Guida pratica

Come redigere un'istanza cautelare amministrativa con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. è lo strumento diretto a ottenere la tutela interinale nel processo amministrativo, al fine di evitare che la durata del giudizio pregiudichi l'effettività della decisione finale. La norma attribuisce al T.A.R. il potere di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato o di adottare le misure idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, qualora sussista il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile. L'istanza può essere proposta contestualmente al ricorso principale ovvero con atto separato, previa notificazione alle altre parti di causa.

In sintesi

L'istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. costituisce lo strumento per ottenere la tutela interinale nel processo amministrativo dinanzi al T.A.R., sospendendo l'efficacia degli atti impugnati. La redazione, agevolabile tramite AI, impone la dimostrazione del periculum in mora, quale pregiudizio grave e irreparabile, e del fumus boni iuris circa la fondatezza del merito. L'atto deve essere notificato alle controparti tramite PEC e depositato nel sistema SIGA entro trenta giorni. L'ordinanza collegiale in camera di consiglio è appellabile dinanzi al Consiglio di Stato.

I passaggi

  1. 1.

    Identificazione dell'autorità e dei riferimenti di causa

    L'istanza deve essere indirizzata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) già adito con il ricorso principale o a quello che si intende adire contestualmente. È fondamentale indicare il numero di Registro Generale (R.G.), qualora il ricorso sia stato già depositato, al fine di consentire la corretta associazione del fascicolo cautelare a quello di merito. Ove l'istanza sia proposta con atto separato, essa deve essere notificata alle altre parti e depositata telematicamente nei termini di legge.

  2. 2.

    Analisi e prova del periculum in mora

    Il nucleo dell'istanza risiede nella dimostrazione del pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall'esecuzione del provvedimento impugnato nelle more della decisione di merito. Non è sufficiente un'allegazione generica: occorre specificare le ragioni oggettive per cui l'attesa della sentenza renderebbe inefficace la tutela dell'interesse legittimo. La gravità va valutata in relazione alla sfera giuridica o patrimoniale del ricorrente, mentre l'irreparabilità attiene all'impossibilità di ripristinare la situazione antecedente.

  3. 3.

    Esposizione del fumus boni iuris

    Il ricorrente deve offrire una sintetica ma accurata illustrazione della probabile fondatezza del ricorso principale, richiamando i motivi di impugnazione proposti. Sebbene la fase cautelare non richieda un accertamento esaustivo, il collegio deve poter riscontrare una verosimile possibilità di accoglimento della domanda nel merito. È opportuno evidenziare i vizi di legittimità più evidenti o le macroscopiche violazioni di legge che rendono probabile l'annullamento dell'atto.

  4. 4.

    Formulazione delle conclusioni cautelari

    La domanda deve essere formulata in modo chiaro e preciso, chiedendo espressamente la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 55 c.p.a. In alternativa, è possibile sollecitare misure atipiche o propulsive, quali l'ammissione con riserva a una procedura o l'ordine di riesame a carico dell'amministrazione. È altresì necessario richiedere la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza.

  5. 5.

    Notifica e deposito telematico

    L'istanza deve essere notificata all'amministrazione resistente e a tutti i controinteressati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nel rispetto dei termini processuali. A seguito della notifica, il difensore deve procedere al deposito telematico nel fascicolo di causa mediante il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA). L'omessa notifica anche a uno solo dei controinteressati può pregiudicare l'esame della domanda o comportare l'ordine di integrazione del contraddittorio.

Base giuridica: art. 55 c.p.a.art. 56 c.p.a.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. T.A.R. e dati di causa

    Indicazione del Tribunale Amministrativo Regionale competente e degli estremi del ricorso di merito cui l'istanza accede.

  2. Parti

    Identificazione completa del ricorrente, dell'amministrazione resistente e dei controinteressati.

  3. Provvedimento oggetto di richiesta di sospensione

    Descrizione analitica del provvedimento amministrativo impugnato di cui si chiede l'inibitoria degli effetti.

  4. Periculum in mora

    Esposizione dettagliata del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto nelle more della decisione di merito.

  5. Fumus boni iuris

    Sintesi delle censure e dei motivi di ricorso volti a illustrare la verosimile fondatezza delle pretese del ricorrente.

  6. Conclusioni

    Formale richiesta di sospensione cautelare o di idonea misura interinale, corredata dall'istanza di fissazione della camera di consiglio.

  7. Luogo, data, sottoscrizione e procura

    Elementi formali di validità dell'atto, inclusi i riferimenti alla procura alle liti qualora non previamente depositata.

Errori da evitare

  • Notifica dell'istanza alla sola amministrazione resistente con omissione dei controinteressati, determinante l'inammissibilità o il ritardo della tutela.
  • Allegazione di un danno meramente patrimoniale senza offrirne prova dell'irreparabilità o della sproporzione.
  • Omessa istanza di fissazione della camera di consiglio, con conseguente rallentamento dell'iter decisionale cautelare.
  • Presentazione dell'istanza monocratica di estrema gravità ed urgenza ex art. 56 c.p.a. in assenza dei relativi presupposti tassativi.

Domande frequenti

Quali sono i termini per il deposito dell'istanza cautelare?

L'istanza può essere proposta contestualmente al ricorso principale o con atto separato pendente il giudizio; in caso di atto separato, il deposito telematico deve avvenire entro 30 giorni dall'ultima notificazione.

È dovuto un contributo unificato aggiuntivo per l'istanza ex art. 55 c.p.a.?

No, se l'istanza è proposta unitamente al ricorso principale; se invece viene avanzata con atto separato in un momento successivo, è dovuto un contributo unificato autonomo nella misura fissa prevista dalla legge.

L'ordinanza cautelare del T.A.R. è impugnabile?

Sì, l'ordinanza cautelare del T.A.R. è impugnabile mediante appello dinanzi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notificazione della misura o 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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  • Redazione assistita dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora con analisi della coerenza argomentativa
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