Confisca per equivalente e concorrente morale: limiti ex art. 322-ter c.p.
In tema di concorso di persone nel reato, l'applicabilità della confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. nei confronti del concorrente morale (ovvero colui che ha fornito un contributo causale alla realizzazione del reato senza però percepire materialmente il profitto) rappresenta una questione centrale del diritto penale dell'economia.
Di seguito l'analisi basata sulla normativa vigente e sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità:
1. Il principio della solidarietà nel concorso di persone
Secondo il disposto dell'art. 110 c.p., quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita 1. In materia di misure ablatorie, la giurisprudenza ha elaborato il principio della natura solidale della confisca per equivalente.
Questo orientamento prevede che:
- La confisca di valore può essere disposta per l'intero importo del profitto del reato nei confronti di ciascun concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto da questi effettivamente percepita 2.
- Il limite invalicabile è costituito dall'ammontare complessivo del profitto o del prezzo del reato: l'ablazione totale non può mai eccedere il valore del profitto complessivamente generato dall'attività illecita 3 4.
2. Estensione al concorrente morale
La confisca per equivalente può legittimamente colpire anche i beni del concorrente "morale" che non abbia incamerato alcuna somma, purché sia accertata la sua responsabilità penale nel reato presupposto.
Le ragioni risiedono nella natura della confisca ex art. 322-ter c.p.:
- Finalità sanzionatoria: A differenza della confisca diretta (che mira a sottrarre il bene specifico), la confisca per equivalente ha una spiccata funzione afflittiva e sanzionatoria 5 6.
- Indisponibilità del profitto: L'ablazione "di valore" scatta proprio quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto diretto 7. Pertanto, il patrimonio del reo funge da garanzia per il valore corrispondente al profitto illecito generato dal gruppo criminoso.
3. Limiti e Principio di Personalità della Sanzione
L'applicazione della confisca al concorrente morale incontra precisi limiti di ordine sistematico e costituzionale:
- Sussistenza della responsabilità: La confisca per equivalente presuppone sempre una sentenza di condanna o di patteggiamento 7 8. In caso di estinzione del reato per prescrizione, la giurisprudenza prevalente (Sezioni Unite Lucci e successive) nega la possibilità di disporre la confisca per equivalente, proprio a causa della sua natura sanzionatoria, che richiede un accertamento definitivo di colpevolezza 5 2 6.
- Appartenenza dei beni: La confisca non può essere eseguita se i beni appartengono a persona estranea al reato 7 9. Il terzo è considerato "estraneo" se non ha tratto vantaggio dall'attività illecita e se è in buona fede.
- Divieto di duplicazione: Sebbene la confisca possa essere ordinata contro più concorrenti per l'intero, la sua esecuzione deve cessare una volta che lo Stato abbia recuperato l'equivalente del profitto totale. Una duplicazione della riscossione violerebbe il principio di proporzionalità e legalità 2 10.
- Riparazione pecuniaria: Nei reati contro la PA, l'ordinamento prevede anche la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p., che obbliga al pagamento di una somma equivalente al profitto in favore dell'amministrazione lesa, sanzione che si aggiunge alla confisca 11.
Sintesi operativa
Il concorrente morale risponde patrimonialmente con i propri beni per l'intero profitto del reato (nei limiti del valore totale del profitto stesso), in virtù del vincolo di solidarietà che lega i correi ex art. 110 c.p., a meno che non intervenga la prescrizione del reato, nel qual caso la confisca di valore (non quella diretta) dovrà essere revocata 12 6.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In tema di concorso di persone nel reato, l'applicabilità della confisca per equivalente ex <span data-type="legal-citation" data-reference="art. 322-ter c.c.">art. 322-ter c.p.</span> nei confronti del concorrente morale (ovvero colui che ha fornito un contributo causale alla realizzazione del reato senza però percepire materialmente il profitto) rappresenta una questione centrale del diritto penale dell'economia.
Il paragrafo introduce correttamente l'art. 322-ter c.p. in relazione alla confisca per equivalente, come previsto nel testo della fonte [1].
Di seguito l'analisi basata sulla normativa vigente e sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità:(contesto generale)
Frase di raccordo puramente introduttiva che non contiene affermazioni sostanziali o dati specifici.
1. Il principio della solidarietà nel concorso di persone Secondo il disposto dell'<span data-type="legal-citation" data-reference="art. 110 c.p.">art. 110 c.p.</span>, quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita . In materia di misure ablatorie, la giurisprudenza ha elaborato il principio della natura solidale della confisca per equivalente.
La citazione dell'art. 110 c.p. e del principio di responsabilità dei concorrenti nel reato è direttamente supportata dalla fonte [2].
Questo orientamento prevede che: La confisca di valore può essere disposta per l'intero importo del profitto del reato nei confronti di ciascun concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto da questi effettivamente percepita . Il limite invalicabile è costituito dall'ammontare complessivo del profitto o del prezzo del reato: l'ablazione totale non può mai eccedere il valore del profitto complessivamente generato dall'attività illecita .(contesto generale)
Descrive principi generali sulla solidarietà e i limiti della confisca nel concorso di persone, standard nella dottrina penale italiana.
2. Estensione al concorrente morale La confisca per equivalente può legittimamente colpire anche i beni del concorrente "morale" che non abbia incamerato alcuna somma, purché sia accertata la sua responsabilità penale nel reato presupposto.(contesto generale)
Si tratta di un'estensione logica del principio di solidarietà nel concorso di persone, applicata alla figura del concorrente morale.
Le ragioni risiedono nella natura della confisca ex <span data-type="legal-citation" data-reference="art. 322-ter c.c.">art. 322-ter c.p.</span>: Finalità sanzionatoria: A differenza della confisca diretta (che mira a sottrarre il bene specifico), la confisca per equivalente ha una spiccata funzione afflittiva e sanzionatoria . Indisponibilità del profitto: L'ablazione "di valore" scatta proprio quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto diretto . Pertanto, il patrimonio del reo funge da garanzia per il valore corrispondente al profitto illecito generato dal gruppo criminoso.
La natura sanzionatoria e l'applicabilità della confisca di valore sono deducibili dalla disciplina dell'art. 322-ter c.p. citata nella fonte [1].
3. Limiti e Principio di Personalità della Sanzione L'applicazione della confisca al concorrente morale incontra precisi limiti di ordine sistematico e costituzionale:(contesto generale)
Enunciazione di principi generali del diritto penale riguardanti la personalità della pena e i limiti sistematici.
1. Sussistenza della responsabilità: La confisca per equivalente presuppone sempre una sentenza di condanna o di patteggiamento . In caso di estinzione del reato per prescrizione, la giurisprudenza prevalente (Sezioni Unite Lucci e successive) nega la possibilità di disporre la confisca per equivalente, proprio a causa della sua natura sanzionatoria, che richiede un accertamento definitivo di colpevolezza . 2. Appartenenza dei beni: La confisca non può essere eseguita se i beni appartengono a persona estranea al reato . Il terzo è considerato "estraneo" se non ha tratto vantaggio dall'attività illecita e se è in buona fede. 3. Divieto di duplicazione: Sebbene la confisca possa essere ordinata contro più concorrenti per l'intero, la sua esecuzione deve cessare una volta che lo Stato abbia recuperato l'equivalente del profitto totale. Una duplicazione della riscossione violerebbe il principio di proporzionalità e legalità . 4. Riparazione pecuniaria: Nei reati contro la PA, l'ordinamento prevede anche la riparazione pecuniaria ex <span data-type="legal-citation" data-reference="art. 322-quater c.p.">art. 322-quater c.p.</span>, che obbliga al pagamento di una somma equivalente al profitto in favore dell'amministrazione lesa, sanzione che si aggiunge alla confisca .
L'art. 578-bis c.p.p. (ripreso in fonte [6]) e la giurisprudenza citata confermano la necessità di accertamento della responsabilità per la confisca.
Sintesi operativa Il concorrente morale risponde patrimonialmente con i propri beni per l'intero profitto del reato (nei limiti del valore totale del profitto stesso), in virtù del vincolo di solidarietà che lega i correi ex <span data-type="legal-citation" data-reference="art. 110 c.p.">art. 110 c.p.</span>, a meno che non intervenga la prescrizione del reato, nel qual caso la confisca di valore (non quella diretta) dovrà essere revocata .(contesto generale)
Sintesi conclusiva dei concetti precedentemente esposti basata sulla combinazione degli artt. 110 e 322-ter c.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
