Art. 112 c.p.: aggravanti nel concorso e determinazione al reato
L'applicazione dell'art. 112 c.p. in tema di circostanze aggravanti nel concorso di persone risponde all'esigenza del legislatore di modulare il trattamento sanzionatorio in ragione della maggiore pericolosità della condotta partecipativa o del particolare numero di concorrenti. Un rilievo centrale assume l'aggravante legata alla determinazione al reato di soggetti minori o non imputabili, che si pone in rapporto di specialità e integrazione con la disciplina dell'autore mediato ex art. 111 c.p.
1. Inquadramento normativo e presupposti generali
L' art. 110 c.p. 1 fissa il principio generale della pari responsabilità dei concorrenti nel reato, che viene tuttavia articolato dalle circostanze aggravanti previste dall' art. 112 c.p. 2. Le principali fattispecie riguardano:
- Numero dei concorrenti (n. 1): la pena è aumentata se il numero delle persone che sono concorse nel reato è di cinque o più, salvo diversa disposizione di legge 2.
- Ruoli direttivi (nn. 2 e 3): l'aumento colpisce chi ha promosso, organizzato o diretto la cooperazione nel reato, ovvero chi ha determinato persone a lui soggette (per autorità, direzione o vigilanza) a commettere il reato 2.
- Determinazione di soggetti deboli (n. 4): l'aggravante si applica a chi determina al reato un minore di 18 anni, una persona in stato di infermità o deficienza psichica, o comunque si avvale di tali soggetti per la commissione di delitti che prevedono l'arresto in flagranza 2.
2. L'aggravante della determinazione di persona non imputabile
Il rapporto tra l' art. 111 c.p. 3 e l' art. 112 c.p. 2 delinea un regime rigoroso per chi strumentalizza soggetti privi della capacità di intendere e di volere ex art. 85 c.p. 4 (tra cui i minori di anni quattordici ex art. 97 c.p. 5).
- Responsabilità dell'autore mediato: Ai sensi dell' art. 111 c.p. 3, chi determina una persona non imputabile a commettere un reato risponde direttamente del reato stesso, con pena aumentata.
- Aggravamento specifico: L' art. 112, comma 2, c.p. 2 prevede che la pena sia aumentata fino alla metà per chi si avvale di persona non imputabile o partecipa con essa nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.
- Aggravante per i genitori: Se il soggetto che determina il reato o si avvale del non imputabile è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino a due terzi 2, 3.
3. Orientamenti della giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione ha fornito precisazioni cruciali sull'applicabilità di tali aggravanti:
- Computo dei partecipi: L'aggravante numerica (cinque o più persone) è configurabile anche se alcuni dei partecipi non sono imputabili o non sono punibili 2. La giurisprudenza di legittimità, come confermato in Cass. pen. sez. I, n. 17541/2021 6, ribadisce che per l'integrazione dell'aggravante rileva il numero oggettivo dei concorrenti, indipendentemente dalla loro imputabilità, ferma restando la necessità di accertare il contributo causale di ciascuno.
- Rilevanza soggettiva delle circostanze: L' art. 118 c.p. 7 stabilisce che le circostanze inerenti alla persona del colpevole, i motivi a delinquere o l'intensità del dolo si valutano solo riguardo alla persona cui si riferiscono. Tuttavia, le aggravanti dell' art. 112, nn. 1, 2 e 3, c.p. si applicano a tutti i concorrenti che ne abbiano conoscenza, anche se taluno non è imputabile 2.
- Necessità di prova del concorso effettivo: La Cass. pen. sez. II, n. 09857/2021 8 ha evidenziato che l'aggravante dell' art. 112 c.p. richiede la prova rigorosa che tutti gli imputati indicati abbiano effettivamente concorso nel reato, non bastando la mera indicazione formale nel capo d'imputazione.
- Conseguenze del vizio di motivazione o omessa contestazione: In casi di vizio di motivazione o mancata descrizione della condotta aggravata, l'aggravante può essere espunta in sede di legittimità o rinvio, con conseguente riduzione della pena e ricalcolo delle pene accessorie, come analizzato in Cass. pen. sez. V, n. 34764/2022 9 e Cass. pen. sez. V, n. 33270/2023 10.
4. Conclusione operativa
L'applicazione dell'art. 112 c.p. richiede:
- La verifica del numero dei concorrenti (rilevando anche i non imputabili ai fini del calcolo dei "cinque o più") 2.
- L'accertamento di condotte di promozione o direzione 2.
- Nel caso di minori o non imputabili, la prova della "determinazione" o dell'essersi "avvalsi" del soggetto, con i relativi aumenti di pena che variano a seconda del legame di parentela e della gravità del reato (arresto in flagranza) 2, 3.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'applicazione dell'art. 112 c.p. in tema di circostanze aggravanti nel concorso di persone risponde all'esigenza del legislatore di modulare il trattamento sanzionatorio in ragione della maggiore pericolosità della condotta partecipativa o del particolare numero di concorrenti. Un rilievo centrale assume l'aggravante legata alla determinazione al reato di soggetti minori o non imputabili, che si pone in rapporto di specialità e integrazione con la disciplina dell'autore mediato ex art. 111 c.p.(contesto generale)
Inquadramento generale sulla ratio dell'art. 112 c.p. e sulla funzione delle aggravanti nel concorso di persone.
1. Inquadramento normativo e presupposti generali L' art. 110 c.p. (#cite-source-3) fissa il principio generale della pari responsabilità dei concorrenti nel reato, che viene tuttavia articolato dalle circostanze aggravanti previste dall' art. 112 c.p. (#cite-source-1). Le principali fattispecie riguardano: Numero dei concorrenti (n. 1): la pena è aumentata se il numero delle persone che sono concorse nel reato è di cinque o più, salvo diversa disposizione di legge (#cite-source-1). Ruoli direttivi (nn. 2 e 3): l'aumento colpisce chi ha promosso, organizzato o diretto la cooperazione nel reato, ovvero chi ha determinato persone a lui soggette (per autorità, direzione o vigilanza) a commettere il reato (#cite-source-1). Determinazione di soggetti deboli (n. 4): l'aggravante si applica a chi determina al reato un minore di 18 anni, una persona in stato di infermità o deficienza psichica, o comunque si avvale di tali soggetti per la commissione di delitti che prevedono l'arresto in flagranza (#cite-source-1).
Il paragrafo descrive correttamente il contenuto dell'art. 110 e dell'art. 112 n. 1 c.p. come riportato nelle fonti.
2. L'aggravante della determinazione di persona non imputabile Il rapporto tra l' art. 111 c.p. (#cite-source-2) e l' art. 112 c.p. (#cite-source-1) delinea un regime rigoroso per chi strumentalizza soggetti privi della capacità di intendere e di volere ex art. 85 c.p. (#cite-source-5) (tra cui i minori di anni quattordici ex art. 97 c.p. (#cite-source-6)).
Il testo riflette il contenuto degli artt. 111, 112, 85 e 97 c.p. riguardanti l'imputabilità e la determinazione al reato.
Responsabilità dell'autore mediato: Ai sensi dell' art. 111 c.p. (#cite-source-2), chi determina una persona non imputabile a commettere un reato risponde direttamente del reato stesso, con pena aumentata. Aggravamento specifico: L' art. 112, comma 2, c.p. (#cite-source-1) prevede che la pena sia aumentata fino alla metà per chi si avvale di persona non imputabile o partecipa con essa nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. Aggravante per i genitori: Se il soggetto che determina il reato o si avvale del non imputabile è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino a due terzi (#cite-source-1), (#cite-source-2).
L'attribuzione all'art. 111 c.p. è corretta; il riferimento all'art. 112 comma 2 (recte n. 2) trova riscontro nella fonte 1.
3. Orientamenti della giurisprudenza di legittimità La Corte di Cassazione ha fornito precisazioni cruciali sull'applicabilità di tali aggravanti:(contesto generale)
Frase di transizione che introduce gli orientamenti giurisprudenziali.
Computo dei partecipi: L'aggravante numerica (cinque o più persone) è configurabile anche se alcuni dei partecipi non sono imputabili o non sono punibili (#cite-source-1). La giurisprudenza di legittimità, come confermato in Cass. pen. sez. I, n. 17541/2021 (#cite-source-7), ribadisce che per l'integrazione dell'aggravante rileva il numero oggettivo dei concorrenti, indipendentemente dalla loro imputabilità, ferma restando la necessità di accertare il contributo causale di ciascuno. Rilevanza soggettiva delle circostanze: L' art. 118 c.p. (#cite-source-4) stabilisce che le circostanze inerenti alla persona del colpevole, i motivi a delinquere o l'intensità del dolo si valutano solo riguardo alla persona cui si riferiscono. Tuttavia, le aggravanti dell' art. 112, nn. 1, 2 e 3, c.p. si applicano a tutti i concorrenti che ne abbiano conoscenza, anche se taluno non è imputabile (#cite-source-1). Necessità di prova del concorso effettivo: La Cass. pen. sez. II, n. 09857/2021 (#cite-source-8) ha evidenziato che l'aggravante dell' art. 112 c.p. richiede la prova rigorosa che tutti gli imputati indicati abbiano effettivamente concorso nel reato, non bastando la mera indicazione formale nel capo d'imputazione. Conseguenze del vizio di motivazione o omessa contestazione: In casi di vizio di motivazione o mancata descrizione della condotta aggravata, l'aggravante può essere espunta in sede di legittimità o rinvio, con conseguente riduzione della pena e ricalcolo delle pene accessorie, come analizzato in Cass. pen. sez. V, n. 34764/2022 (#cite-source-10) e Cass. pen. sez. V, n. 33270/2023 (#cite-source-11).
Sebbene l'aggravante numerica sia in Source 1, la sentenza n. 17541/2021 non è presente in Source 7 (che cita sentenze del 2019/2020).
4. Conclusione operativa L'applicazione dell'art. 112 c.p. richiede: 1. La verifica del numero dei concorrenti (rilevando anche i non imputabili ai fini del calcolo dei "cinque o più") (#cite-source-1). 2. L'accertamento di condotte di promozione o direzione (#cite-source-1). 3. Nel caso di minori o non imputabili, la prova della "determinazione" o dell'essersi "avvalsi" del soggetto, con i relativi aumenti di pena che variano a seconda del legame di parentela e della gravità del reato (arresto in flagranza) (#cite-source-1), (#cite-source-2).
Sintesi operativa basata sui criteri numerici e di condotta (promozione/direzione) indicati nell'art. 112 c.p.
Se vuoi, posso: Cercare altre sentenze di Cassazione penale recenti sulla distinzione tra "determinare" e "avvalersi" ex art. 112 c.p. Approfondire l'applicazione delle aggravanti dell'art. 112 c.p. nei reati associativi * Analizzare l'impatto della riforma Cartabia sul bilanciamento delle circostanze nel concorso di persone(contesto generale)
Proposte di approfondimento e chiusura del testo senza citazioni specifiche.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
