Impugnazione estratto di ruolo e cartella: Sezioni Unite 26283/2022
L'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento non notificata ha subito una profonda trasformazione a seguito dell'intervento del legislatore nel 2021, i cui riflessi sono stati analizzati dalla giurisprudenza di legittimità per definire i confini dell'interesse ad agire del contribuente.
1. Inquadramento normativo: la limitazione dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973
Il quadro normativo di riferimento è stato modificato dal D.L. 146/2021, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 1. Questa norma stabilisce come principio generale la non impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo e del ruolo.
L'impugnazione dell'atto non notificato, conosciuto attraverso l'estratto di ruolo, è ammessa esclusivamente in via d'eccezione, quando il contribuente dimostri che l'iscrizione a ruolo possa produrre un pregiudizio immediato e concreto, limitatamente alle condizioni e ai presupposti di ammissibilità fissati dalla legge per tale forma di tutela anticipata 1.
2. Atti impugnabili e termini nel processo tributario
L' art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 2 elenca gli atti dotati di autonoma impugnabilità, tra cui rientrano il ruolo e la cartella di pagamento (comma 1, lett. d). Tuttavia, il comma 3 dello stesso articolo chiarisce che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili ne consente l'impugnazione unitamente all'atto successivo notificato.
Sotto il profilo procedurale, l' art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 3 dispone che il ricorso debba essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione. Nel caso di impugnazione "recuperatoria" (ovvero volta a contestare un atto mai ricevuto ma scoperto successivamente), il termine decorre dal momento in cui il contribuente ha avuto conoscenza effettiva dell'atto, fermo restando il rispetto dei requisiti di interesse sopra citati.
3. Il principio di diritto delle Sezioni Unite
L'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento all'intervento delle Sezioni Unite citato, si fonda sulla verifica dell' interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. 4.
Secondo tale principio, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è un'azione generale di accertamento negativo del debito tributario, ma uno strumento eccezionale. In assenza delle condizioni di pregiudizio previste dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 1, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il contribuente potrà comunque far valere le proprie ragioni impugnando il primo atto successivo di riscossione effettiva (es. pignoramento o preavviso di fermo).
Nota: Si rileva che il riferimento "Cass. Sez. Un. 26283/2022" indicato nel quesito corrisponde, nelle fonti consultate, a un'ordinanza della sezione penale in tema di stupefacenti 5, estranea alla materia tributaria. Tuttavia, i principi sopra esposti riflettono fedelmente l'assetto del diritto vivente in materia di riscossione derivante dalla novella del 2021.
4. Conclusione operativa
Attualmente, l'impugnazione recuperatoria basata sul solo estratto di ruolo è ammissibile solo se il ricorrente:
- Alleghi e provi la sussistenza di un pregiudizio immediato e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo nei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 1;
- Dimostri l'interesse concreto ed attuale al ricorso ex art. 100 c.p.c. 4.
In mancanza di tali presupposti, il contribuente dovrà attendere la notifica di un atto esecutivo o cautelare per contestare l'omessa notifica della cartella originaria ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 2.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento non notificata ha subito una profonda trasformazione a seguito dell'intervento del legislatore nel 2021, i cui riflessi sono stati analizzati dalla giurisprudenza di legittimità per definire i confini dell'interesse ad agire del contribuente.(contesto generale)
Inquadramento generale sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'interesse ad agire in materia tributaria.
1. Inquadramento normativo: la limitazione dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 Il quadro normativo di riferimento è stato modificato dal D.L. 146/2021, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 . Questa norma stabilisce come principio generale la non impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo e del ruolo.
Il paragrafo cita correttamente l'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, sebbene il testo della fonte [2] riporti una versione precedente al D.L. 146/2021.
L'impugnazione dell'atto non notificato, conosciuto attraverso l'estratto di ruolo, è ammessa esclusivamente in via d'eccezione, quando il contribuente dimostri che l'iscrizione a ruolo possa produrre un pregiudizio immediato e concreto, limitatamente alle condizioni e ai presupposti di ammissibilità fissati dalla legge per tale forma di tutela anticipata .(contesto generale)
Descrizione dei presupposti processuali per l'impugnazione di atti non notificati secondo i principi generali del diritto tributario.
2. Atti impugnabili e termini nel processo tributario L' art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 elenca gli atti dotati di autonoma impugnabilità, tra cui rientrano il ruolo e la cartella di pagamento (comma 1, lett. d). Tuttavia, il comma 3 dello stesso articolo chiarisce che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili ne consente l'impugnazione unitamente all'atto successivo notificato.
Il paragrafo cita correttamente l'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e il principio dell'impugnazione congiunta degli atti successivi.
Sotto il profilo procedurale, l' art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 dispone che il ricorso debba essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione. Nel caso di impugnazione "recuperatoria" (ovvero volta a contestare un atto mai ricevuto ma scoperto successivamente), il termine decorre dal momento in cui il contribuente ha avuto conoscenza effettiva dell'atto, fermo restando il rispetto dei requisiti di interesse sopra citati.
Il paragrafo riporta correttamente il termine di 60 giorni per il ricorso previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
3. Il principio di diritto delle Sezioni Unite L'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento all'intervento delle Sezioni Unite citato, si fonda sulla verifica dell' interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. .
Il riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è coerente con la fonte [5].
Secondo tale principio, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è un'azione generale di accertamento negativo del debito tributario, ma uno strumento eccezionale. In assenza delle condizioni di pregiudizio previste dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il contribuente potrà comunque far valere le proprie ragioni impugnando il primo atto successivo di riscossione effettiva (es. pignoramento o preavviso di fermo).(contesto generale)
Spiegazione della natura eccezionale dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nel sistema attuale.
Nota: Si rileva che il riferimento "Cass. Sez. Un. 26283/2022" indicato nel quesito corrisponde, nelle fonti consultate, a un'ordinanza della sezione penale in tema di stupefacenti , estranea alla materia tributaria. Tuttavia, i principi sopra esposti riflettono fedelmente l'assetto del diritto vivente in materia di riscossione derivante dalla novella del 2021.
Il paragrafo rileva correttamente che la sentenza [1] citata riguarda materia penale (stupefacenti) e non tributaria.
4. Conclusione operativa Attualmente, l'impugnazione recuperatoria basata sul solo estratto di ruolo è ammissibile solo se il ricorrente: Alleghi e provi la sussistenza di un pregiudizio immediato e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo nei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 ; Dimostri l'interesse concreto ed attuale al ricorso ex art. 100 c.p.c. .(contesto generale)
Sintesi operativa dei requisiti per l'impugnazione basata su principi processuali generali.
In mancanza di tali presupposti, il contribuente dovrà attendere la notifica di un atto esecutivo o cautelare per contestare l'omessa notifica della cartella originaria ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 .
Il riferimento all'impugnazione dell'atto successivo ex art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/1992 è supportato dalla fonte [3].
Se vuoi, posso: Cercare la sentenza corretta delle Sezioni Unite civili del 2022 in materia di estratto di ruolo e art. 12 comma 4-bis D.P.R. 602/1973 Redigere un ricorso tributario ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 contestando l'omessa notifica della cartella * Approfondire i casi tassativi di impugnabilità dell'estratto di ruolo previsti dal D.L. 146/2021(contesto generale)
Proposte di approfondimento e assistenza legale standard.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
