Nullità delibera e legittimazione socio favorevole ex art. 2379 c.c.
La questione della legittimazione del socio che ha votato favorevolmente a una delibera successivamente impugnata per nullità ex art. 2379 c.c. rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto societario, ponendo in conflitto il principio di legalità degli atti societari con le clausole generali di correttezza e buona fede.
Di seguito l'analisi sistematica basata sulle fonti normative e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
1. Inquadramento normativo: il dato testuale
A differenza della disciplina dell'annullabilità, l'art. 2379 c.c. dispone che, nei casi di mancata convocazione, mancanza del verbale o illiceità dell'oggetto, la deliberazione può essere impugnata da "chiunque vi abbia interesse" 1.
Il legislatore ha operato una scelta precisa:
- Nell'annullabilità (art. 2377 c.c.), la legittimazione è ristretta ai soli soci assenti, dissenzienti od astenuti 2. Il voto favorevole opera qui come una preclusione insuperabile.
- Nella nullità, la norma non riproduce tale esclusione, conformandosi al principio generale di cui all' art. 1421 c.c., secondo cui la nullità è assoluta e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse 3.
2. Il principio della tutela di interessi ultra-individuali
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il regime della nullità societaria è volto a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa con l'esigenza di impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto sociale 4.
Quando la delibera presenta un oggetto illecito (contrario a norme imperative poste a tutela di interessi generali), la nullità trascende l'interesse del singolo socio. In tale prospettiva, la legittimazione del socio consenziente non deriva da un diritto "individuale" calpestato, ma dalla funzione di ripristino della legalità violata, che l'ordinamento affida a chiunque possa vantare un interesse qualificato ex art. 100 c.p.c. 5.
3. Abuso del diritto e "Venire contra factum proprium"
La "zona grigia" da Lei citata riguarda l'applicabilità degli artt. 1175 c.c. (correttezza) e 1375 c.c. (buona fede) come eccezioni paralizzanti l'azione del socio 6 7.
L'orientamento prevalente tende a distinguere tra:
- Nullità per vizi formali (es. verbale): dove il comportamento pregresso del socio potrebbe essere valutato con maggior rigore sotto il profilo della correttezza, anche alla luce della possibilità di sanatoria ex art. 2379-bis c.c. 8.
- Nullità per illiceità dell'oggetto: in questo caso, la giurisprudenza è restia a negare la legittimazione sulla base del venire contra factum proprium. Il motivo risiede nel fatto che la nullità per oggetto illecito è rilevabile d'ufficio dal giudice 1. Pertanto, anche se si volesse eccepire l'abuso del diritto del socio, il giudice resterebbe investito del potere-dovere di dichiarare la nullità una volta che il vizio sia emerso nel processo.
4. Conclusione operativa
Sebbene la condotta del socio che vota a favore e poi impugna sia apparentemente incoerente, la natura della nullità ex art. 2379 c.c. rende difficile negarne la legittimazione attiva, specialmente in presenza di illiceità dell'oggetto.
In sede giudiziale, la difesa potrà sostenere che:
- Il dato letterale dell'art. 2379 c.c. non prevede le limitazioni dell'art. 2377 c.c. 1 2.
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sussiste in quanto il socio, a prescindere dal voto espresso, è portatore dell'interesse alla rimozione di un atto radicalmente nullo che pregiudica la correttezza della vita sociale 5 4.
- Il principio di buona fede non può coprire la validità di un atto con oggetto illecito, trattandosi di violazione di norme imperative non derogabili dall'autonomia privata.
Si segnala, tuttavia, che qualora l'impugnazione riguardi la delibera di approvazione del bilancio, occorre considerare i limiti temporali stringenti e le soglie di legittimazione specifiche previste dall'art. 2434-bis c.c. 9.
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Fonti:
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2379 c.c.</span> dispone che, nei casi di mancata convocazione, mancanza del verbale o illiceità dell'oggetto, la deliberazione può essere impugnata da "chiunque vi abbia interesse" .
L'art. 2379 c.c. (Fonte 1) indica esplicitamente i casi di nullità e la legittimazione per chiunque vi abbia interesse.
2377 c.c.</span>), la legittimazione è ristretta ai soli soci assenti, dissenzienti od astenuti .
L'art. 2377 c.c. (Fonte 2) limita l'impugnazione ai soci assenti, dissenzienti o astenuti (oltre ad amministratori e sindaci).
1421 c.c.</span>, secondo cui la nullità è assoluta e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse .
L'art. 1421 c.c. (Fonte 5) stabilisce che la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
Il principio della tutela di interessi ultra-individuali La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il regime della nullità societaria è volto a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa con l'esigenza di impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto sociale .
La Fonte 15 (Cassazione) conferma che la nullità riguarda la tutela di interessi generali e deviazioni dallo scopo economico-pratico.
100 c.p.c.</span> .
L'art. 100 c.p.c. (Fonte 4) sancisce la necessità dell'interesse ad agire per proporre una domanda.
2379-bis c.c.</span> .
L'art. 2379-bis c.c. (Fonte 7) disciplina espressamente la sanatoria della nullità.
Il motivo risiede nel fatto che la nullità per oggetto illecito è rilevabile d'ufficio dal giudice .
L'art. 2379 c.c. (Fonte 1) prevede esplicitamente che l'invalidità possa essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2434-bis c.c.</span> .
L'art. 2434-bis c.c. (Fonte 10) disciplina i limiti all'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
