Responsabilità della società per illeciti di dirigenti e tesserati
Nell'ordinamento sportivo della FIGC, il regime di responsabilità delle società per l'operato di dirigenti e tesserati è governato dal principio della responsabilità diretta e della responsabilità oggettiva, come codificato dal Codice di Giustizia Sportiva (CGS).
Di seguito l'inquadramento normativo e i principi applicativi.
1. Inquadramento normativo
Il fulcro della disciplina risiede negli articoli 4 e 6 del CGS FIGC, che distinguono le tipologie di responsabilità in base al legame tra il soggetto agente e la società:
- Responsabilità Diretta: Ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS FIGC, la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta legalmente o ne esercita il controllo in base alle norme federali 1, 2.
- Responsabilità Oggettiva: Secondo l'art. 6, comma 2, CGS FIGC, la società risponde a fini disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, dei tesserati (calciatori, allenatori) e di altri soggetti legati al club, anche se l'azione non è stata direttamente ordinata o autorizzata dalla società stessa 1, 2.
- Responsabilità per dipendenti e terzi: La responsabilità si estende anche al comportamento dei propri dipendenti e delle persone addette ai servizi della società, nonché dei sostenitori (art. 6, comma 3) 1, 2.
2. L'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia
In materia di illecito sportivo (atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara), l'art. 30 CGS FIGC specifica che le società rispondono dei fatti commessi dai soggetti indicati all'art. 2, commi 1 e 2, se compiuti a loro nome o nel loro interesse 3.
3. Orientamenti giurisprudenziali del Collegio di Garanzia CONI
La giurisprudenza sportiva ha chiarito alcuni punti cardine sull'applicazione di queste norme:
- Doppia sanzione (Tecnica e Disciplinare): Il Collegio di Garanzia ha stabilito che per uno stesso fatto la società può subire sia una sanzione disciplinare (es. ammenda, penalizzazione) sia una sanzione tecnica (perdita della gara ex art. 10 CGS), senza che ciò violi il divieto di ne bis in idem 4.
- Funzione del Merito Sportivo: Il comportamento dei tesserati e delle società deve essere costantemente improntato ai principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 4 CGS FIGC. Chi viola tali principi deve subire le conseguenze afflittive delle sanzioni, anche a salvaguardia della par condicio tra i club 5.
- Centralità dell'art. 6: La giurisprudenza conferma che l'art. 6 è la norma cardine che disciplina la responsabilità della società per l'operato dei suoi rappresentanti e tesserati, fungendo da base per l'imputazione disciplinare dei fatti commessi dai singoli 6.
4. Esimenti e attenuanti (Il Modello Organizzativo)
L'art. 7 CGS FIGC disciplina le sanzioni a carico delle persone fisiche 2. Per quanto riguarda le società, l'ordinamento prevede la possibilità di valutare l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire illeciti come elemento per l'esclusione o la mitigazione della responsabilità.
Conclusione operativa
La società sportiva è chiamata a rispondere per quasi ogni atto illecito dei propri tesserati (responsabilità oggettiva), indipendentemente da una colpa della dirigenza. L'unico strumento difensivo per il club risiede nella rigorosa predisposizione e applicazione dei Modelli Organizzativi (MOG), che possono trasformare una sanzione potenzialmente devastante (come la penalizzazione in classifica) in un'attenuante o, in casi limitati, nell'esclusione della responsabilità.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Nell'ordinamento sportivo della FIGC, il regime di responsabilità delle società per l'operato di dirigenti e tesserati è governato dal principio della responsabilità diretta e della responsabilità oggettiva, come codificato dal Codice di Giustizia Sportiva (CGS).(contesto generale)
Inquadramento generale del sistema di responsabilità sportiva FIGC, non attribuito a una fonte specifica.
Di seguito l'inquadramento normativo e i principi applicativi.(contesto generale)
Frase di transizione puramente introduttiva.
1. Inquadramento normativo Il fulcro della disciplina risiede negli articoli 4 e 6 del CGS FIGC, che distinguono le tipologie di responsabilità in base al legame tra il soggetto agente e la società:
Il paragrafo identifica correttamente gli artt. 4 e 6 CGS FIGC come basi della responsabilità, coerentemente con il contenuto dei chunk.
Responsabilità Diretta: Ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS FIGC, la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta legalmente o ne esercita il controllo in base alle norme federali (#cite-source-2), (#cite-source-3). Responsabilità Oggettiva: Secondo l'art. 6, comma 2, CGS FIGC, la società risponde a fini disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, dei tesserati (calciatori, allenatori) e di altri soggetti legati al club, anche se l'azione non è stata direttamente ordinata o autorizzata dalla società stessa (#cite-source-2), (#cite-source-3). Responsabilità per dipendenti e terzi: La responsabilità si estende anche al comportamento dei propri dipendenti e delle persone addette ai servizi della società, nonché dei sostenitori (art. 6, comma 3) (#cite-source-2), (#cite-source-3).
La distinzione tra responsabilità diretta e oggettiva riflette fedelmente il testo dell'art. 6 CGS FIGC riportato nella fonte.
2. L'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia In materia di illecito sportivo (atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara), l'art. 30 CGS FIGC specifica che le società rispondono dei fatti commessi dai soggetti indicati all'art. 2, commi 1 e 2, se compiuti a loro nome o nel loro interesse (#cite-source-5).
Il contenuto dell'art. 30 CGS FIGC sull'illecito sportivo e il rinvio ai soggetti dell'art. 2 corrisponde a quanto riportato nel Source 5.
3. Orientamenti giurisprudenziali del Collegio di Garanzia CONI La giurisprudenza sportiva ha chiarito alcuni punti cardine sull'applicazione di queste norme: Doppia sanzione (Tecnica e Disciplinare): Il Collegio di Garanzia ha stabilito che per uno stesso fatto la società può subire sia una sanzione disciplinare (es. ammenda, penalizzazione) sia una sanzione tecnica (perdita della gara ex art. 10 CGS), senza che ciò violi il divieto di ne bis in idem (#cite-source-6). Funzione del Merito Sportivo: Il comportamento dei tesserati e delle società deve essere costantemente improntato ai principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 4 CGS FIGC. Chi viola tali principi deve subire le conseguenze afflittive delle sanzioni, anche a salvaguardia della par condicio tra i club (#cite-source-7). Centralità dell'art. 6: La giurisprudenza conferma che l'art. 6 è la norma cardine che disciplina la responsabilità della società per l'operato dei suoi rappresentanti e tesserati, fungendo da base per l'imputazione disciplinare dei fatti commessi dai singoli (#cite-source-8).
Il Source 6 conferma la possibilità di cumulo tra sanzione tecnica (perdita gara ex art. 10) e disciplinare per lo stesso fatto.
4. Esimenti e attenuanti (Il Modello Organizzativo) L'art. 7 CGS FIGC disciplina le sanzioni a carico delle persone fisiche (#cite-source-3). Per quanto riguarda le società, l'ordinamento prevede la possibilità di valutare l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire illeciti come elemento per l'esclusione o la mitigazione della responsabilità.
L'art. 7 CGS FIGC (nel Source 3 indicato sotto il Capo II) tratta effettivamente della responsabilità delle persone fisiche.
Conclusione operativa La società sportiva è chiamata a rispondere per quasi ogni atto illecito dei propri tesserati (responsabilità oggettiva), indipendentemente da una colpa della dirigenza. L'unico strumento difensivo per il club risiede nella rigorosa predisposizione e applicazione dei Modelli Organizzativi (MOG), che possono trasformare una sanzione potenzialmente devastante (come la penalizzazione in classifica) in un'attenuante o, in casi limitati, nell'esclusione della responsabilità.(contesto generale)
Sintesi conclusiva sulla natura della responsabilità oggettiva e l'importanza dei modelli organizzativi, senza citazioni specifiche.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
