza procedurale logica nel sistema del contenzioso tributario.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
