Messa alla prova e bancarotta fraudolenta: limiti ex art. 168-bis c.p.

Approfondimento editoriale
In un procedimento penale per bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F./267 CCII), l'imputato chiede la messa alla prova (art. 168-bis c.p.) allegando che la pena in concreto, considerate le attenuanti generiche prevalenti, non supera i 4 anni. Il PM contesta che la bancarotta è reato di pericolo e la messa alla prova è incompatibile con la tutela dei creditori. Quale orientamento prevale nella giurisprudenza di legittimità?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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