Il caso spiegato
La responsabilità «organizzativa» della clinica e i limiti del regresso sul medico
6 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Il consolidamento giurisprudenziale avviato dalle Sentenze di San Martino del 2019 e ribadito nel 2023 riaccende il dibattito sulla ripartizione degli oneri risarcitori tra strutture sanitarie e medici. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente ristretto i margini di manovra per le cliniche che tentano di traslare l'intero peso economico del danno sul singolo professionista, valorizzando la nozione di rischio d'impresa sanitario. La responsabilità organizzativa della struttura non è mai del tutto azzerabile, neppure in presenza di un errore esecutivo del chirurgo, stabilendo così un principio di corresponsabilità a tutela del patrimonio del dipendente. Attraverso la disamina di un caso gemello a scopo didattico, si analizzano le dinamiche dell'azione di regresso e i limiti invalicabili posti dalla legge a salvaguardia della classe medica.
In sintesi
Il contributo esamina la responsabilità delle strutture sanitarie e i limiti del diritto di regresso nei confronti dei medici. Sulla base dei consolidati orientamenti della Corte di Cassazione (2019 e 2023), si analizza come la colpa organizzativa precluda alla clinica la possibilità di rivalersi integralmente sul sanitario. Mediante la disamina degli articoli 1218 e 1228 c.c. e della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), viene illustrato un caso parallelo in ambito ingegneristico per chiarire i criteri di ripartizione del danno e le strategie difensive nei contenziosi per responsabilità professionale.
Il fatto
Il tema della responsabilità organizzativa ha raggiunto una svolta con le Sentenze di San Martino del 2019, consolidando un orientamento nato da una complessa vicenda di malpractice e ribadito dalla Corte di Cassazione nel 2023. La vicenda originaria riguardava un paziente che aveva riportato gravi lesioni permanenti a seguito di un intervento chirurgico.
La struttura sanitaria, condannata in sede civile al risarcimento integrale del danno, aveva agito in via di regresso contro il chirurgo per recuperare l'intera somma versata. Il contenzioso ha attraversato i tre gradi di giudizio sino all'approdo dinanzi alla Suprema Corte.
I giudici di legittimità hanno stabilito che, pur in presenza di un errore materiale addebitabile al medico, la clinica non poteva prescindere dalle proprie carenze gestionali, quali l'assenza di protocolli aggiornati e l'inadeguatezza dei turni di riposo, che avevano concorso a determinare l'evento avverso. L'approdo giurisprudenziale evita che i sanitari diventino gli unici soggetti passivi di inefficienze di natura sistemica.
Le norme in gioco
Il quadro normativo si incardina sull'art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente, e sull'art. 1228 c.c., ai sensi del quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi dei propri ausiliari.
In tale contesto si inserisce la Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco): l'art. 7 qualifica espressamente la responsabilità della struttura come contrattuale e quella del medico come extracontrattuale, mentre l'art. 9 circoscrive l'azione di rivalsa o regresso della struttura verso il sanitario ai soli casi di colpa grave o dolo, ponendo altresì un limite quantitativo alla rivalsa pari al triplo della retribuzione annua lorda.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei rapporti interni tra struttura e medico opera una presunzione di pari quota di responsabilità. Pertanto, in difetto di prova contraria, l'onere risarcitorio si suddivide in misura eguale (50% ciascuno).
La clinica può figurare titolare di un regresso integrale soltanto laddove riesca a dimostrare che la condotta del medico sia stata del tutto eccezionale, imprevedibile e tale da spezzare il nesso di causalità con l'organizzazione aziendale. Gli orientamenti più recenti ribadiscono che il rischio sanitario costituisce un rischio d'impresa: chi trae vantaggio dall'organizzazione dell'attività deve farsi carico dei danni derivanti anche solo in parte da deficienze strutturali.
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Cosa insegna ai professionisti
Le indicazioni operative per i professionisti e i loro difensori sono:
- Documentare le criticità: È fondamentale che il lavoratore o il sanitario segnali per iscritto e tempestivamente l'inadeguatezza delle dotazioni o dei protocolli.
- Verificare le coperture assicurative: Occorre accertare che le polizze stipulate garantiscano idonea manleva anche per le ipotesi di colpa grave.
- Valorizzare la corresponsabilità dell'organizzazione: In sede giudiziale, la linea difensiva deve evidenziare le omissioni organizzative e gestionali che hanno concorso alla verificazione del danno.
Riferimenti: Articolo 1218 Codice CivileArticolo 1228 Codice CivileArticolo 1298 Codice CivileLegge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) Articoli 7 e 9
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Domande frequenti
Quali sono le conseguenze patrimoniali previste per la colpa grave del medico?
In sede civile, l'azione di regresso esercitata dalla struttura nei confronti del medico per colpa grave è soggetta al limite quantitativo stabilito dall'art. 9 della Legge 24/2017, pari al triplo della retribuzione lorda annua. In sede penale, l'eventuale responsabilità per lesioni o omicidio colposo è valutata tenendo conto dell'osservanza delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali.
Entro quale termine la clinica può esercitare l'azione di regresso?
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 24/2017, l'azione di rivalsa o di regresso deve essere esercitata dalla struttura sanitaria, a pena di decadenza, entro un anno dal momento in cui il risarcimento è stato effettivamente pagato al terzo danneggiato.
Quali argomentazioni difensive si possono opporre se la clinica richiede il regresso integrale?
Il professionista può eccepire la presunzione di pari quota di responsabilità tra struttura e sanitario consacrata dalla Corte di Cassazione. Dimostrando che carenze organizzative, strutturali o gestionali della clinica hanno concorso al determinarsi dell'evento lesivo, si riduce la quota di regresso, impedendo la traslazione dell'intero danno sul sanitario.
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