Art. 671 c.p.c. — Sequestro conservativo
Testo dell'articolo
Art. 671. Sequestro conservativo
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
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