Cessione credito appalto: esigibilità e collaudo ex artt. 1260 e 1667 c.c.

Approfondimento editoriale
Il committente di un'opera edile trattiene il 5% del corrispettivo a garanzia dell'adempimento dell'appaltatore (cauzione legale ex art. 1667 co. 3 c.c.). L'appaltatore, in crisi di liquidità, cede il credito residuo a una società di factoring. Il committente eccepisce al factor il difetto di esigibilità del credito per mancato collaudo. La cessione del credito condizionato è opponibile al ceduto quando la condizione (collaudo) non si è ancora verificata?
edit.legal
15 fonti consultate
✓Ricerca articolo "art. 1667"
✓Ricerca nella knowledge base "Il committente di un'opera edile trattiene il 5% d"...

Se vuoi, posso:

Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale, non derivato da conversazioni utenti
Tutti gli approfondimenti su Diritto civile →
Le informazioni riportate sono tratte da fonti normative e giurisprudenziali pubbliche, rielaborate con il supporto di tecnologie di intelligenza artificiale. Verificare sempre l'attualità dei riferimenti prima dell'utilizzo in atti.