Art. 91 c.p.p. — Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
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Art. 91. Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro , ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati, [modificato] ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato.
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