Onere della prova nel trasferimento ritorsivo ex art. 2103 c.c.

Approfondimento editoriale
Il lavoratore viene trasferito dalla sede di Roma a quella di Milano (art. 2103 co. 8 c.c.) per ragioni organizzative. Il lavoratore eccepisce che il trasferimento è discriminatorio perché disposto dopo la sua adesione allo sciopero indetto dal sindacato. Come si ripartisce l'onere della prova del motivo ritorsivo quando il datore dimostra l'esistenza di ragioni oggettive comprovate ma la tempistica è sospetta?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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