Revoca amministratore s.r.l. e risarcimento danni ex art. 2383 c.c.
La disciplina della revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata (S.r.l.) è informata al principio della libera revocabilità in ogni tempo, mutuato dalla disciplina della società per azioni tramite i rinvii operati dall'art. 2475 c.c. 1.
1. Inquadramento normativo: il rinvio all'art. 2383 c.c.
Nelle S.r.l., l'art. 2475 c.c. 1 richiama espressamente l'art. 2383 c.c. 2 per quanto concerne la nomina e la revoca degli amministratori. Ai sensi del terzo comma dell'art. 2383 c.c. 2, l'assemblea dei soci ha il potere di revocare l'amministratore in qualunque tempo (cosiddetta revoca ad nutum), anche nel caso in cui la nomina sia avvenuta direttamente nell'atto costitutivo.
Tuttavia, tale potere di recesso incontra un limite di natura risarcitoria: l'amministratore ha diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene in assenza di giusta causa 2 3.
2. La natura del rapporto e il diritto al risarcimento
Il rapporto tra l'amministratore e la società ha natura contrattuale 3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- Onere della prova: Spetta alla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca per andare esente dall'obbligo risarcitorio 3.
- Nozione di giusta causa: La giusta causa non coincide necessariamente con un inadempimento contrattuale in senso stretto, ma può consistere in fatti sopravvenuti (anche non imputabili a colpa dell'amministratore) che minino il rapporto fiduciario o rendano la sua permanenza in carica incompatibile con la gestione sociale.
- Revoca implicita: La revoca può avvenire anche in forma implicita, ad esempio attraverso una delibera di liquidazione della società che determini l'estinzione del mandato gestorio 4.
3. Criteri di liquidazione del lucro cessante
Il risarcimento del danno dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa deve comprendere, ai sensi dell'art. 1223 c.c. 5, sia il danno emergente che il mancato guadagno (lucro cessante).
Per la liquidazione del lucro cessante, la giurisprudenza e la dottrina applicano i seguenti criteri:
- Compenso residuo: Il parametro principale è costituito dai compensi che l'amministratore avrebbe percepito se fosse rimasto in carica fino alla scadenza naturale del mandato 2 3.
- Durata del mandato: Se l'incarico è a tempo determinato, il danno è commisurato ai compensi dovuti per il periodo mancante alla scadenza 6. Se è a tempo indeterminato, il risarcimento è parametrato al mancato preavviso 6.
- Valutazione equitativa: Qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare (ad esempio per componenti variabili del compenso), il giudice procede a una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. 7.
- Aliunde perceptum: Dal risarcimento deve essere detratto quanto l'amministratore ha guadagnato (o avrebbe potuto guadagnare con l'ordinaria diligenza) reimpiegando la propria attività lavorativa in altri incarichi nel periodo coperto dal risarcimento.
4. Conclusioni operative
In caso di revoca ad nutum non sorretta da giusta causa, la società è tenuta a ristorare l'amministratore della perdita economica subita. La legittimazione passiva spetta esclusivamente alla società 3 e non ai singoli soci che hanno votato la revoca, salvo profili di responsabilità extracontrattuale diretti ed eccezionali.
L'amministratore potrà agire per ottenere la parte di compenso pattuito (art. 2364 n. 3 c.c. 8) e i danni ulteriori derivanti dalla lesione della propria immagine professionale, purché specificamente allegati e provati.
In base al quadro normativo delineato, è possibile:
- Valutare l'applicabilità dell'art. 2383 comma 3 c.c. per la richiesta di risarcimento del danno in assenza di giusta causa 2.
- Esaminare la sussistenza della giusta causa di revoca secondo i criteri definiti dalla giurisprudenza di legittimità 3.
- Verificare la legittimità della delibera di revoca con riferimento alle competenze dei soci previste dall'art. 2479 c.c. 9.
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La disciplina della revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata (S.r.l.) è informata al principio della libera revocabilità in ogni tempo, mutuato dalla disciplina della società per azioni tramite i rinvii operati dall'art. 2475 c.c. .
L'art. 2475 c.c. richiama espressamente la disciplina della nomina e revoca degli amministratori di S.p.A. (art. 2383 c.c.) per le S.r.l.
1. Inquadramento normativo: il rinvio all'art. 2383 c.c. Nelle S.r.l., l'art. 2475 c.c. richiama espressamente l'art. 2383 c.c. per quanto concerne la nomina e la revoca degli amministratori. Ai sensi del terzo comma dell'art. 2383 c.c. , l'assemblea dei soci ha il potere di revocare l'amministratore in qualunque tempo (cosiddetta revoca ad nutum), anche nel caso in cui la nomina sia avvenuta direttamente nell'atto costitutivo.
L'art. 2383 c.c. stabilisce il potere di revoca in qualunque tempo e il diritto al risarcimento in assenza di giusta causa.
Tuttavia, tale potere di recesso incontra un limite di natura risarcitoria: l'amministratore ha diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene in assenza di giusta causa [Source 1, 15].
Il diritto al risarcimento per revoca senza giusta causa è previsto dall'art. 2383 c.c., richiamato per le S.r.l. dall'art. 2475 c.c.
2. La natura del rapporto e il diritto al risarcimento Il rapporto tra l'amministratore e la società ha natura contrattuale . La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: Onere della prova: Spetta alla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca per andare esente dall'obbligo risarcitorio . Nozione di giusta causa: La giusta causa non coincide necessariamente con un inadempimento contrattuale in senso stretto, ma può consistere in fatti sopravvenuti (anche non imputabili a colpa dell'amministratore) che minino il rapporto fiduciario o rendano la sua permanenza in carica incompatibile con la gestione sociale. Revoca implicita: La revoca può avvenire anche in forma implicita, ad esempio attraverso una delibera di liquidazione della società che determini l'estinzione del mandato gestorio .(contesto generale)
La natura contrattuale del rapporto gestorio e la ripartizione dell'onere della prova sono principi generali del diritto civile e societario italiano.
3. Criteri di liquidazione del lucro cessante Il risarcimento del danno dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa deve comprendere, ai sensi dell'art. 1223 c.c. , sia il danno emergente che il mancato guadagno (lucro cessante).
L'art. 1223 c.c. definisce il risarcimento come comprensivo di perdita subita e mancato guadagno.
Per la liquidazione del lucro cessante, la giurisprudenza e la dottrina applicano i seguenti criteri: Compenso residuo: Il parametro principale è costituito dai compensi che l'amministratore avrebbe percepito se fosse rimasto in carica fino alla scadenza naturale del mandato [Source 1, 15]. Durata del mandato: Se l'incarico è a tempo determinato, il danno è commisurato ai compensi dovuti per il periodo mancante alla scadenza . Se è a tempo indeterminato, il risarcimento è parametrato al mancato preavviso . Valutazione equitativa: Qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare (ad esempio per componenti variabili del compenso), il giudice procede a una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. . Aliunde perceptum: Dal risarcimento deve essere detratto quanto l'amministratore ha guadagnato (o avrebbe potuto guadagnare con l'ordinaria diligenza) reimpiegando la propria attività lavorativa in altri incarichi nel periodo coperto dal risarcimento.
La sentenza 2873/2020 (Source 15) tratta della liquidazione dei danni per la revoca di amministratori in società partecipate.
4. Conclusioni operative In caso di revoca ad nutum non sorretta da giusta causa, la società è tenuta a ristorare l'amministratore della perdita economica subita. La legittimazione passiva spetta esclusivamente alla società e non ai singoli soci che hanno votato la revoca, salvo profili di responsabilità extracontrattuale diretti ed eccezionali.(contesto generale)
La legittimazione passiva della società per atti deliberativi è un principio consolidato del diritto societario.
L'amministratore potrà agire per ottenere la parte di compenso pattuito (art. 2364 n. 3 c.c. ) e i danni ulteriori derivanti dalla lesione della propria immagine professionale, purché specificamente allegati e provati.
L'art. 2364 n. 3 c.c. attribuisce all'assemblea la determinazione del compenso degli amministratori.
In base al quadro normativo delineato, è possibile: Valutare l'applicabilità dell'art. 2383 comma 3 c.c. per la richiesta di risarcimento del danno in assenza di giusta causa . Esaminare la sussistenza della giusta causa di revoca secondo i criteri definiti dalla giurisprudenza di legittimità . Verificare la legittimità della delibera di revoca con riferimento alle competenze dei soci previste dall'art. 2479 c.c. .
Il paragrafo riassume correttamente l'applicazione dell'art. 2383 c.c. e dei poteri dei soci definiti negli articoli citati (2479 c.c.).
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
