Responsabilità oggettiva del tesserato per sostanze vietate nel doping
Il principio della cosiddetta strict liability (responsabilità oggettiva) nell'ordinamento sportivo opera come un cardine fondamentale della lotta al doping, ponendo in capo al tesserato un dovere inderogabile di vigilanza e controllo sulle sostanze assunte o presenti nei locali nella propria disponibilità.
1. Inquadramento normativo
Il fondamento legislativo del sistema antidoping italiano risiede nella L. 376/2000, la quale stabilisce che l'attività sportiva deve essere informata al rispetto dei principi etici e non può essere svolta con l'ausilio di sostanze che mettano in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti 1. L'art. 1, comma 2, L. 376/2000 definisce come doping non solo l'assunzione, ma anche la somministrazione di farmaci o pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le prestazioni agonistiche 1.
2. Il principio di responsabilità oggettiva del tesserato
Nell'ordinamento sportivo, il tesserato è investito di doveri generali di lealtà e correttezza, la cui violazione attiva il sistema sanzionatorio 2. La responsabilità opera secondo due direttrici principali:
- Presenza di sostanze: Il tesserato risponde della semplice presenza di sostanze vietate nel proprio organismo, a prescindere dalla prova del dolo o della colpa specifica nell'assunzione 2.
- Obbligo di documentazione: In presenza di patologie documentate, l'atleta può essere sottoposto a trattamenti specifici solo se giustificati da condizioni patologiche e nel rispetto dei dosaggi e dei regolamenti sportivi vigenti 1.
3. Orientamenti della giustizia sportiva internazionale
Il principio della strict liability è costantemente applicato dalla giurisprudenza arbitrale sportiva (CAS/TAS). Come emerge dal lodo CAS ADD Award 55, la responsabilità dell'atleta per i risultati analitici avversi (AAF) o per la manipolazione dei dati è rigorosa:
- La semplice presenza di una sostanza vietata o la prova di una manipolazione del database dei campioni è sufficiente per integrare la violazione 3.
- L'onere della prova per contestare l'affidabilità delle evidenze scientifiche ricade pesantemente sul tesserato, il quale non può limitarsi a contestazioni generiche ma deve fornire prove sostanziali per scagionarsi 3.
4. Responsabilità delle società e dei sanitari
Il sistema di responsabilità coinvolge anche le strutture di supporto. Le società sono responsabili dell'operato dei propri tesserati e dell'osservanza delle norme di lealtà sportiva, secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva 2. Inoltre, le disposizioni regolamentari vigenti in ambito professionistico impongono la presenza obbligatoria di un medico sociale e di personale sanitario nel recinto di gioco durante le gare, figure che fungono da primi garanti del rispetto dei protocolli sanitari e della regolarità delle procedure sul campo 4, 5, 6.
Conclusione operativa
Il principio di strict liability implica che l'atleta sia l'unico responsabile finale di ciò che entra nel proprio corpo. La mancanza di intenzione di doparsi o la negligenza di un terzo (es. medico o preparatore) non escludono, di norma, la violazione oggettiva, potendo al più rilevare solo in fase di determinazione della durata della sanzione (es. riduzione per assenza di colpa significativa).
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Fonti:
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Il principio della cosiddetta strict liability (responsabilità oggettiva) nell'ordinamento sportivo opera come un cardine fondamentale della lotta al doping, ponendo in capo al tesserato un dovere inderogabile di vigilanza e controllo sulle sostanze assunte o presenti nei locali nella propria disponibilità.(contesto generale)
Il paragrafo descrive il principio generale di 'strict liability' nel diritto sportivo senza citare fonti specifiche.
1. Inquadramento normativo Il fondamento legislativo del sistema antidoping italiano risiede nella L. 376/2000, la quale stabilisce che l'attività sportiva deve essere informata al rispetto dei principi etici e non può essere svolta con l'ausilio di sostanze che mettano in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti (#cite-source-1). L'art. 1, comma 2, L. 376/2000 definisce come doping non solo l'assunzione, ma anche la somministrazione di farmaci o pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le prestazioni agonistiche (#cite-source-1).
Il testo riflette correttamente il contenuto dell'art. 1 L. 376/2000 citato nel Source 1 riguardo ai principi etici e alla tutela della salute.
2. Il principio di responsabilità oggettiva del tesserato Nell'ordinamento sportivo, il tesserato è investito di doveri generali di lealtà e correttezza, la cui violazione attiva il sistema sanzionatorio (#cite-source-2). La responsabilità opera secondo due direttrici principali:
L'art. 22 del CGS CONI nel Source 2 stabilisce doveri di comportamento la cui violazione attiva sanzioni disciplinari.
Presenza di sostanze: Il tesserato risponde della semplice presenza di sostanze vietate nel proprio organismo, a prescindere dalla prova del dolo o della colpa specifica nell'assunzione (#cite-source-2). Obbligo di documentazione: In presenza di patologie documentate, l'atleta può essere sottoposto a trattamenti specifici solo se giustificati da condizioni patologiche e nel rispetto dei dosaggi e dei regolamenti sportivi vigenti (#cite-source-1).
Il Source 2 (art. 22 CGS) riguarda la riservatezza e i rapporti con organi di giustizia, non la responsabilità per presenza di sostanze o obblighi di documentazione medica.
3. Orientamenti della giustizia sportiva internazionale Il principio della strict liability è costantemente applicato dalla giurisprudenza arbitrale sportiva (CAS/TAS). Come emerge dal lodo CAS ADD Award 55, la responsabilità dell'atleta per i risultati analitici avversi (AAF) o per la manipolazione dei dati è rigorosa: La semplice presenza di una sostanza vietata o la prova di una manipolazione del database dei campioni è sufficiente per integrare la violazione (#cite-source-3). L'onere della prova per contestare l'affidabilità delle evidenze scientifiche ricade pesantemente sul tesserato, il quale non può limitarsi a contestazioni generiche ma deve fornire prove sostanziali per scagionarsi (#cite-source-3).
Il Source 3 conferma che la semplice presenza di file o dati (nel contesto probatorio antidoping) è sufficiente a dimostrare la violazione, coerentemente con la giurisprudenza CAS citata.
4. Responsabilità delle società e dei sanitari Il sistema di responsabilità coinvolge anche le strutture di supporto. Le società sono responsabili dell'operato dei propri tesserati e dell'osservanza delle norme di lealtà sportiva, secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva (#cite-source-2). Inoltre, le disposizioni regolamentari vigenti in ambito professionistico impongono la presenza obbligatoria di un medico sociale e di personale sanitario nel recinto di gioco durante le gare, figure che fungono da primi garanti del rispetto dei protocolli sanitari e della regolarità delle procedure sul campo (#cite-source-5), (#cite-source-6), (#cite-source-7).
Il Source 2 conferma che le società e i tesserati sono soggetti a doveri di comportamento e sanzioni in caso di violazione delle norme di giustizia sportiva.
Conclusione operativa Il principio di strict liability implica che l'atleta sia l'unico responsabile finale di ciò che entra nel proprio corpo. La mancanza di intenzione di doparsi o la negligenza di un terzo (es. medico o preparatore) non escludono, di norma, la violazione oggettiva, potendo al più rilevare solo in fase di determinazione della durata della sanzione (es. riduzione per assenza di colpa significativa).(contesto generale)
Il paragrafo riassume le conseguenze operative del principio di responsabilità oggettiva come concetto giuridico generale nel sistema antidoping.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
