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Art. 116 cod. proc. amm. — Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 1

Testo dell'articolo

Art. 116. Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 1

Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi , nonche' per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza [modificato] il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni.

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione [modificato] dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalita'.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

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Avv. Federico Papa
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