Art. 556 c.p.p. — Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta
Testo dell'articolo
Art. 556. Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta
1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresi', in quanto applicabile, la disposizione dell'[articolo 441-bis](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-441-bis); nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio [modificato] .
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