In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 555 c.p.p.

Testo dell'articolo

Art. 555.

(Udienza dibattimentale [modificato] a seguito della citazione diretta) 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale [modificato] , le parti devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 [comma abrogato] .

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 [comma abrogato] .

4. Le parti [modificato] , dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove , illustrandone esclusivamente l'ammissibilita', ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1 [modificato] ; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.

5. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

Aggiornamenti

66 La Corte costituzionale con sentenza 23 novembre - 11 dicembre 1995, n. 497 (in G.U. 1a s.s. 20/12/1995, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 555, comma 2, del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera e)." AGGIORNAMENTO (84) La L. 16 luglio 1997, n. 234 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale , come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555del codice di procedura penale , come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o e' gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio."

90 Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

90a Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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