In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 93 c.p.p. — Intervento degli enti o delle associazioni

Testo dell'articolo

Art. 93. Intervento degli enti o delle associazioni

1. Per l'esercizio dei diritti e delle facolta' previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorita' procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilita':

a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalita' di tutela degli interessi lesi, alle generalita' del legale rappresentante;

b) l'indicazione del procedimento;

c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;

e) la sottoscrizione del difensore.

2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa e' stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.

3. Se e' presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.

4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 93 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale