Guida pratica

Come redigere il ricorso in materia di accesso con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il ricorso in materia di accesso e il relativo rito speciale sono disciplinati dall'art. 116 c.p.a. per garantire una tutela rapida contro il diniego, il differimento o il silenzio-diniego della Pubblica Amministrazione. Tale strumento processuale trova applicazione sia nell'accesso documentale classico previsto dall'art. 25 L. 241/1990, sia nell'accesso civico generalizzato ex art. 5 D.Lgs. 33/2013. L'azione mira a ottenere l'annullamento dell'atto di diniego e l'ordine giudiziale di esibizione dei documenti richiesti entro termini decisamente abbreviati rispetto al rito ordinario. È un rimedio fondamentale per assicurare la trasparenza amministrativa e il diritto alla difesa di cittadini e imprese.

In sintesi

Il ricorso ex art. 116 c.p.a. disciplina il rito speciale accelerato contro il diniego della Pubblica Amministrazione. Tale strumento si applica all'accesso documentale ex L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013. La notifica deve avvenire entro trenta giorni dal diniego o dal silenzio-deniego, includendo almeno un controinteressato. Il deposito presso il T.A.R. tramite il Processo Amministrativo Telematico (PAT) è fissato in quindici giorni. Il rito prevede un contributo unificato di 300 euro e una decisione con sentenza in forma semplificata. L'AI supporta la redazione dei motivi tecnici.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica dei presupposti e dei termini decadenziali

    Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del diniego o dalla formazione del silenzio-diniego, che si perfeziona decororsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. È fondamentale accertare la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata per l'accesso ex L. 241/1990. In caso di accesso civico ex D.Lgs. 33/2013, occorre invece verificare il rispetto delle finalità di controllo sociale e trasparenza previste dalla norma. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni comporta l'irricevibilità del ricorso per decadenza.

  2. 2.

    Individuazione del T.A.R. competente e dei controinteressati

    La competenza territoriale spetta al Tribunale Amministrativo Regionale nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione che ha emanato il provvedimento di diniego. Nel redigere l'atto, è obbligatorio identificare e notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati, ovvero i soggetti che dall'ostensione dei documenti vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. L'omessa notifica ai controinteressati determina l'inammissibilità del ricorso, salvo l'ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice. La notifica deve essere effettuata sia all'amministrazione resistente sia ai suddetti soggetti terzi.

  3. 3.

    Esposizione del fatto e dell'istanza presentata

    L'atto deve descrivere con precisione l'istanza di accesso presentata all'amministrazione, specificando la data di invio e le modalità di ricezione (PEC o raccomandata). Bisogna allegare copia della richiesta originale e dell'eventuale provvedimento di diniego espresso o differimento ricevuto. Se l'amministrazione è rimasta inerte, occorre evidenziare la data in cui si è formato il silenzio-diniego ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. 241/1990, che ha valore di rigetto dell'istanza. Una narrazione chiara dell'iter procedimentale è indispensabile per dimostrare la tempestività dell'impugnazione.

  4. 4.

    Redazione dei motivi di diritto e del nesso difensivo

    I motivi devono vertere sull'illegittimità del diniego rispetto alle norme sull'accesso, contestando le ragioni addotte dall'amministrazione (es. genericità, segreto d'ufficio infondato). Per l'accesso documentale ex L. 241/1990, è necessario dimostrare il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la difesa degli interessi giuridici del ricorrente. Se si agisce ex D.Lgs. 33/2013, bisogna invece ribadire la natura pubblica dei dati e l'assenza di pregiudizi concreti agli interessi privati o pubblici protetti. È opportuno citare espressamente le violazioni procedurali commesse dall'amministrazione nel procedimento di accesso.

  5. 5.

    Formulazione delle conclusioni e istanza di esibizione

    Le conclusioni devono richiedere formalmente l'annullamento del provvedimento di diniego o la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione. Ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., si deve chiedere al giudice di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti entro un termine congruo (solitamente 30 giorni). È possibile chiedere che l'ordine di esibizione sia assistito da una misura di coercizione indiretta in caso di ulteriore inadempimento. Si deve infine richiedere la condanna dell'amministrazione alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

  6. 6.

    Perfezionamento del deposito telematico

    Dopo la notifica, il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del TAR adito entro 15 giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione. Il deposito avviene esclusivamente tramite il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) in formato PDF nativo sottoscritto digitalmente. Insieme al ricorso, vanno depositati l'eventuale procura alle liti (potendo le parti stare in giudizio personalmente), la prova della notifica, l'istanza di accesso originale e il diniego impugnato. Il mancato rispetto del termine di 15 giorni per il deposito rende il ricorso irricevibile per tardività ex art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a.

Base giuridica: art. 116 c.p.a.art. 25 L. 241/1990art. 5 D.Lgs. 33/2013

Checklist correlata: verifiche preliminari al deposito del ricorso in materia di accesso

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. T.A.R. adito

    Indicazione del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente per il rito speciale ex art. 116 c.p.a.

  2. Parti

    Identificazione del ricorrente, dell'amministrazione resistente e degli eventuali controinteressati individuabili.

  3. Istanza di accesso e diniego

    Descrizione analitica della richiesta inviata alla PA e del relativo provvedimento di diniego, differimento o del silenzio impugnato.

  4. Motivi

    Esposizione delle ragioni di diritto che giustificano l'accesso e contestazione della legittimità del diniego opposto dalla PA.

  5. Conclusioni

    Richiesta di annullamento dell'atto, ordine di esibizione dei documenti e condanna alle spese di lite.

  6. Luogo, data, sottoscrizione e procura

    Elementi formali dell'atto comprensivi della firma digitale del difensore e del mandato alle liti.

Errori da evitare

  • Notifica del ricorso oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio-diniego.
  • Mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuabili dall'istanza o dal provvedimento di diniego.
  • Omessa produzione in giudizio dell'istanza di accesso originale, che rende impossibile per il giudice valutare l'illegittimità del diniego.
  • Mancata specificazione del nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione giuridica da tutelare nel caso di accesso ex L. 241/1990.

Domande frequenti

Qual è il termine per il deposito del ricorso dopo la notifica?

Il ricorso in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. deve essere depositato entro 15 giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica, a pena di irricevibilità.

Quanto costa il contributo unificato per questo tipo di ricorso?

Per i ricorsi in materia di accesso è previsto un contributo unificato ridotto, attualmente pari a 300 euro, salvo casi di esenzione o ammissione al gratuito patrocinio.

Come decide il giudice amministrativo su questo ricorso?

Il ricorso viene deciso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, garantendo una definizione del giudizio molto più rapida rispetto ai riti ordinari.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Verifica automatica della coerenza normativa tra le causali di accesso (L. 241/90 o D.Lgs. 33/2013) e i motivi di ricorso ex art. 116 c.p.a.
  • Editor intelligente per il calcolo dei termini di 30 giorni dalla data del diniego o del silenzio-diniego per prevenire decadenze.
  • Generazione assistita delle clausole per la dimostrazione dell'interesse diretto e concreto e l'identificazione dei controinteressati.

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