Impugnazione estratto di ruolo e cartella: Sezioni Unite 26283/2022
L'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella esattoriale asseritamente non notificata ha subito una profonda ridefinizione a seguito dell'intervento del legislatore nel 2021, successivamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
1. Inquadramento normativo: il limite dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973
La disciplina fondamentale è contenuta nell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 1, introdotto dal D.L. n. 146/2021. Tale norma stabilisce che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile.
L'impugnazione della cartella di pagamento, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo, è ammessa esclusivamente qualora il contribuente dimostri che l'iscrizione a ruolo possa produrre un pregiudizio immediato e concreto, nei casi e secondo le condizioni previste dalla legge 1.
2. Principio di diritto e interesse ad agire
Il sistema si fonda sul principio generale dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. 2. Secondo il legislatore, la mera conoscenza di un debito tributario tramite estratto di ruolo non integra di per sé un interesse processuale attuale, a meno che non ricorrano le specifiche condizioni di pregiudizio individuate dalla normativa vigente.
In assenza di tali presupposti, il contribuente non può esperire un'azione "recuperatoria" anticipata, ma dovrà attendere la notifica del primo atto successivo (ad esempio un preavviso di fermo o un pignoramento) per contestare, unitamente a quest'ultimo, la mancata o invalida notifica della cartella originaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 3.
3. Orientamento giurisprudenziale
La giurisprudenza di legittimità ha analizzato la portata della riforma, confermando che:
- L'estratto di ruolo è un atto interno dell'Amministrazione e non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992 3.
- L'impugnazione "recuperatoria" di una cartella non notificata, conosciuta tramite estratto, è subordinata alla sussistenza delle ipotesi di pregiudizio previste dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 1.
- Tale limitazione è volta a contemperare il diritto di difesa con i principi di efficienza del processo, restando ferma la possibilità per il contribuente di impugnare il ruolo non appena l'Amministrazione compia un atto di riscossione o un atto comunque lesivo della sua sfera giuridica.
Si segnala che la fonte Cass. pen. sez. VII, Ordinanza n. 26283/2022 4 contenuta nei documenti si riferisce a materia penale (stupefacenti) e non alla materia tributaria qui trattata.
4. Conclusione operativa
Attualmente, l'impugnazione basata esclusivamente sulla consultazione dell'estratto di ruolo (senza notifica di atti esecutivi o cautelari) è:
- Ammissibile: solo se il ricorrente allega e prova documentelmente la sussistenza delle condizioni di pregiudizio previste dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 1.
- Inammissibile: in tutti gli altri casi. Il contribuente dovrà attendere un atto successivo ed impugnarlo nel termine di 60 giorni dalla sua notifica 5, deducendo in quella sede il vizio di notifica della cartella presupposta ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 3.
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L'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella esattoriale asseritamente non notificata ha subito una profonda ridefinizione a seguito dell'intervento del legislatore nel 2021, successivamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.(contesto generale)
Inquadramento generale sulla riforma del 2021 e l'evoluzione giurisprudenziale in materia di estratti di ruolo.
1. Inquadramento normativo: il limite dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 La disciplina fondamentale è contenuta nell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 , introdotto dal D.L. n. 146/2021. Tale norma stabilisce che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile.
Il paragrafo cita correttamente l'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 relativo all'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L'impugnazione della cartella di pagamento, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo, è ammessa esclusivamente qualora il contribuente dimostri che l'iscrizione a ruolo possa produrre un pregiudizio immediato e concreto, nei casi e secondo le condizioni previste dalla legge .
Riprende il contenuto normativo dell'art. 12, comma 4-bis, sulla necessità di un pregiudizio per l'impugnazione.
2. Principio di diritto e interesse ad agire Il sistema si fonda sul principio generale dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. . Secondo il legislatore, la mera conoscenza di un debito tributario tramite estratto di ruolo non integra di per sé un interesse processuale attuale, a meno che non ricorrano le specifiche condizioni di pregiudizio individuate dalla normativa vigente.
Collega correttamente il requisito dell'interesse ad agire all'art. 100 c.p.c. in relazione alla materia trattata.
In assenza di tali presupposti, il contribuente non può esperire un'azione "recuperatoria" anticipata, ma dovrà attendere la notifica del primo atto successivo (ad esempio un preavviso di fermo o un pignoramento) per contestare, unitamente a quest'ultimo, la mancata o invalida notifica della cartella originaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 .
L'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 (richiamato implicitamente dal comma 1) disciplina l'impugnazione degli atti successivi.
3. Orientamento giurisprudenziale La giurisprudenza di legittimità ha analizzato la portata della riforma, confermando che: 1. L'estratto di ruolo è un atto interno dell'Amministrazione e non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992 . 2. L'impugnazione "recuperatoria" di una cartella non notificata, conosciuta tramite estratto, è subordinata alla sussistenza delle ipotesi di pregiudizio previste dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 . 3. Tale limitazione è volta a contemperare il diritto di difesa con i principi di efficienza del processo, restando ferma la possibilità per il contribuente di impugnare il ruolo non appena l'Amministrazione compia un atto di riscossione o un atto comunque lesivo della sua sfera giuridica.
L'art. 19, comma 1, elenca gli atti impugnabili, tra cui non figura l'estratto di ruolo come atto autonomo.
Si segnala che la fonte Cass. pen. sez. VII, Ordinanza n. 26283/2022 contenuta nei documenti si riferisce a materia penale (stupefacenti) e non alla materia tributaria qui trattata.
Corretta identificazione della fonte [1] come ordinanza penale non pertinente al merito tributario.
4. Conclusione operativa Attualmente, l'impugnazione basata esclusivamente sulla consultazione dell'estratto di ruolo (senza notifica di atti esecutivi o cautelari) è: Ammissibile: solo se il ricorrente allega e prova documentelmente la sussistenza delle condizioni di pregiudizio previste dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 . Inammissibile: in tutti gli altri casi. Il contribuente dovrà attendere un atto successivo ed impugnarlo nel termine di 60 giorni dalla sua notifica , deducendo in quella sede il vizio di notifica della cartella presupposta ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 .
Sintesi operativa basata sulle condizioni previste dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
