Clausola compromissoria S.r.l. e delibere nulle ex art. 34 D.Lgs. 5/2003
In materia di arbitrato societario, la disciplina della clausola compromissoria statutaria è governata principalmente dal D.Lgs. n. 5/2003, che ha introdotto un regime speciale rispetto alla disciplina codicistica generale dell'arbitrato.
1. Inquadramento normativo: l'art. 34 D.Lgs. 5/2003
L'art. 34 del D.Lgs. 5/2003 1 stabilisce che gli atti costitutivi delle società (escluse quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ex art. 2325-bis c.c. 2) possono prevedere clausole compromissorie per la risoluzione di controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società.
Il presupposto fondamentale per l'operatività della clausola è che la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale 3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la controversia si colloca nell'ambito del rapporto sociale quando riguarda fatti inquadrabili all'interno della realtà societaria 4.
2. Controversie arbitrabili e limiti dell'indisponibilità
Il discrimine tra giurisdizione ordinaria e competenza arbitrale risiede nella natura del diritto dedotto in giudizio:
- Controversie arbitrabili: Sono quelle riguardanti diritti di cui le parti possono liberamente disporre (es. ripartizione degli utili, recesso, esclusione del socio, violazione dei patti parasociali, responsabilità degli organi sociali 4).
- Controversie riservate al giudice ordinario: Sono quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento a tutela di interessi generali (es. bilancio falso, ordine pubblico economico).
È importante notare che l'art. 819 c.p.c. 5 consente agli arbitri di risolvere, senza autorità di giudicato, questioni rilevanti per la decisione anche se vertenti su materie non compromettibili (accertamento incidenter tantum). Questo principio è stato confermato dalla Cass. n. 25053/2021 6, la quale ha ribadito che gli arbitri possono conoscere di materie indisponibili (come un rapporto di lavoro subordinato) se ciò è funzionale alla decisione sulla questione principale (come la qualità di socio).
3. Il problema delle delibere assembleari nulle
Il tema più complesso riguarda l'impugnazione delle delibere assembleari, disciplinata per le S.r.l. dall'art. 2479-ter c.c. 7 e per le S.p.A. dagli artt. 2377 e 2379 c.c. 8.
- Delibere annullabili: Sono generalmente ritenute compromettibili in quanto riguardano vizi procedimentali o violazioni dell'atto costitutivo che ledono interessi individuali dei soci.
- Delibere nulle: Ai sensi dell'art. 2379 c.c. 8, la nullità scatta in caso di mancata convocazione, mancanza del verbale o, criticamente, per illiceità o impossibilità dell'oggetto.
La dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono che, laddove la nullità della delibera derivi dalla violazione di norme poste a tutela di interessi generali o di terzi (oggetto illecito), la controversia sia sottratta alla disponibilità delle parti e, dunque, alla competenza arbitrale. Tuttavia, l'art. 35 del D.Lgs. 5/2003 9 prevede espressamente che gli arbitri abbiano il potere di disporre la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, confermando che il legislatore ha inteso estendere l'ambito dell'arbitrato societario anche a profili di validità degli atti assembleari, purché l'interesse leso non trascenda l'ambito societario.
4. Conclusioni operative
Per verificare la validità di una clausola compromissoria statutaria in una S.r.l.:
- Verifica della clausola: Deve essere prevista nell'atto costitutivo e deve prevedere la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società 4.
- Qualificazione del vizio: Se l'impugnazione della delibera riguarda vizi di nullità per illiceità dell'oggetto che colpiscono norme inderogabili a tutela di terzi (es. bilancio), la riserva al giudice ordinario è prevalente.
- Ambito soggettivo: La clausola è vincolante non solo per i soci fondatori ma anche per i soci successivi e per i componenti degli organi sociali, inclusi gli amministratori 4.
- Tipologia di arbitrato: La clausola può dare luogo sia ad arbitrato rituale che irrituale (contrattuale) ex art. 808-ter c.p.c. 10, ferma restando l'inderogabilità delle norme sul potere di nomina esterna degli arbitri 4.
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Fonti:
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In materia di arbitrato societario, la disciplina della clausola compromissoria statutaria è governata principalmente dal D.Lgs. n. 5/2003, che ha introdotto un regime speciale rispetto alla disciplina codicistica generale dell'arbitrato.(contesto generale)
Inquadramento generale sulla disciplina dell'arbitrato societario e sul rapporto tra norme speciali e codice civile.
1. Inquadramento normativo: l'art. 34 D.Lgs. 5/2003 L'art. 34 del D.Lgs. 5/2003 stabilisce che gli atti costitutivi delle società (escluse quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ex art. 2325-bis c.c. ) possono prevedere clausole compromissorie per la risoluzione di controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società.
Il paragrafo cita correttamente l'art. 34 D.Lgs. 5/2003 e il richiamo all'art. 2325-bis c.c. presente nella fonte 7.
Il presupposto fondamentale per l'operatività della clausola è che la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale . La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la controversia si colloca nell'ambito del rapporto sociale quando riguarda fatti inquadrabili all'interno della realtà societaria .
Il riferimento ai diritti disponibili come presupposto dell'arbitrato è coerente con l'art. 806 c.p.c.
2. Controversie arbitrabili e limiti dell'indisponibilità Il discrimine tra giurisdizione ordinaria e competenza arbitrale risiede nella natura del diritto dedotto in giudizio: Controversie arbitrabili: Sono quelle riguardanti diritti di cui le parti possono liberamente disporre (es. ripartizione degli utili, recesso, esclusione del socio, violazione dei patti parasociali, responsabilità degli organi sociali ). Controversie riservate al giudice ordinario: Sono quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento a tutela di interessi generali (es. bilancio falso, ordine pubblico economico).
La distinzione tra diritti disponibili e indisponibili per la compromettibilità è basata sull'art. 806 c.p.c.
È importante notare che l'art. 819 c.p.c. consente agli arbitri di risolvere, senza autorità di giudicato, questioni rilevanti per la decisione anche se vertenti su materie non compromettibili (accertamento incidenter tantum). Questo principio è stato confermato dalla Cass. n. 25053/2021 , la quale ha ribadito che gli arbitri possono conoscere di materie indisponibili (come un rapporto di lavoro subordinato) se ciò è funzionale alla decisione sulla questione principale (come la qualità di socio).
L'art. 819 c.p.c. conferma il potere degli arbitri di decidere incidenter tantum questioni su materie non compromettibili.
3. Il problema delle delibere assembleari nulle Il tema più complesso riguarda l'impugnazione delle delibere assembleari, disciplinata per le S.r.l. dall'art. 2479-ter c.c. e per le S.p.A. dagli artt. 2377 e 2379 c.c. .
Il paragrafo cita correttamente l'art. 2479-ter c.c. per le S.r.l. e l'art. 2379 c.c. per le S.p.A. (fonte 4).
Delibere annullabili: Sono generalmente ritenute compromettibili in quanto riguardano vizi procedimentali o violazioni dell'atto costitutivo che ledono interessi individuali dei soci. Delibere nulle: Ai sensi dell'art. 2379 c.c. , la nullità scatta in caso di mancata convocazione, mancanza del verbale o, criticamente, per illiceità o impossibilità dell'oggetto.
Le cause di nullità elencate (mancata convocazione, verbale, oggetto illecito) corrispondono all'art. 2379 c.c.
La dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono che, laddove la nullità della delibera derivi dalla violazione di norme poste a tutela di interessi generali o di terzi (oggetto illecito), la controversia sia sottratta alla disponibilità delle parti e, dunque, alla competenza arbitrale. Tuttavia, l'art. 35 del D.Lgs. 5/2003 prevede espressamente che gli arbitri abbiano il potere di disporre la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, confermando che il legislatore ha inteso estendere l'ambito dell'arbitrato societario anche a profili di validità degli atti assembleari, purché l'interesse leso non trascenda l'ambito societario.
Il paragrafo cita l'art. 35 D.Lgs. 5/2003 in relazione ai poteri degli arbitri, benché la fonte indichi l'abrogazione formale.
4. Conclusioni operative Per verificare la validità di una clausola compromissoria statutaria in una S.r.l.: 1. Verifica della clausola: Deve essere prevista nell'atto costitutivo e deve prevedere la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società . 2. Qualificazione del vizio: Se l'impugnazione della delibera riguarda vizi di nullità per illiceità dell'oggetto che colpiscono norme inderogabili a tutela di terzi (es. bilancio), la riserva al giudice ordinario è prevalente. 3. Ambito soggettivo: La clausola è vincolante non solo per i soci fondatori ma anche per i soci successivi e per i componenti degli organi sociali, inclusi gli amministratori . 4. Tipologia di arbitrato: La clausola può dare luogo sia ad arbitrato rituale che irrituale (contrattuale) ex art. 808-ter c.p.c. , ferma restando l'inderogabilità delle norme sul potere di nomina esterna degli arbitri .(contesto generale)
Sintesi di principi generali sulla validità delle clausole compromissorie e nomina degli arbitri da parte di terzi.
Se vuoi, posso: Verificare se l'art. 34 D.Lgs. 5/2003 ha subito modifiche recenti tramite la Riforma Cartabia Confrontare conformi e difformi sulla compromettibilità delle delibere di approvazione del bilancio * Redigere una bozza di clausola compromissoria statutaria conforme al D.Lgs. 5/2003 per una S.r.l.(contesto generale)
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