Responsabilità oggettiva società sportiva per fatti dei sostenitori
La responsabilità oggettiva delle società sportive per il comportamento dei propri sostenitori rappresenta un cardine dell'ordinamento sportivo, finalizzato a garantire l'ordine e la sicurezza durante le competizioni. Tale regime, pur essendo rigoroso, opera entro confini normativi precisi definiti dal Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC.
1. Inquadramento normativo e principio generale
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, CGS FIGC, le società rispondono dei comportamenti dei propri sostenitori sia quando la gara si disputa sul proprio campo (o campo neutro), sia quando si svolge presso l'impianto della società ospitante 1.
Questa forma di responsabilità prescinde dall'accertamento di un dolo o di una colpa specifica della società, configurandosi come una responsabilità di posizione derivante dal vincolo associativo e dal dovere di vigilanza sul proprio pubblico. Il principio è analogo a quello civilistico della responsabilità dei padroni e dei committenti ex art. 2049 c.c. 2, dove il soggetto che trae vantaggio da un'attività ne sopporta anche i rischi correlati.
2. Ambito di applicazione e tipologie di condotte
La responsabilità della società si estende a diverse fattispecie:
- Ordine e sicurezza: La società risponde delle violazioni avvenute prima, durante e dopo la gara, sia all'interno che nelle aree esterne immediatamente adiacenti all'impianto 1. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica è considerata un'aggravante 1.
- Fatti violenti: Se dalla condotta dei sostenitori deriva un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave alle persone, si applicano sanzioni pecuniarie che, per la Serie A, vanno da euro 10.000 a euro 50.000 3. In caso di recidiva o fatti gravi, possono essere inflitte sanzioni più severe come la squalifica del campo o gare a porte chiuse 3.
- Comportamenti discriminatori: L'art. 28 CGS sanziona l'introduzione di simboli discriminatori o la realizzazione di cori e grida che siano espressione di discriminazione per razza, religione, orientamento o origine etnica 4. La responsabilità per i cori è legata alla "dimensione e percezione reale del fenomeno" 4.
3. Esimenti e attenuanti: i Modelli Organizzativi
Il limite principale alla natura "assoluta" di tale responsabilità è costituito dall'adozione di modelli di prevenzione. L'art. 7 CGS (richiamato anche dall'art. 29) stabilisce che il giudice può escludere o attenuare la responsabilità se la società dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire tali illeciti 5.
Nello specifico, la società non risponde se ricorrono congiuntamente alcune circostanze previste dall'art. 29 CGS, tra cui:
- L'adozione di un codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso (istituto del "gradimento") 6.
- La proficua collaborazione con le Forze dell'ordine per l'identificazione dei responsabili 6.
- L'azione immediata per far cessare i comportamenti illeciti durante la gara 6.
4. Orientamento della giustizia sportiva
La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport ha chiarito che la responsabilità della società è esclusa solo ove sia fornita prova rigorosa dell'efficacia del modello organizzativo. In assenza di tali cautele, la responsabilità "riespande" in forma oggettiva o per "colpa di organizzazione" 7.
Inoltre, è stato precisato che le sanzioni irrogate agli organi della società o ai suoi rappresentanti si riflettono direttamente sulla società stessa ai sensi dell'art. 6 CGS, in virtù del vincolo di immedesimazione organica 8, 9.
Conclusione operativa
La responsabilità oggettiva opera come regola generale per ogni fatto illecito dei tifosi connesso all'evento sportivo. Tuttavia, essa trova un limite invalicabile nell'attuazione diligente delle misure di prevenzione: una società che collabori attivamente con le autorità e implementi correttamente i protocolli di sicurezza può ottenere l'esenzione o una significativa riduzione delle sanzioni disciplinari.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La responsabilità oggettiva delle società sportive per il comportamento dei propri sostenitori rappresenta un cardine dell'ordinamento sportivo, finalizzato a garantire l'ordine e la sicurezza durante le competizioni. Tale regime, pur essendo rigoroso, opera entro confini normativi precisi definiti dal Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC.(contesto generale)
Introduzione di carattere generale sul sistema della responsabilità oggettiva sportiva senza citazioni specifiche.
1. Inquadramento normativo e principio generale Ai sensi dell'art. 6, comma 3, CGS FIGC, le società rispondono dei comportamenti dei propri sostenitori sia quando la gara si disputa sul proprio campo (o campo neutro), sia quando si svolge presso l'impianto della società ospitante (#cite-source-1).
Il paragrafo cita correttamente l'art. 6, comma 3, CGS FIGC riguardo alla responsabilità per i fatti dei sostenitori in casa e fuori.
Questa forma di responsabilità prescinde dall'accertamento di un dolo o di una colpa specifica della società, configurandosi come una responsabilità di posizione derivante dal vincolo associativo e dal dovere di vigilanza sul proprio pubblico. Il principio è analogo a quello civilistico della responsabilità dei padroni e dei committenti ex art. 2049 c.c. (#cite-source-6), dove il soggetto che trae vantaggio da un'attività ne sopporta anche i rischi correlati.
Il richiamo all'art. 2049 c.c. come analogia civilistica è coerente con il testo della norma riportata nel Source 6.
2. Ambito di applicazione e tipologie di condotte La responsabilità della società si estende a diverse fattispecie:(contesto generale)
Frase di transizione che introduce le tipologie di condotte senza affermazioni specifiche da verificare.
Ordine e sicurezza: La società risponde delle violazioni avvenute prima, durante e dopo la gara, sia all'interno che nelle aree esterne immediatamente adiacenti all'impianto (#cite-source-1). La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica è considerata un'aggravante (#cite-source-1). Fatti violenti: Se dalla condotta dei sostenitori deriva un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave alle persone, si applicano sanzioni pecuniarie che, per la Serie A, vanno da euro 10.000 a euro 50.000 (#cite-source-2). In caso di recidiva o fatti gravi, possono essere inflitte sanzioni più severe come la squalifica del campo o gare a porte chiuse (#cite-source-2). Comportamenti discriminatori: L'art. 28 CGS sanziona l'introduzione di simboli discriminatori o la realizzazione di cori e grida che siano espressione di discriminazione per razza, religione, orientamento o origine etnica (#cite-source-3). La responsabilità per i cori è legata alla "dimensione e percezione reale del fenomeno" (#cite-source-3).
L'art. 6 CGS (Source 1) conferma la responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la gara in diverse aree.
3. Esimenti e attenuanti: i Modelli Organizzativi Il limite principale alla natura "assoluta" di tale responsabilità è costituito dall'adozione di modelli di prevenzione. L'art. 7 CGS (richiamato anche dall'art. 29) stabilisce che il giudice può escludere o attenuare la responsabilità se la società dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire tali illeciti (#cite-source-5).
L'art. 7 CGS (Source 5) disciplina effettivamente l'adozione dei modelli organizzativi come scriminante o attenuante.
Nello specifico, la società non risponde se ricorrono congiuntamente alcune circostanze previste dall'art. 29 CGS, tra cui: L'adozione di un codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso (istituto del "gradimento") (#cite-source-4). La proficua collaborazione con le Forze dell'ordine per l'identificazione dei responsabili (#cite-source-4). L'azione immediata per far cessare i comportamenti illeciti durante la gara (#cite-source-4).
L'art. 29 CGS (Source 4) elenca le circostanze esimenti per i comportamenti dei sostenitori, inclusa la collaborazione.
4. Orientamento della giustizia sportiva La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport ha chiarito che la responsabilità della società è esclusa solo ove sia fornita prova rigorosa dell'efficacia del modello organizzativo. In assenza di tali cautele, la responsabilità "riespande" in forma oggettiva o per "colpa di organizzazione" (#cite-source-7).
Il Source 7 riporta testualmente il concetto di responsabilità che si 'riespande' in caso di inefficacia del modello ex art. 7 CGS.
Inoltre, è stato precisato che le sanzioni irrogate agli organi della società o ai suoi rappresentanti si riflettono direttamente sulla società stessa ai sensi dell'art. 6 CGS, in virtù del vincolo di immedesimazione organica (#cite-source-8), (#cite-source-9).
Il Source 8 conferma che la responsabilità si trasmette dal rappresentante alla società ex art. 6 CGS.
Conclusione operativa La responsabilità oggettiva opera come regola generale per ogni fatto illecito dei tifosi connesso all'evento sportivo. Tuttavia, essa trova un limite invalicabile nell'attuazione diligente delle misure di prevenzione: una società che collabori attivamente con le autorità e implementi correttamente i protocolli di sicurezza può ottenere l'esenzione o una significativa riduzione delle sanzioni disciplinari.(contesto generale)
Sintesi conclusiva che riassume i principi generali esposti senza introdurre nuovi dati normativi o fattuali.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
