Guida pratica

Come redigere un ricorso avverso il silenzio con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione è lo strumento processuale volto a ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e l'ordine di conclusione del procedimento. Disciplinato dall'art. 117 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 31 c.p.a., questo rito camerale accelerato si attiva qualora l'amministrazione ometta di adottare il provvedimento finale entro i termini previsti dall'art. 2 della legge n. 241/1990. L'azione è esperibile fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Essa mira a tutelare l'interesse legittimo del privato alla certezza temporale dell'azione amministrativa, garantendo una risposta esplicita, sia essa favorevole o contraria.

In sintesi

Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, ex articoli 31 e 117 c.p.a., tutela l'interesse alla conclusione del procedimento entro i termini della Legge 241/1990. L'azione è esperibile entro un anno dalla scadenza, escluso il silenzio significativo. Il rito camerale accelerato impone il deposito via PAT entro 15 giorni dalla notifica a PA e controinteressati. Il giudice accerta l'obbligo di provvedere e, in attività vincolata, la fondatezza della pretesa, nominando eventualmente un commissario ad acta. La redazione con l'AI documenta l'inerzia e la sussistenza di un interesse concreto alla pronuncia.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica dei presupposti e dei termini

    Prima di agire in giudizio, occorre verificare che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito dall'art. 2 della legge n. 241/1990, sia effettivamente decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il ricorso può essere proposto finché perdura l'inadempimento, ma rigorosamente entro il termine di decadenza di un anno dalla scadenza della conclusione del procedimento. È essenziale accertare la natura dell'istanza originaria, poiché il rito ex art. 117 c.p.a. non è applicabile qualora il silenzio abbia valore di assenso o di rigetto (silenzio significativo).

  2. 2.

    Identificazione della competenza e delle parti

    Il ricorso deve essere proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione inadempiente o in cui si producono gli effetti del provvedimento omesso. È necessario individuare correttamente l'amministrazione resistente e gli eventuali controinteressati, ossia i soggetti che trarrebbero vantaggio dalla mancata adozione del provvedimento. La mancata notifica ad almeno un controinteressato, ove esistente, determina l'inammissibilità del ricorso secondo le regole generali del processo amministrativo.

  3. 3.

    Esposizione dei fatti e dell'obbligo di provvedere

    L'atto deve descrivere con precisione l'istanza presentata dal privato e il quadro normativo che impone alla Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Occorre allegare la prova dell'avvenuta ricezione dell'istanza e documentare l'inerzia dell'amministrazione oltre i termini di legge. Non è più necessaria la previa diffida ad adempiere, ma è fondamentale dimostrare la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla pronuncia giurisdizionale.

  4. 4.

    Formulazione dei motivi e della fondatezza

    Oltre all'accertamento dell'illegittimità del silenzio, il ricorrente può chiedere al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. Tale istanza è ammissibile unicamente laddove si tratti di attività vincolata o qualora non residuino margini di discrezionalità in capo all'amministrazione. In tal caso, il ricorso deve contenere argomentazioni tecniche volte a dimostrare che la P.A. non avrebbe altra scelta se non quella di accogliere l'istanza originaria.

  5. 5.

    Notifica e deposito del ricorso

    Il ricorso, previa notifica all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, deve essere depositato presso la segreteria del T.A.R. competente entro 15 giorni dall'ultima notifica. Trattandosi di un rito speciale accelerato, i termini processuali sono dimezzati, fatta eccezione per quelli relativi alla proposizione del ricorso. Il deposito deve avvenire in modalità telematica tramite il Processo Amministrativo Telematico (PAT), allegando l'istanza originaria e la prova delle avvenute notificazioni.

Base giuridica: art. 117 c.p.a.art. 31 c.p.a.art. 2 L. 241/1990

Checklist correlata: controlli preliminari prima del deposito del ricorso avverso il silenzio

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. T.A.R. adito

    Individuazione dell'ufficio giudiziario amministrativo territorialmente competente a conoscere del ricorso.

  2. Parti

    Indicazione dei dati del ricorrente, del difensore con procura alle liti e delle amministrazioni o controinteressati resistenti.

  3. Istanza e obbligo di provvedere

    Ricostruzione dell'istanza presentata e del termine legale di conclusione del procedimento inosservato dalla P.A.

  4. Inerzia dell'amministrazione

    Esposizione del perdurare del silenzio e dell'interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere un provvedimento espresso.

  5. Conclusioni

    Richiesta di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, ordine di provvedere entro un congruo termine e contestuale nomina di un commissario ad acta.

  6. Luogo, data, sottoscrizione e procura

    Elementi formali di chiusura dell'atto, firma digitale del difensore e allegazione della procura alle liti.

Errori da evitare

  • Proporre il ricorso avverso il silenzio-rigetto o il silenzio-assenso, nei quali occorre invece impugnare l'atto tacito con il rito ordinario.
  • Superare il termine di un anno dalla scadenza del procedimento amministrativo, incorrendo nella decadenza dall'azione ex art. 31 c.p.a.
  • Omettere la notifica ad almeno un controinteressato, determinando l'inammissibilità del ricorso per difetto di integrità del contraddittorio.
  • Richiedere l'accertamento della fondatezza della pretesa in presenza di ampi poteri discrezionali non ancora esercitati dalla P.A.

Domande frequenti

È necessaria la diffida prima di presentare il ricorso?

No, l'art. 117 c.p.a. non prevede più l'obbligo di una preventiva diffida ad adempiere, essendo sufficiente il mero decorso del termine ex art. 2 L. 241/1990.

Qual è il termine per depositare il ricorso dopo la notifica?

Il ricorso deve essere depositato entro il termine abbreviato di 15 giorni dall'ultima notifica, trattandosi di un rito speciale accelerato.

Cosa succede se la P.A. provvede dopo la notifica del ricorso?

Se il provvedimento sopravvenuto è favorevole, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; se è sfavorevole, il ricorrente può impugnarlo proponendo motivi aggiunti.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Calcolo automatico dei termini di decadenza di un anno e dei termini dimezzati per il rito camerale accelerato.
  • Verifica del corretto richiamo della base normativa (artt. 31 e 117 c.p.a.) e dei termini procedimentali ex art. 2 L. 241/1990.
  • Generazione automatica della clausola per la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi di persistente inadempimento della P.A.

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