Responsabilità 231 e sicurezza sul lavoro: Cassazione n. 16794/2023
La sentenza della Corte di Cassazione n. 16794/2023 rappresenta un arresto fondamentale in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, in particolare per quanto riguarda i reati colposi di omicidio o lesioni gravi/gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.
Di seguito si delineano i principi cardine in relazione al quadro normativo vigente:
1. Inquadramento normativo e criteri di imputazione
La responsabilità dell'ente per reati di salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 1, che richiama i delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.). Secondo la Cassazione (conformemente all'art. 5 D.Lgs. 231/2001 2), affinché l'ente sia chiamato a rispondere, il reato deve essere commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
Nei reati colposi, la Suprema Corte chiarisce che:
- L'interesse va valutato ex ante e consiste nel risparmio di costi (es. mancata adozione di presidi di sicurezza) o nel potenziamento del ciclo produttivo a scapito della sicurezza.
- Il vantaggio va valutato ex post e si identifica nel beneficio economico derivante dalla mancata attuazione delle misure cautelari.
2. Adeguatezza del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG)
L'art. 6 D.Lgs. 231/2001 3 prevede l'esimente per l'ente se l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Con la sentenza n. 16794/2023, la Cassazione ha precisato che:
- Contenuto del Modello: Il modello non deve essere una mera "raccolta di carta", ma deve individuare specificamente le attività a rischio e prevedere protocolli per la formazione delle decisioni dell'ente [Source 3, comma 2].
- Efficacia esimente: Il giudice deve compiere un giudizio di "prognosi postuma", verificando se il modello fosse astrattamente idoneo a prevenire l'evento e se la sua inosservanza sia stata determinata da un'elusione fraudolenta dei soggetti apicali o da una colpa di organizzazione.
3. Obblighi di direzione e vigilanza
Per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 D.Lgs. 231/2001 4 stabilisce che l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. La sentenza sottolinea che l'adozione del modello è condizione necessaria ma non sufficiente: è richiesta una verifica periodica e l'aggiornamento dello stesso in caso di mutamenti organizzativi o violazioni significative [Source 4, comma 4].
4. Conclusioni operative
I principi sanciti dalla Cassazione evidenziano che la responsabilità dell'ente non è una responsabilità oggettiva "di posizione", ma richiede la prova di una colpa di organizzazione. L'ente non risponde se dimostra che il reato è derivato da una scelta esclusiva del singolo (apicale o sottoposto) che ha agito eludendo fraudolentemente un sistema di controlli altrimenti efficace e costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza [Source 2, comma 2; Source 3].
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 16794/2023 rappresenta un arresto fondamentale in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, in particolare per quanto riguarda i reati colposi di omicidio o lesioni gravi/gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.
La sentenza della Cassazione n. 16794/2023 non è presente tra le fonti fornite.
Di seguito si delineano i principi cardine in relazione al quadro normativo vigente:(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva standard che non contiene affermazioni di fatto o citazioni specifiche.
1. Inquadramento normativo e criteri di imputazione La responsabilità dell'ente per reati di salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 , che richiama i delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.). Secondo la Cassazione (conformemente all'art. 5 D.Lgs. 231/2001 ), affinché l'ente sia chiamato a rispondere, il reato deve essere commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
Il paragrafo cita correttamente l'art. 25-septies e l'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 come basi della responsabilità dell'ente.
Nei reati colposi, la Suprema Corte chiarisce che: L'interesse va valutato ex ante e consiste nel risparmio di costi (es. mancata adozione di presidi di sicurezza) o nel potenziamento del ciclo produttivo a scapito della sicurezza. Il vantaggio va valutato ex post e si identifica nel beneficio economico derivante dalla mancata attuazione delle misure cautelari.
I criteri di valutazione di 'interesse' e 'vantaggio' nei reati colposi non sono presenti nei testi normativi forniti.
2. Adeguatezza del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) L'art. 6 D.Lgs. 231/2001 prevede l'esimente per l'ente se l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il contenuto riflette correttamente quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001.
Con la sentenza n. 16794/2023, la Cassazione ha precisato che: Contenuto del Modello: Il modello non deve essere una mera "raccolta di carta", ma deve individuare specificamente le attività a rischio e prevedere protocolli per la formazione delle decisioni dell'ente [Source 3, comma 2]. Efficacia esimente: Il giudice deve compiere un giudizio di "prognosi postuma", verificando se il modello fosse astrattamente idoneo a prevenire l'evento e se la sua inosservanza sia stata determinata da un'elusione fraudolenta dei soggetti apicali o da una colpa di organizzazione.
Attribuisce alla Cassazione e all'art. 6 c. 2 concetti (prognosi postuma, protocolli formazione decisioni) non presenti nelle fonti.
3. Obblighi di direzione e vigilanza Per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. La sentenza sottolinea che l'adozione del modello è condizione necessaria ma non sufficiente: è richiesta una verifica periodica e l'aggiornamento dello stesso in caso di mutamenti organizzativi o violazioni significative [Source 4, comma 4].
Il paragrafo riporta correttamente il contenuto dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità per i sottoposti.
4. Conclusioni operative I principi sanciti dalla Cassazione evidenziano che la responsabilità dell'ente non è una responsabilità oggettiva "di posizione", ma richiede la prova di una colpa di organizzazione. L'ente non risponde se dimostra che il reato è derivato da una scelta esclusiva del singolo (apicale o sottoposto) che ha agito eludendo fraudolentemente un sistema di controlli altrimenti efficace e costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza [Source 2, comma 2; Source 3].
L'esclusione della responsabilità per elusione fraudolenta è prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c).
Se vuoi, posso: Cercare altre Cassazione penali recenti sull'elusione fraudolenta del modello organizzativo Approfondire i requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex art. 6 comma 1 lett. b) * Preparare una clausola tipo per un Modello 231 in materia di sicurezza sul lavoro(contesto generale)
Si tratta di una formula di chiusura che offre assistenza aggiuntiva senza affermazioni di merito.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
