In vigoreNormativaCodice di procedura penale
Art. 1 c.p.p. — Giurisdizione penale
Testo dell'articolo
Art. 1. Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
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