Concorso esterno e contributo causale: la Cassazione n. 37406/2022
Il tema del concorso esterno in associazione mafiosa rappresenta una delle costruzioni giurisprudenziali più articolate del diritto penale italiano, fondata sul combinato disposto tra la norma incriminatrice di parte speciale e la clausola generale sul concorso di persone.
In merito al quesito specifico sulla sentenza n. 37406/2022 1 della Corte di Cassazione, occorre preliminarmente precisare che tale pronuncia (emessa dalla Sez. VII penale il 13/09/2021 e depositata nel 2022) si è occupata di un profilo processuale specifico relativo all'inammissibilità di un ricorso riguardante il trattamento sanzionatorio 1. Tuttavia, il quadro normativo e i principi di riferimento per il concorso esterno e il contributo causale rimangono quelli consolidati dalla giurisprudenza di legittimità sulla base delle norme del Codice Penale.
1. Inquadramento normativo
Il concorso esterno non è una fattispecie autonoma di reato, ma deriva dall'applicazione congiunta di due norme:
- Art. 416-bis c.p. 2: definisce il reato di associazione di tipo mafioso, punendo chiunque "fa parte" dell'organizzazione (concorrente interno).
- Art. 110 c.p. 3: stabilisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna soggiace alla pena per questo stabilita.
Il concorrente esterno è colui che, pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organica dell'associazione (non ha l'"affectio societatis"), fornisce un contributo che favorisce l'esistenza o il raggiungimento degli scopi del sodalizio.
2. Il contributo causale e l'art. 40 c.p.
L'elemento centrale per la configurabilità del concorso esterno è il nesso di causalità, disciplinato dall'art. 40 c.p. 4, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto se l'evento non è conseguenza della sua azione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (richiamato implicitamente nel contesto delle valutazioni sulla responsabilità in ambito associativo), il contributo del concorrente esterno deve presentare le seguenti caratteristiche:
- Causalità reale: non è sufficiente un contributo "di facciata" o un'adesione morale; deve trattarsi di un apporto concreto che abbia avuto un'effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa 4.
- Giudizio "ex post": la rilevanza del contributo deve essere accertata "ex post". Occorre cioè verificare se, eliminando mentalmente l'azione del concorrente, l'associazione avrebbe comunque conservato la medesima struttura o raggiunto i medesimi risultati illeciti.
- Efficacia per l'organizzazione: il contributo deve aver fornito all'associazione un vantaggio o un'utilità concreta, contribuendo a garantirne la sopravvivenza o l'operatività nel tempo 2 4.
3. Considerazioni sulla sentenza n. 37406/2022
Dall'analisi della sentenza Cass. pen., sez. VII, n. 37406/2022 1, emerge che il caso specifico riguardava la contestazione del Procuratore Generale contro la concessione di attenuanti generiche a un imputato. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, valorizzando il comportamento processuale del soggetto nel confermare la decisione di merito 1.
Sebbene questa specifica ordinanza non abbia riscritto i dogmi del concorso esterno, essa si inserisce in un sistema dove la responsabilità associativa richiede sempre un rigoroso accertamento del nesso causale 4 e della finalità mafiosa 2.
Conclusione operativa
Il principio cardine, supportato dal combinato disposto degli artt. 40, 110 e 416-bis c.p. 2 3 4, prevede che per la condanna del concorrente esterno non basti la prova di contatti sporadici con esponenti mafiosi, ma serva la prova rigorosa che il suo intervento abbia effettivamente impedito il disgregamento o favorito l'accrescimento del potere dell'associazione.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Il tema del concorso esterno in associazione mafiosa rappresenta una delle costruzioni giurisprudenziali più articolate del diritto penale italiano, fondata sul combinato disposto tra la norma incriminatrice di parte speciale e la clausola generale sul concorso di persone.(contesto generale)
Descrizione generale e dottrinale della natura del concorso esterno come combinato disposto tra norme.
In merito al quesito specifico sulla sentenza n. 37406/2022 della Corte di Cassazione, occorre preliminarmente precisare che tale pronuncia (emessa dalla Sez. VII penale il 13/09/2021 e depositata nel 2022) si è occupata di un profilo processuale specifico relativo all'inammissibilità di un ricorso riguardante il trattamento sanzionatorio . Tuttavia, il quadro normativo e i principi di riferimento per il concorso esterno e il contributo causale rimangono quelli consolidati dalla giurisprudenza di legittimità sulla base delle norme del Codice Penale.
Identifica correttamente la sentenza n. 37406/2022 e il suo oggetto (inammissibilità del ricorso sul trattamento sanzionatorio).
1. Inquadramento normativo Il concorso esterno non è una fattispecie autonoma di reato, ma deriva dall'applicazione congiunta di due norme: Art. 416-bis c.p. : definisce il reato di associazione di tipo mafioso, punendo chiunque "fa parte" dell'organizzazione (concorrente interno). Art. 110 c.p. : stabilisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna soggiace alla pena per questo stabilita.
Cita correttamente l'art. 416-bis c.p. e l'art. 110 c.p. come basi per la distinzione tra partecipazione e concorso.
Il concorrente esterno è colui che, pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organica dell'associazione (non ha l'"affectio societatis"), fornisce un contributo che favorisce l'esistenza o il raggiungimento degli scopi del sodalizio.(contesto generale)
Definizione dottrinale standard di concorrente esterno e distinzione rispetto all'affectio societatis.
2. Il contributo causale e l'art. 40 c.p. L'elemento centrale per la configurabilità del concorso esterno è il nesso di causalità, disciplinato dall'art. 40 c.p. , secondo cui nessuno può essere punito per un fatto se l'evento non è conseguenza della sua azione.
Collega correttamente il nesso di causalità all'art. 40 c.p. citandone il contenuto testuale.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (richiamato implicitamente nel contesto delle valutazioni sulla responsabilità in ambito associativo), il contributo del concorrente esterno deve presentare le seguenti caratteristiche: Causalità reale: non è sufficiente un contributo "di facciata" o un'adesione morale; deve trattarsi di un apporto concreto che abbia avuto un'effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa . Giudizio "ex post": la rilevanza del contributo deve essere accertata "ex post". Occorre cioè verificare se, eliminando mentalmente l'azione del concorrente, l'associazione avrebbe comunque conservato la medesima struttura o raggiunto i medesimi risultati illeciti. Efficacia per l'organizzazione: il contributo deve aver fornito all'associazione un vantaggio o un'utilità concreta, contribuendo a garantirne la sopravvivenza o l'operatività nel tempo [Source 2, Source 4].(contesto generale)
Esposizione di principi giurisprudenziali consolidati (causalità reale) non specificamente tratti dal testo della sentenza 1.
3. Considerazioni sulla sentenza n. 37406/2022 Dall'analisi della sentenza Cass. pen., sez. VII, n. 37406/2022 , emerge che il caso specifico riguardava la contestazione del Procuratore Generale contro la concessione di attenuanti generiche a un imputato. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, valorizzando il comportamento processuale del soggetto nel confermare la decisione di merito .
Riprende fedelmente il contenuto della sentenza 1 riguardo al ricorso del PG e alle attenuanti generiche.
Sebbene questa specifica ordinanza non abbia riscritto i dogmi del concorso esterno, essa si inserisce in un sistema dove la responsabilità associativa richiede sempre un rigoroso accertamento del nesso causale e della finalità mafiosa .(contesto generale)
Considerazione sistematica generale sul nesso causale e la finalità mafiosa nel diritto penale.
Conclusione operativa Il principio cardine, supportato dal combinato disposto degli artt. 40, 110 e 416-bis c.p. [Source 2, 3, 4], prevede che per la condanna del concorrente esterno non basti la prova di contatti sporadici con esponenti mafiosi, ma serva la prova rigorosa che il suo intervento abbia effettivamente impedito il disgregamento o favorito l'accrescimento del potere dell'associazione.
Sintesi basata sul combinato disposto degli articoli citati nelle fonti 2, 3 e 4.
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