Guida pratica

Come redigere un ricorso per sequestro conservativo con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il sequestro conservativo, disciplinato dall'art. 671 c.p.c. e dall'art. 2905 c.c., è una misura cautelare diretta ad assicurare la garanzia del credito in vista della futura esecuzione forzata. Il creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere al giudice l'autorizzazione a sequestrare beni mobili o immobili del debitore, ovvero somme a lui dovute da terzi. La domanda si propone con ricorso ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c. e richiede la dimostrazione della sussistenza del credito e del concreto pericolo di dispersione del patrimonio del debitore.

In sintesi

Il sequestro conservativo, disciplinato dagli articoli 671 c.p.c. e 2905 c.c., costituisce una misura cautelare per la garanzia patrimoniale del credito. La redazione del ricorso, supportata dall'AI, richiede la prova del fumus boni iuris e del periculum in mora ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c. L'atto deve individuare il giudice competente, le parti e l'esatta quantificazione del credito. L'ordinanza perde efficacia se non eseguita entro il termine di 30 giorni (art. 675 c.p.c.). Il contributo unificato è regolato dal D.P.R. 115/2002.

I passaggi

  1. 1.

    Individuazione del giudice e delle parti

    Il ricorso va indirizzato al giudice competente per il merito, secondo quanto stabilito dall'art. 669-ter c.p.c. per la fase antecedente la causa, ovvero al giudice dinanzi al quale pende la causa di merito. Occorre indicare con precisione i dati anagrafici e il codice fiscale del ricorrente e del resistente, unitamente ai recapiti del difensore munito di procura alle liti. L'esatta individuazione delle parti è indispensabile sia per la successiva notifica sia per l'eventuale esecuzione del sequestro presso terzi.

  2. 2.

    Determinazione dell'oggetto e del credito

    L'atto deve contenere una dettagliata esposizione dei fatti costitutivi dell'obbligazione e la precisa quantificazione della somma per cui si invoca la misura cautelare. È opportuno specificare se il sequestro sia richiesto su beni mobili, immobili o crediti, ferma restando la possibilità di formulare l'istanza in via generica 'fino alla concorrenza di una determinata somma'. A differenza dell'esecuzione forzata, il sequestro conservativo può essere concesso a tutela di crediti non ancora liquidi o esigibili, purché assistiti dal fumus boni iuris.

  3. 3.

    Articolazione del fumus boni iuris

    Il ricorrente deve allegare e documentare la verosimiglianza del diritto di credito vantato mediante idonea prova documentale, come contratti, fatture o riconoscimenti di debito. Non si richiede la certezza piena necessaria per una sentenza di condanna, ma una rilevante probabilità di fondatezza della pretesa. La ricostruzione deve essere analitica e richiamare espressamente i documenti inseriti nel fascicolo telematico, affinché il giudice possa svolgere una cognizione sommaria ma rigorosa.

  4. 4.

    Dimostrazione del periculum in mora

    Ai sensi dell'art. 671 c.p.c., occorre argomentare il fondato timore di perdere la garanzia del credito nelle more dell'ottenimento di un titolo esecutivo. Il pericolo può essere di natura soggettiva, riferibile a condotte del debitore volte a sottrarre i beni (alienazioni sospette, atti di occultamento), oppure oggettiva, inerente alla sproporzione tra la consistenza del debito e il patrimonio residuo. Bilanci in perdita, protesti o altri elementi sintomatici dell'insolvenza sono decisivi per dimostrare il rischio di infruttuosità della futura esecuzione.

  5. 5.

    Redazione delle conclusioni e deposito

    Nelle conclusioni occorre formulare l'istanza di autorizzazione al sequestro entro i limiti di valore precisati, richiedendo eventualmente la concessione del decreto inaudita altera parte ove la previa convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione della misura. Si procede infine al deposito telematico dell'atto tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), con contestuale versamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria. La procura alle liti deve contenere il conferimento espresso dell'incarico per il procedimento cautelare ex art. 669-bis c.p.c.

Base giuridica: art. 671 c.p.c.art. 669-bis c.p.c.art. 2905 c.c.

Checklist correlata: controlli preliminari prima del deposito del ricorso per sequestro conservativo

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Giudice adito

    Individuazione dell'autorità giudiziaria competente per il merito o per la fase cautelare ante causam.

  2. Parti

    Indicazione completa dei dati del ricorrente, del resistente e dei rispettivi difensori muniti di procura.

  3. Fatto: il credito

    Descrizione analitica del fatto costitutivo dell'obbligazione e dell'ammontare del credito vantato.

  4. Fumus boni iuris

    Argomentazione in diritto ed evidenze probatorie inerenti alla verosimiglianza del diritto di credito.

  5. Periculum in mora

    Esposizione delle circostanze che giustificano il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale.

  6. Beni da sequestrare

    Individuazione specifica o generica dei beni del debitore oggetto della misura cautelare.

  7. Conclusioni

    Richiesta formale di autorizzazione al sequestro e relative istanze cautelari o istruttorie.

  8. Luogo, data, sottoscrizione e procura

    Elementi formali di chiusura dell'atto, sottoscrizione digitale del difensore e riferimenti alla procura speciale.

Errori da evitare

  • Mancata allegazione di elementi probatori concreti a sostegno del periculum, limitandosi ad affermazioni generiche sullo stato d'insolvenza del debitore.
  • Omessa esecuzione del provvedimento di sequestro entro il termine perentorio di 30 giorni (art. 675 c.p.c.), con conseguente inefficacia della misura cautelare.
  • Errata determinazione del valore limite del sequestro, che comporta la formulazione di un'istanza indeterminata o sproporzionata rispetto al credito.
  • Utilizzo di una procura alle liti generica, priva del riferimento specifico al procedimento cautelare o alla facoltà di richiedere sequestri.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per eseguire il sequestro dopo l'autorizzazione?

Ai sensi dell'art. 675 c.p.c., il provvedimento di sequestro conservativo perde efficacia se non è eseguito entro 30 giorni dalla data della sua pronuncia.

È possibile richiedere il sequestro senza che il debitore lo sappia subito?

Sì, quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura, il giudice provvede con decreto motivato inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c.

Qual è il contributo unificato per questo ricorso?

Il contributo unificato per i procedimenti cautelari è pari alla metà dell'importo previsto per il corrispondente giudizio di merito, calcolato in base agli scaglioni di valore (D.P.R. 115/2002), a cui si aggiunge l'anticipazione forfettaria di euro 27,00.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Verifica automatica della conformità del ricorso ai requisiti strutturali del procedimento cautelare uniforme ex art. 669-bis c.p.c.
  • Generazione assistita della clausola per l'istanza inaudita altera parte sulla base della gravità del periculum in mora rilevato.
  • Controllo incrociato dei riferimenti normativi tra codice di procedura civile e codice civile per prevenire refusi nelle citazioni degli artt. 671 c.p.c. e 2905 c.c.

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