Collazione donazione indiretta e perimento immobile ex artt. 737 e 746 c.c.
Il caso prospettato riguarda una donazione indiretta (acquisto di immobile con denaro del disponente) seguita dal perimento del bene per cause naturali prima dell'apertura della successione. La soluzione si ricava dal coordinamento tra la disciplina della collazione e le norme sul perimento della cosa donata.
1. Inquadramento normativo: l'oggetto della donazione
Ai sensi dell'art. 737 c.c., i figli e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, sia essa diretta o indiretta 1. Tale obbligo sussiste a meno che il donante non abbia espressamente dispensato il beneficiario, nei limiti della quota disponibile.
L'art. 809 c.c. conferma che le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione tipica sono soggette alle norme che regolano la collazione 2. Nel caso di acquisto di un immobile con denaro del disponente, la disciplina applicabile alla collazione è quella relativa ai beni immobili (artt. 746 c.c. e ss.) e non quella relativa al denaro (art. 751 c.c.), in quanto l'oggetto della liberalità è identificato nel bene che è entrato nel patrimonio del donatario per effetto dell'attività del de cuius 3, 4.
2. Principio applicabile: il perimento della cosa (art. 744 c.c.)
La norma chiave per risolvere il quesito è l'art. 744 c.c., il quale stabilisce espressamente che non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario 5.
Poiché nel caso di specie l'immobile è crollato per "cause naturali" (dunque non imputabili alla condotta o alla colpa del figlio donatario), si verificano le seguenti conseguenze:
- L'obbligo di collazione viene meno integralmente per il bene perito.
- Il donatario non è tenuto né a conferire l'immobile in natura, né a imputarne il valore 5.
3. Valutazione e deterioramenti (artt. 747 e 748 c.c.)
Sebbene l'art. 747 c.c. preveda che la collazione per imputazione debba avvenire con riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione 6, tale regola presuppone che il bene esista ancora nel patrimonio del donatario o sia stato da lui alienato.
L'art. 748 c.c. specifica ulteriormente che il donatario è obbligato per i deterioramenti solo se dipendenti da sua colpa 7. Se il deterioramento è totale (perimento) e dovuto a causa naturale, l'esenzione prevista dall'art. 744 c.c. opera come norma speciale che cancella l'obbligo conferitivo 5.
4. Conclusione operativa
Ai fini della collazione ex art. 737 c.c.:
- Non si deve conferire il valore del denaro donato, poiché l'oggetto della donazione indiretta è stato l'immobile e non la somma spesa per acquistarlo.
- Non si deve conferire il valore dell'immobile al momento dell'apertura, anche se pari a zero, perché il bene è perito per causa non imputabile prima della morte del donante.
In sintesi, il figlio non deve conferire nulla alla massa ereditaria relativamente a tale donazione, in quanto il rischio del perimento della cosa per caso fortuito o forza maggiore ricade sulla massa ereditaria stessa ai sensi dell'art. 744 c.c. 5.
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Fonti:
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Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
737 c.c., i figli e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, sia essa diretta o indiretta** .
L'art. 737 c.c. citato conferma l'obbligo di collazione per figli e coniuge per donazioni dirette e indirette.
809 c.c.** conferma che le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione tipica sono soggette alle norme che regolano la collazione .
L'art. 809 c.c. estende le norme sulla collazione (tramite il richiamo all'art. 742) ad altri atti di liberalità.
751 c.c.), in quanto l'oggetto della liberalità è identificato nel bene che è entrato nel patrimonio del donatario per effetto dell'attività del de cuius , .
L'art. 751 disciplina la collazione del danaro, mentre l'art. 746 quella degli immobili, identificando l'oggetto della liberalità.
744 c.c., il quale stabilisce espressamente che non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario** .
L'art. 744 c.c. citato riporta testualmente l'esclusione dalla collazione per la cosa perita per causa non imputabile.
* Il donatario non è tenuto né a conferire l'immobile in natura, né a imputarne il valore .
L'art. 744 c.c., escludendo la cosa perita dalla collazione, implica che non vi sia obbligo di conferimento in natura o per imputazione.
preveda che la collazione per imputazione debba avvenire con riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione , tale regola presuppone che il bene esista ancora nel patrimonio del donatario o sia stato da lui alienato.
L'art. 747 fissa il valore al tempo della successione; la dottrina e il sistema presuppongono l'esistenza o l'alienazione del bene.
specifica ulteriormente che il donatario è obbligato per i deterioramenti solo se dipendenti da sua colpa .
L'art. 748 c.c. stabilisce esplicitamente che il donatario risponde dei deterioramenti solo se causati da sua colpa.
opera come norma speciale che cancella l'obbligo conferitivo .
L'art. 744 c.c. agisce come norma specifica che esenta dall'obbligo di collazione in caso di perimento non imputabile.
744 c.c.** .
Il riferimento all'art. 744 c.c. è corretto in relazione al tema del perimento della cosa donata.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
