Il caso spiegato

Caso Stellantis: la chiusura delle indagini per truffa aggravata ai danni dello Stato

6 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La chiusura delle indagini preliminari relativa al caso Stellantis, formalizzata il 17 aprile 2024, segna un passaggio centrale in una complessa vicenda giudiziaria incentrata sul confine tra innovazione tecnologica e produzione industriale ordinaria. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, l'inchiesta della Procura della Repubblica di Torino riguarda la fruizione di circa 40 milioni di euro in contributi pubblici destinati alla mobilità elettrica nel periodo tra il 2017 e il 2022. Il presente contributo analizza i presupposti giuridici della contestazione di truffa aggravata, approfondendo la distinzione tra ricerca e sviluppo agevolabile e attività industriali correnti. Viene infine esaminato un caso gemello a scopo didattico, utile a illustrare la ricaduta pratica di tali dinamiche e le opzioni difensive percorribili.

In sintesi

L'articolo analizza la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini a carico di Stellantis (FCA Italy) per l'ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato. La Procura contesta l'impiego di artifizi volti a far assurgere a progetti di ricerca e sviluppo spese afferenti alla normale produzione industriale. Vengono disaminati l'art. 640-bis c.p. e la responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001, delineando il discrimine tra delitto di truffa e indebita percezione. Attraverso un caso simulato, si evidenziano i profili probatori relativi all'elemento soggettivo e alla reale portata innovativa dei costi rendicontati.

  1. Il fatto

    Il 17 aprile 2024, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. a carico di FCA Italy S.p.A. e di alcuni ex vertici aziendali. Secondo quanto riferito da La Stampa e Milano Finanza, l'ipotesi accusatoria riguarda l'indebito ottenimento di circa 40 milioni di euro erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico tra il 2017 e il 2022.

    I finanziamenti erano destinati a progetti di ricerca e sviluppo per motorizzazioni ibride ed elettriche. Rai News 24 riporta che, secondo l'impostazione inquirente, la società avrebbe presentato rendicontazioni recanti costi sovrastimati o riconducibili alla normale produzione di serie, simulando la natura di ricerca sperimentale mediante artifizi contabili. La vicenda versa attualmente nella fase pre-processuale delle indagini concluse, nell'osservanza della presunzione di innocenza di tutti gli indagati.

  2. Le norme in gioco

    La contestazione principale ha ad oggetto l'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), fattispecie che punisce con la reclusione da due a sette anni chiunque ottenga contributi o sovvenzioni pubbliche mediante artifizi o raggiri. Contestualmente trova applicazione l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti: qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, l'ente si espone a sanzioni pecuniarie e interdittive di rilevante entità.

    Rileva altresì l'art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche), fattispecie sussidiaria che trova applicazione in assenza di un'impostazione ingannatoria complessa, a fronte della mera dichiarazione mendace. Infine, l'art. 322-ter c.p. impone la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato nell'ipotesi di condanna.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa aggravata, occorre una condotta ingannatoria idonea a indurre in errore l'amministrazione erogatrice. In materia di incentivi alla ricerca e sviluppo, la Suprema Corte traccia un chiaro confine tra innovazione di processo, caratterizzata dal superamento dello stato dell'arte tecnologico, e ordinaria attività manutentiva o produttiva, esclusa dal beneficio.

    Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, la giurisprudenza maggioritaria ribadisce che il Modello 231 dev'essere non soltanto formalmente adottato, ma efficacemente attuato. La mera predisposizione del documento organizzativo non esclude la colpa di organizzazione laddove difettino flussi informativi preventivi e controlli trasparenti sulla congruità delle spese rendicontate.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    In primo luogo, emerge la necessità di adeguate procedure 231 dedicate al controllo dei flussi di rendicontazione pubblica. In secondo luogo, occorre predisporre dossier tecnici preventivi che documentino analiticamente il superamento dello stato dell'arte al momento dell'avvio delle attività. In terzo luogo, occorre cautela nel ricorso a consulenze esterne: la responsabilità penale e amministrativa permane in capo alla società e ai suoi organi direttivi.

Riferimenti: Articolo 640-bis Codice PenaleArticolo 316-ter Codice PenaleD.Lgs. 231/2001Articolo 415-bis Codice di Procedura PenaleArticolo 322-ter Codice Penale

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Domande frequenti

Quali sono le pene previste per la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche?

Il codice penale stabilisce la reclusione da 2 a 7 anni, unitamente alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato. Per gli enti, il D.Lgs. 231/2001 contempla sanzioni pecuniarie elevate e sanzioni interdittive, quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Cosa succede se i fondi sono stati impiegati ma la rendicontazione presenta irregolarità?

Ove i finanziamenti siano stati destinati agli scopi stabiliti e si riscontrino soltanto inesattezze formali o dichiarazioni non veritiere prive di artifizi ingannatori, il fatto può essere derubricato nella fattispecie di indebita percezione ex art. 316-ter c.p. o assumere rilevanza esclusivamente amministrativa.

Qual è il termine di prescrizione per questo tipo di reato?

Il termine prescrittivo ordinario è di 6 anni, estendibile a 7 anni e 6 mesi in presenza di atti interruttivi. Trattandosi di reato a consumazione prolungata in ipotesi di erogazioni rateizzate, la prescrizione decorre dalla data di incasso dell'ultima quota di finanziamento.

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